In sintesi
- Il questore denuncia al prefetto, con rapporto scritto motivato e documentato, le persone ritenute socialmente pericolose ai fini dell'ammonizione.
- Sono soggetti a denuncia: oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro privi di mezzi di sussistenza, persone sospette di vivere di azioni delittuose, individui designati dalla pubblica voce come pericolosi.
- Sono altresì denunciabili i diffamati per i delitti elencati nell'articolo 165 TULPS.
- Prima della denuncia formale il questore può notificare una diffida alle persone interessate, quale atto prodromico facoltativo.
- Il rapporto del questore costituisce l'atto di impulso del procedimento di ammonizione davanti alla Commissione provinciale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 164 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.
Sono altresì denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.
La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.
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Stesso numero, altri codici
- Art. 164 Cod. Amb. — disciplina delle acque nelle aree protette
- Art. 164 D.Lgs. 209/2005 — Modalità per la gestione dei sinistri
- Art. 164 D.Lgs. 42/2004 — Violazioni in atti giuridici
- Art. 164 Codice Civile: Simulazione delle convenzioni matrimoniali
- Articolo 164 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 164 Codice della Strada: Sistemazione del carico sui veicoli
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione nel sistema della pubblica sicurezza
L'articolo 164 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) disciplina la fase di avvio del procedimento di ammonizione, misura di prevenzione personale di carattere amministrativo che il TULPS affianca — in chiave preventiva — al sistema penale. L'ammonizione è rivolta non a chi ha già commesso un reato e ne è stato giudicato, bensì a chi è ritenuto pericoloso sul piano sociale prima ancora che giudiziario: si tratta, pertanto, di un istituto che si colloca nel solco delle misure ante delictum, ormai in larga parte superate dalla legislazione antimafia e dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011).
La disposizione assegna al questore un ruolo propulsivo esclusivo: è lui il titolare della funzione di denuncia al prefetto. Il rapporto deve essere scritto, motivato e documentato, requisiti che segnalano la necessità di fondare la valutazione su elementi oggettivi e verificabili, non sulla mera percezione soggettiva dell'autorità locale.
Categorie soggette a denuncia
Il primo comma individua tre categorie di destinatari potenziali della denuncia: (a) gli oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro, privi di mezzi di sussistenza; (b) i soggetti sospettati di vivere col ricavato di azioni delittuose; (c) le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente. Quest'ultima categoria è la più indeterminata e ha storicamente sollevato perplessità sul piano del principio di legalità e della tassatività, poiché la «voce pubblica» è un criterio reputazionale difficilmente controllabile.
Il secondo comma estende la legittimazione a denunciare anche i diffamati ai sensi dell'articolo 165 TULPS: persone prosciolte per insufficienza di prove in procedimenti per gravi reati (omicidio, rapina, spaccio di stupefacenti, tratta di persone, ecc.). Il proscioliimento per insufficienza di prove — categoria processuale oggi superata dal codice Vassalli del 1989, che distingue tra assoluzione, non luogo a procedere e sentenza di non doversi procedere — era la formula in uso al momento dell'emanazione del TULPS.
La diffida prodromica
Il terzo comma prevede la facoltà del questore di notificare una diffida prima di procedere alla denuncia formale. Si tratta di un istituto di carattere discrezionale che consente all'autorità di sicurezza di avvertire il soggetto circa i comportamenti ritenuti pericolosi, offrendo un'ultima opportunità di ravvedimento prima dell'avvio del procedimento formale davanti alla Commissione provinciale. La diffida non è un provvedimento limitativo della libertà personale e non è quindi soggetta alle garanzie previste dall'art. 13 Cost., ma costituisce un atto amministrativo che può essere impugnato davanti al giudice amministrativo.
Rapporti con il sistema attuale delle misure di prevenzione
L'istituto dell'ammonizione disciplinato dagli artt. 164-176 TULPS ha perso gran parte della sua centralità operativa a seguito dell'entrata in vigore della legge 1423/1956 (poi confluita nel D.Lgs. 159/2011, Codice antimafia), che ha introdotto misure di prevenzione più articolate (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno). Tuttavia, alcune forme di ammonizione sono sopravvissute nell'ordinamento vigente, come quella prevista per i reati connessi alla violenza domestica (art. 3 D.L. 93/2013) e per i reati di stalking (art. 8 D.L. 11/2009). In questi contesti l'ammonizione del questore è configurata come misura autonoma, non prodromica all'intervento della Commissione provinciale.
