Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 147 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

1. Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo disciplinava il permesso di soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale come titolo abilitativo rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.
  • Definiva le condizioni per il rilascio, il rinnovo e la revoca del permesso, nell'ambito del sistema di controllo del T.U.L.P.S.
  • Abrogato dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che ha integralmente riformato la disciplina del soggiorno degli stranieri in Italia.

L'art. 147 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era inserito nel Titolo VI e disciplinava il permesso di soggiorno per gli stranieri, inteso come titolo che legittimava la permanenza nel territorio nazionale oltre il termine consentito dall'ingresso. La norma attribuiva all'autorità di pubblica sicurezza, in particolare al questore, il potere di rilasciare, rinnovare o revocare il permesso, sulla base di una valutazione che teneva conto sia dei requisiti formali sia della condotta del soggetto e dei suoi precedenti in materia di ordine pubblico. Il permesso di soggiorno nel sistema del 1931 aveva una connotazione prevalentemente discrezionale e di controllo poliziesco, con scarso riconoscimento delle posizioni soggettive del titolare.

La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che ha introdotto una disciplina organica del permesso di soggiorno. Il testo unico ha differenziato i titoli di soggiorno per tipologia (lavoro, studio, ricongiungimento familiare, protezione internazionale, ecc.), ha definito i diritti e i doveri del titolare, ha previsto un sistema di rinnovo e conversione e ha stabilito garanzie procedimentali e giurisdizionali in caso di diniego o revoca. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) costituisce oggi la forma più stabile di regolarizzazione del cittadino straniero non comunitario.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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