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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Facoltà di destinazione: enti pubblici, enti collettivi e privati possono destinare guardie particolari giurate alla vigilanza o custodia delle proprie proprietà mobiliari e immobiliari.
  • Associazione tra soggetti: più soggetti possono associarsi per la nomina di guardie in comune, previa autorizzazione prefettizia.
  • Fondamento autorizzatorio: l'istituto si inserisce nel sistema di polizia privata controllata dallo Stato, che bilancia l'interesse dei privati alla tutela del patrimonio con le esigenze di ordine pubblico.
  • Vigilanza o custodia: le due funzioni hanno oggetto distinto — la vigilanza attiene alla prevenzione di turbative, la custodia alla conservazione fisica dei beni.
  • Abilitazione prefettizia: la guardia acquista la qualità di agente ausiliario di pubblica sicurezza solo dopo il giuramento dinanzi al sindaco e il riconoscimento prefettizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 133 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per La nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

Commento

Ratio e funzione nel sistema della pubblica sicurezza

L'articolo 133 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) apre il Titolo IV della legge, dedicato agli istituti di vigilanza e alle guardie particolari giurate. La norma sancisce la possibilità per soggetti privati e pubblici di avvalersi di un'attività di polizia privata per la protezione dei propri beni, inserendo tale attività in un contesto di controllo e supervisione statale. Il legislatore del 1931 ha inteso bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la legittima aspettativa degli operatori economici e dei proprietari di tutelare il proprio patrimonio; dall'altro, la necessità che le funzioni assimilabili a quelle di polizia non si sottraggano alla vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il sistema delle guardie particolari giurate costituisce pertanto una forma di delega controllata di compiti di sorveglianza, in cui lo Stato mantiene il monopolio dell'uso della forza ma consente a operatori privati di svolgere attività preventiva e dissuasiva, entro limiti e con modalità rigidamente regolamentate.

Soggetti legittimati

La norma individua tre categorie di soggetti abilitati a destinare guardie particolari: gli enti pubblici (Regioni, Comuni, enti previdenziali, aziende sanitarie, università statali), gli altri enti collettivi (fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi) e i privati in senso stretto (persone fisiche e imprenditori individuali). L'ampiezza della previsione è intenzionale: qualunque titolare di un interesse patrimoniale meritevole di tutela può ricorrere allo strumento, a prescindere dalla natura pubblica o privata.

Il secondo comma introduce la variante associativa: più soggetti con proprietà limitrofe o interessi omogenei possono associarsi per nominare guardie comuni, riducendo i costi e razionalizzando il servizio. Questa forma richiede però la preventiva autorizzazione del prefetto, che valuta la compatibilità dell'organizzazione collettiva con le esigenze di ordine pubblico del territorio.

Oggetto della vigilanza: proprietà mobiliari e immobiliari

La norma ricomprende sia le proprietà mobiliari (merci in deposito, veicoli, bestiame, macchinari) sia quelle immobiliari (fondi agricoli, stabilimenti industriali, magazzini, uffici, aree portuali o aeroportuali). La dottrina ha precisato che il riferimento alla «proprietà» non va inteso in senso civilistico restrittivo: anche il possessore, il detentore qualificato o il conduttore che abbia la disponibilità materiale del bene può avvalersi delle guardie particolari, purché vi sia un interesse alla custodia riconosciuto dall'ordinamento.

Istituzione e riconoscimento della guardia

La guardia particolare viene nominata dal proprietario o dall'associazione, ma il riconoscimento della qualità giuridica di «guardia giurata» richiede un procedimento amministrativo: presentazione della domanda alla prefettura, verifica dei requisiti soggettivi (fedina penale, idoneità fisica e psichica, età), giuramento dinanzi al sindaco del Comune in cui prestano servizio ai sensi dell'art. 138 TULPS. Solo dopo il giuramento la guardia acquista la qualità di agente ausiliario di pubblica sicurezza nelle materie di sua competenza.

Il prefetto può negare o revocare il riconoscimento per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, come precisato dall'art. 136 TULPS. Il potere prefettizio non è discrezionale puro: il diniego deve essere motivato e può essere impugnato dinanzi al TAR competente.

Poteri e limiti operativi della guardia particolare

Nell'ambito del servizio di vigilanza o custodia, la guardia giurata può esercitare alcune prerogative pubblicistiche che altrimenti competerebbero alla polizia di Stato: può chiedere l'identità delle persone che accedono al bene sorvegliato, può fermare temporaneamente i trasgressori per consegnarli all'autorità di polizia, e può, se autorizzata, portare le armi indicate nel decreto prefettizio. Tali poteri cessano immediatamente fuori dall'area di competenza assegnata e al di fuori dell'orario di servizio.

La guardia non è titolare di potere coercitivo autonomo: non può applicare sanzioni, non può disporre sequestri né procedere ad arresti, salvo i casi di flagranza in cui anche il privato è facoltizzato ai sensi dell'art. 383 c.p.p. L'eventuale eccesso dai limiti del mandato espone la guardia a responsabilità disciplinare, amministrativa e penale (es. violenza privata, abuso d'ufficio).