Profili critici e compatibilità costituzionale
La dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno più volte esaminato la compatibilità delle misure di prevenzione personale — e in particolare della loro fase istruttoria basata su valutazioni reputazionali — con i principi di tassatività, presunzione di innocenza e inviolabilità della libertà personale sanciti dagli artt. 13 e 25 Cost. La Corte Costituzionale ha ritenuto le misure di prevenzione compatibili con il dettato costituzionale a condizione che siano fondate su elementi di fatto concreti e che sia garantito il contraddittorio, come previsto dagli artt. 167-169 TULPS per la fase davanti alla Commissione. La denuncia del questore ex art. 164 rappresenta il momento iniziale di questo percorso garantistico.
Casi pratici
Caso 1: Denuncia per oziosità e mancanza di mezzi di sussistenza
Tizio, trentacinquenne privo di occupazione stabile e senza residenza fissa, viene segnalato dalla polizia locale per la sua presenza abituale nelle vie del centro in atteggiamento mendicante e per precedenti contatti con soggetti noti alle forze dell'ordine. Il questore, raccolti gli elementi attraverso i propri uffici, redige un rapporto scritto in cui documenta l'assenza di mezzi leciti di sostentamento e l'abitualità del comportamento, e denuncia Tizio al prefetto ai fini dell'ammonizione. Prima di formalizzare la denuncia, il questore notifica a Tizio una diffida invitandolo a regolarizzare la propria condizione lavorativa entro un termine congruo.
Caso 2: Denuncia del diffamato prosciolto per insufficienza di prove
Caia è stata sottoposta a procedimento penale per favoreggiamento della prostituzione, conclusosi con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove. A seguito del proscioliimento, la polizia giudiziaria segnala al questore che Caia continua a frequentare ambienti ritenuti collegati allo sfruttamento della prostituzione. Il questore, richiamandosi alla categoria dei «diffamati» di cui all'art. 165 n. 5 TULPS, redige un rapporto motivato e trasmette la denuncia al prefetto, allegando i verbali di accertamento e la documentazione processuale del procedimento penale già definito.
Caso 3: Denuncia per designazione della pubblica voce
Sempronio, residente in un comune di medie dimensioni, è indicato da diversi testimoni come persona abitualmente coinvolta nel traffico di refurtiva, sebbene non abbia mai riportato condanne definitive. Il questore raccoglie le dichiarazioni dei testimoni e le rapportazioni della polizia locale, documenta la ricorrenza delle segnalazioni nel tempo e redige un rapporto scritto motivato in cui illustra gli elementi da cui desume la pericolosità sociale di Sempronio sulla base della «pubblica voce». Il prefetto riceve la denuncia e avvia il procedimento di ammonizione davanti alla Commissione provinciale.
Domande frequenti
Chi può avviare il procedimento di ammonizione previsto dal TULPS?
Il procedimento è avviato esclusivamente dal questore, che denuncia al prefetto le persone ritenute pericolose tramite un rapporto scritto, motivato e documentato. Il prefetto non può avviarlo d'ufficio senza la denuncia del questore.
Quali categorie di persone possono essere denunciate per l'ammonizione?
L'art. 164 TULPS individua tre categorie: oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro privi di mezzi di sussistenza; persone sospettate di vivere col ricavato di azioni delittuose; individui designati dalla pubblica voce come pericolosi. Sono denunciabili anche i diffamati ai sensi dell'art. 165.
La diffida del questore è obbligatoria prima della denuncia?
No, la diffida è facoltativa. Il terzo comma dell'art. 164 prevede che il questore "può" diffidare il soggetto prima di procedere alla denuncia formale. Si tratta di un atto discrezionale, non di un presupposto necessario del procedimento.
L'ammonizione prevista dagli artt. 164-176 TULPS è ancora in vigore?
Gli articoli 164-176 TULPS sono formalmente vigenti, ma l'istituto ha perso rilevanza pratica dopo l'introduzione delle misure di prevenzione del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011). Sopravvivono forme moderne di ammonizione del questore per casi specifici come violenza domestica (D.L. 93/2013) e stalking (D.L. 11/2009).
Il proscioliimento per insufficienza di prove è ancora una categoria processuale vigente?
No. Il codice di procedura penale del 1989 ha eliminato la formula del proscioglimento per insufficienza di prove, sostituendola con formule assolutorie specifiche (perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, ecc.). Il riferimento dell'art. 165 TULPS a questa formula va oggi interpretato alla luce del sistema processuale vigente.
La denuncia del questore ex art. 164 TULPS è impugnabile?
La denuncia in sé è un atto endoprocedimentale che non produce effetti immediati sulla libertà del soggetto; è il provvedimento finale di ammonizione ad essere impugnabile. Tuttavia, la diffida del questore, quale atto amministrativo autonomo, può essere impugnata davanti al giudice amministrativo.
Vedi anche