- L'art. 165 definisce la figura del «diffamato»: la persona designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di gravi delitti, prosciolto nel relativo procedimento penale per insufficienza di prove.
- I reati rilevanti coprono un ampio spettro: delitti contro la personalità dello Stato, strage, traffico di stupefacenti, falsità monetaria, sfruttamento della prostituzione, reati contro l'integrità della stirpe, omicidio, lesioni, furto, rapina, estorsione, truffa, usura, sequestro.
- Il meccanismo presuppone che il soggetto sia stato sottoposto a procedimento penale per uno dei reati elencati e che questo sia terminato con proscioglimento per insufficienza di prove.
- La qualità di «diffamato» abilita il questore a denunciare il soggetto al prefetto per l'avvio del procedimento di ammonizione ai sensi dell'art. 164 TULPS.
- L'istituto riflette la logica del sistema preventivo del 1931: il proscioliimento non esclude la pericolosità sociale ritenuta rilevante per le misure ante delictum.
Testo dell'articoloVigente
Art. 165 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:
1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;
2° del delitto di strage;
3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;
4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;
5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;
6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria ;
7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale ;
8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura ;
9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;
quando per tali reati sia stata sottoposta a precedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.
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Stesso numero, altri codici
- Art. 165 Cod. Amb. — controlli
- Art. 165 D.Lgs. 209/2005 — Raccordo con le disposizioni del codice civile
- Art. 165 D.Lgs. 42/2004 — Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
- Art. 165 Codice Civile: Capacità del minore
- Articolo 165 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 165 Codice della Strada: Traino di veicoli in avaria
Commento
Ratio della norma nel contesto del TULPS
L'articolo 165 TULPS svolge una funzione definitoria: stabilisce chi è «diffamato» nel linguaggio della legge di pubblica sicurezza del 1931. Tale qualifica non ha alcuna valenza penalistica — non equivale a una condanna né a una misura cautelare — ma opera esclusivamente sul piano amministrativo-preventivo, abilitando il questore a denunciare il soggetto al prefetto per l'avvio del procedimento di ammonizione di cui all'art. 164.
La ratio sottostante è quella tipica delle misure di prevenzione ante delictum: il sistema del TULPS intende neutralizzare la pericolosità sociale prima che essa si traduca in un fatto penalmente rilevante accertato, fondandosi su elementi di tipo reputazionale e processuale. Il proscioliimento per insufficienza di prove veniva considerato, nel sistema processuale dell'epoca, compatibile con la permanenza di un giudizio di pericolosità sociale.
L'elenco dei reati rilevanti
I nove numeri dell'art. 165 elencano in modo tassativo le categorie di reato che, se oggetto di un procedimento penale conclusosi con proscioglimento per insufficienza di prove, consentono di qualificare il soggetto come diffamato:
Il numero 1 comprende i delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313 c.p.) e contro l'ordine pubblico (artt. 414-421 c.p.), nonché i reati di minaccia, violenza e resistenza all'autorità. Il numero 2 riguarda il delitto di strage (art. 422 c.p.). Il numero 3 abbraccia il commercio clandestino o fraudolento di stupefacenti e l'agevolazione dolosa del loro uso: categoria che conserva rilevanza attuale, benché la disciplina degli stupefacenti sia poi confluita nel D.P.R. 309/1990. Il numero 4 attiene alle falsità in monete e in carte di pubblico credito (artt. 453-464 c.p.). Il numero 5 elenca i reati connessi alla prostituzione e alla tratta di persone, categoria di grande attualità per il contrasto al traffico di esseri umani. Il numero 6, riferito ai delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe commessi da esercenti l'arte sanitaria, riflette la peculiare ideologia del regime fascista sotto cui il TULPS fu emanato e ha oggi scarsissima applicazione pratica. Il numero 7 comprende i delitti non colposi di omicidio, incendio e lesione personale. Il numero 8 elenca i reati contro il patrimonio più gravi: furto, rapina, estorsione, sequestro estorsivo, truffa, circonvenzione di incapaci, usura. Il numero 9, infine, riguarda la contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti, segnalando come già nel 1931 il legislatore ritenesse rilevante ai fini della pericolosità sociale anche i comportamenti di mero consumo.