Rapporti con la normativa successiva

L'art. 133 TULPS deve essere letto in combinato disposto con gli articoli 134-140 dello stesso testo unico, con il Regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), e con le circolari ministeriali che nel tempo hanno aggiornato i requisiti tecnico-organizzativi degli istituti di vigilanza. Il D.M. 1° dicembre 2010, n. 269 ha profondamente rinnovato i requisiti minimi degli istituti di vigilanza privata, introducendo obblighi di qualità, formazione professionale delle guardie, dotazioni tecnologiche minime e sistema di controllo prefettizio periodico. Tale decreto non ha inciso sull'art. 133, che mantiene la sua funzione di norma di sistema.

Casi pratici

Caso 1: Istituto di credito e vigilanza armata

Tizio è il direttore generale di una banca con filiali in tre province. Decide di affidarsi a un istituto di vigilanza privata per la custodia armata degli sportelli e il trasporto valori. L'istituto nomina guardie giurate riconosciute dal prefetto competente per ciascuna provincia, assicurandosi che ciascuna guardia abbia prestato giuramento dinanzi al rispettivo sindaco. Tizio stipula un contratto di appalto di servizi con l'istituto, che risponde in via solidale per la condotta delle guardie. Quando una guardia tenta di esercitare funzioni coercitive al di fuori della filiale assegnata, l'istituto provvede immediatamente alla sua sospensione per evitare responsabilità prefettizie.

Caso 2: Consorzio di operatori portuali e guardie in comune

Sette imprese di logistica operanti nello stesso porto industriale — rappresentate dalla loro portavoce Caia — si associano ai sensi del secondo comma dell'art. 133 TULPS per istituire un servizio di vigilanza condiviso. Caia presenta al prefetto competente la domanda di autorizzazione, allegando lo statuto dell'associazione temporanea, l'elenco delle proprietà da sorvegliare e il numero di guardie previste. Il prefetto, verificata la compatibilità con l'ordine pubblico portuale, rilascia l'autorizzazione con prescrizioni specifiche sull'orario di servizio e sulle aree di competenza di ciascuna guardia.

Caso 3: Privato e custodia di fondi agricoli

Sempronio è proprietario di un vasto fondo agricolo soggetto a furti stagionali di attrezzature. Anziché ricorrere alla vigilanza notturna informale, si rivolge a un istituto di vigilanza autorizzato e fa nominare una guardia particolare giurata incaricata della custodia del fondo nelle ore notturne. La guardia, durante un turno, sorprende un ladro nell'atto di sottrarre un trattore: non dispone di poteri di arresto autonomi, ma ferma l'intruso e chiama immediatamente i Carabinieri, ai quali lo consegna. L'intervento è corretto: la guardia ha agito nei limiti del proprio mandato senza eccedere nelle prerogative riservate all'autorità giudiziaria.

Domande frequenti

Chi può nominare una guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 133 TULPS?

Possono farlo enti pubblici, enti collettivi (associazioni, fondazioni, società) e privati persone fisiche o imprenditori. È sufficiente essere titolari di un interesse alla custodia o vigilanza di beni mobiliari o immobiliari.

È necessaria un'autorizzazione per associarsi nella nomina di guardie in comune?

Sì. Il secondo comma dell'art. 133 richiede l'autorizzazione del prefetto per la forma associativa. L'autorizzazione non è invece richiesta quando un singolo soggetto nomina guardie per la propria proprietà.

Quali poteri ha una guardia particolare giurata rispetto a un normale privato?

La guardia giurata, dopo il giuramento e il riconoscimento prefettizio, è agente ausiliario di pubblica sicurezza nell'area di competenza: può richiedere l'identità delle persone, portare armi se autorizzata, e fermare flagranti per consegnarli alla polizia. Non può tuttavia disporre sequestri né eseguire arresti autonomamente.

La guardia può operare al di fuori dell'area di proprietà assegnata?

No. I poteri della guardia giurata sono strettamente legati all'area di vigilanza indicata nel decreto prefettizio e all'orario di servizio. Al di fuori di tali limiti la guardia è a tutti gli effetti un privato cittadino.

Cosa succede se il prefetto revoca il riconoscimento della guardia?

La revoca comporta la perdita immediata della qualità di guardia giurata e dei relativi poteri. L'istituto di vigilanza deve sospendere la guardia dal servizio. Il provvedimento di revoca è motivato e impugnabile dinanzi al TAR competente.

La vigilanza privata può sostituirsi alle forze di polizia?

No. La vigilanza privata svolge un ruolo complementare e preventivo, ma non può esercitare i poteri coercitivi riservati alle forze dell'ordine. In caso di turbativa dell'ordine pubblico deve limitarsi ad avvisare l'autorità competente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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