Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 145 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • L'articolo prevedeva la misura del rimpatrio degli stranieri come strumento di polizia amministrativa alternativo o complementare all'espulsione.
  • Era applicabile nei confronti di stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico o privi di mezzi sufficienti al sostentamento.
  • Abrogato dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (legge Martelli), che ha rinnovato il sistema delle misure nei confronti degli stranieri.

L'art. 145 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era parte del Titolo VI e disciplinava la misura del rimpatrio degli stranieri, intesa come provvedimento amministrativo di allontanamento dal territorio nazionale distinto, almeno parzialmente, dalla vera e propria espulsione. Il rimpatrio era applicabile nei confronti di stranieri che, pur non avendo commesso reati, si trovassero in condizioni tali da essere ritenuti indesiderabili o pericolosi per l'ordine pubblico, ovvero che versassero in stato di bisogno o di vagabondaggio. L'istituto rifletteva la concezione paternalistica e al contempo repressiva tipica della legislazione di pubblica sicurezza del regime fascista.

La disposizione è stata abrogata dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (legge Martelli), che ha segnato il superamento dell'approccio del T.U.L.P.S. verso una disciplina dell'immigrazione più articolata, capace di distinguere tra le diverse condizioni giuridiche degli stranieri e di prevedere misure proporzionate. Il Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) ha poi fornito la cornice normativa complessiva in cui si collocano i provvedimenti di allontanamento degli stranieri nell'ordinamento attuale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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