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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 148 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato.
Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi.
Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 148 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era inserito nel Titolo VI e stabiliva obblighi di carattere informativo e documentale relativi alla presenza degli stranieri nel territorio. La norma si raccordava con le disposizioni del Titolo III sulle strutture ricettive (alberghi, locande, pensioni) e con le altre disposizioni del Titolo VI, costruendo un sistema capillare di sorveglianza sugli stranieri: i gestori di strutture ricettive, i datori di lavoro e in certi casi anche i privati che ospitavano stranieri erano tenuti a comunicare i dati di questi ultimi all'autorità di pubblica sicurezza, consentendo alle forze dell'ordine di ricostruire i movimenti e le frequentazioni dei soggetti monitorati.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), che ha radicalmente rinnovato il sistema di controllo della presenza degli stranieri in Italia. Il nuovo quadro normativo ha mantenuto alcuni obblighi di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza - in particolare quelli gravanti sulle strutture ricettive, oggi confluiti nel sistema informatizzato Alloggiati Web della Polizia di Stato - inserendoli tuttavia in un contesto di maggiori garanzie per la privacy e di rispetto dei principi di proporzionalità e necessità del trattamento dei dati personali, anche in applicazione della normativa comunitaria in materia.