Il presupposto del proscioglimento per insufficienza di prove
La norma richiede che il soggetto sia stato sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra elencati e che tale procedimento si sia concluso con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove. Questa formula apparteneva al codice di procedura penale del 1930 (c.d. codice Rocco) e consentiva al giudice di assolvere senza pronunciare il pieno riconoscimento dell'innocenza. Con il passaggio al codice di procedura penale del 1989, tale formula è stata abbandonata in favore di formule assolutorie più chiare (il fatto non sussiste; l'imputato non lo ha commesso; ecc.).
Nell'applicazione contemporanea della norma — nei rari casi in cui essa venga ancora invocata — occorre interrogarsi su quale formula assolutoria del sistema vigente possa essere equiparata al proscioglimento per insufficienza di prove. La dottrina prevalente ritiene che la formula più prossima sia quella del «fatto non è stato provato» contenuta nel secondo periodo del terzo comma dell'art. 530 c.p.p. (insufficienza o contraddittorietà della prova).
Compatibilità con i principi costituzionali
La qualificazione di una persona come «diffamata» sulla base di un procedimento penale conclusosi con proscioglimento, per quanto per insufficienza di prove, solleva evidenti profili di tensione con il principio di presunzione di innocenza sancito dall'art. 27 co. 2 Cost. e dall'art. 6 CEDU. La Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto costituzionalmente legittimo che le misure di prevenzione si fondino su elementi di pericolosità desumibili da procedimenti penali non conclusi con condanna, a condizione che il giudizio di pericolosità sia ancorato a elementi di fatto concreti e non si riduca a una presunzione assoluta. L'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 165 richiede pertanto che la qualità di «diffamato» sia considerata non come automaticamente sufficiente ai fini dell'ammonizione, ma come uno dei presupposti fattuali su cui il questore costruisce il suo giudizio di pericolosità.
Rapporti con la normativa vigente
La legislazione successiva, e in particolare il D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), ha introdotto un sistema di misure di prevenzione più articolato e dotato di maggiori garanzie procedurali, che in larga parte ha sostituito il meccanismo dell'ammonizione del TULPS per i soggetti pericolosi in senso mafioso o criminale organizzato. L'art. 165 TULPS conserva tuttavia rilevanza per la comprensione storica del sistema preventivo italiano e per le ipotesi residuali in cui le autorità di pubblica sicurezza intendano fare ancora ricorso all'ammonizione tradizionale.
Domande frequenti
Che cosa significa essere 'diffamato' ai sensi dell'art. 165 TULPS?
Significa essere designato dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di uno dei gravi reati elencati nell'articolo e aver subito un procedimento penale per tali reati, conclusosi con proscioglimento per insufficienza di prove. Non è un titolo penale ma una qualifica amministrativa rilevante ai fini del procedimento di ammonizione.
Il proscioglimento penale impedisce l'avvio del procedimento di ammonizione?
No. Il sistema TULPS distingue il piano penale da quello preventivo-amministrativo. Il proscioglimento esclude la responsabilità penale ma non impedisce che il soggetto venga considerato socialmente pericoloso ai fini delle misure di prevenzione, purché tale pericolosità sia fondata su elementi di fatto concreti.
L'elenco dei reati dell'art. 165 è tassativo o esemplificativo?
È tassativo. Solo i reati espressamente elencati nei nove numeri dell'articolo possono fondare la qualifica di 'diffamato'. Il questore non può estendere l'elenco per analogia ad altri reati non menzionati.
La formula del proscioglimento per insufficienza di prove esiste ancora nel codice di procedura penale vigente?
No. Il codice di procedura penale del 1989 ha eliminato tale formula. La norma più vicina è quella dell'art. 530 co. 3 c.p.p., che prevede l'assoluzione anche quando la prova è insufficiente o contraddittoria. Nell'applicazione dell'art. 165 TULPS si tende a equiparare le due fattispecie.
La qualifica di 'diffamato' è automaticamente sufficiente per l'ammonizione?
No. La qualifica di 'diffamato' è uno dei presupposti fattuali che il questore può valorizzare nella denuncia al prefetto, ma non determina automaticamente l'ammonizione. La Commissione provinciale deve comunque valutare la pericolosità sociale attuale del soggetto e garantire il contraddittorio.
Il numero 6 dell'art. 165, relativo ai reati contro 'l'integrità e la sanità della stirpe', è ancora applicabile?
Questa categoria riflette l'ideologia del regime fascista e oggi ha scarsissima applicazione pratica. I reati originariamente previsti dal codice penale fascista in questa materia sono stati in gran parte abrogati o profondamente modificati. La disposizione sopravvive formalmente ma è priva di effettiva rilevanza operativa.
Vedi anche