Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 146 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39.

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo attribuiva all'autorità di pubblica sicurezza il potere di vietare l'ingresso nel territorio nazionale agli stranieri ritenuti indesiderabili o pericolosi.
  • Il divieto era adottabile in via preventiva e discrezionale, senza necessità di un previo procedimento con garanzie per il destinatario.
  • Abrogato dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (legge Martelli), che ha riformato le misure di controllo sull'immigrazione.

L'art. 146 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era collocato nel Titolo VI e disciplinava il potere dell'autorità di pubblica sicurezza di impedire l'ingresso nel territorio nazionale agli stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o la moralità pubblica. Si trattava di un provvedimento preventivo a carattere discrezionale, espressione della sovranità statale in materia di controllo delle frontiere, che nell'impostazione del T.U.L.P.S. del 1931 non prevedeva specifiche garanzie procedimentali né forme di tutela giurisdizionale efficace per il destinatario.

La norma è stata abrogata dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. Il superamento di questa disposizione si è inserito in un contesto di progressiva europeizzazione della disciplina sull'immigrazione: l'Italia, divenuta Paese di destinazione dei flussi migratori negli anni Ottanta, ha dovuto dotarsi di strumenti normativi più moderni, capaci di coniugare le esigenze di controllo delle frontiere con il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Il vigente sistema di ingresso e respingimento degli stranieri è disciplinato dal D.Lgs. 286/1998 e dalle norme comunitarie applicabili.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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