Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 152 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

I prefetti delle Provincie di confine possono, per motivi di ordine pubblico, allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dai Comuni di frontiera, nel caso di urgenza, riferendone al Ministro, gli stranieri di cui all’art. 150 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dare contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi.

Per gli stessi motivi, i prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive Provincie.

Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall’itinerario ad essi tracciato.

Qualora se ne allontanino, sono arrestati e puniti con l’arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo rientrava nel Titolo IV del TULPS dedicato alla disciplina degli stranieri sul territorio nazionale.
  • Prevedeva obblighi di comunicazione e controllo nei confronti degli stranieri soggiornanti in Italia, in coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza.
  • Abrogato dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (c.d. legge Martelli), che riformò organicamente la materia dell'immigrazione.

L'art. 152 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) faceva parte delle disposizioni del Titolo IV dedicate alla vigilanza e al controllo degli stranieri presenti nel territorio del Regno. La norma imponeva obblighi di natura amministrativa funzionali al censimento e alla sorveglianza della popolazione straniera, coerentemente con l'impianto di ordine pubblico che permeava l'intero testo unico.

Abrogazione. La disposizione è stata abrogata dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, nota come legge Martelli. Tale intervento normativo ha costituito la prima organica disciplina repubblicana dell'immigrazione, sottraendo la materia al regime di pubblica sicurezza del TULPS e collocandola in un corpus autonomo orientato ai diritti dello straniero oltre che al controllo dei flussi. La successiva evoluzione della materia ha trovato sbocco nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), che costituisce oggi il riferimento normativo principale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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