← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ricevuta la denuncia del questore, la Commissione provinciale deve, entro cinque giorni, intimare al denunciato un atto di comparizione con invito a presentarsi e a produrre le proprie difese.
  • L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti su cui si fonda la denuncia: è il documento che consente al denunciato di conoscere le ragioni a suo carico e di organizzare la difesa.
  • Il termine di cinque giorni decorre dalla comunicazione della denuncia alla Commissione, non dalla data della denuncia del questore al prefetto.
  • L'articolo costituisce il primo atto garantistico del procedimento: assicura il diritto al contraddittorio del soggetto sottoposto al rischio di ammonizione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 167 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.

L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.

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Commento

Funzione dell'atto di comparizione nel procedimento di ammonizione

L'articolo 167 TULPS disciplina il primo atto con cui il procedimento di ammonizione si manifesta nei confronti del denunciato. Dopo che il questore ha formalizzato la denuncia al prefetto (art. 164) e questa è stata trasmessa alla Commissione provinciale, spetta alla Commissione stessa dare avvio alla fase contraddittoria, emettendo l'atto di comparizione entro il termine perentorio di cinque giorni.

L'atto di comparizione svolge una duplice funzione: da un lato, è il mezzo con cui il denunciato viene ufficialmente portato a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico; dall'altro, è l'atto con cui viene instaurato il contraddittorio, poiché il denunciato è formalmente invitato a presentarsi davanti alla Commissione e a produrre le proprie difese.

Il contenuto necessario dell'atto di comparizione

Il secondo comma stabilisce un requisito di contenuto minimo: l'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti su cui la denuncia è fondata. Si tratta di un requisito di motivazione sommaria che persegue una finalità garantistica: il denunciato deve essere messo in condizione di comprendere, anche solo per sommi capi, per quale ragione è stato denunciato al prefetto e di organizzare di conseguenza la propria difesa davanti alla Commissione.

L'esposizione non deve essere dettagliata o esaustiva — il termine «succinta» lo esclude — ma deve essere sufficientemente chiara da individuare la categoria in cui il denunciato viene inserito (ozioso, vagabondo, diffamato per determinati reati, ecc.) e i fatti concreti che la sostengono. Un atto di comparizione privo di qualsiasi indicazione fattuale sarebbe viziato per difetto di motivazione e potrebbe essere impugnato.

Il termine di cinque giorni

La norma fissa in cinque giorni il termine entro cui la Commissione deve emettere l'atto di comparizione, decorrenti dalla «comunicazione della denuncia alla Commissione». Non si tratta del termine per la notifica al denunciato, bensì del termine per la redazione ed emissione dell'atto; la notifica al denunciato è regolata dall'art. 168, che fissa separatamente il termine a comparire. Il termine di cinque giorni ha carattere ordinatorio nel sistema TULPS, poiché la norma non prevede conseguenze esplicite per la sua inosservanza, a differenza del termine a comparire dell'art. 168 che è espressamente modulato in un minimo e un massimo.

Rapporti con il diritto di difesa

L'art. 167 costituisce la prima manifestazione delle garanzie difensive nell'ambito del procedimento di ammonizione. Il diritto di difesa è poi rafforzato dall'art. 169, che riconosce al denunciato la facoltà di farsi assistere da un difensore e di presentare prove. L'art. 167 garantisce però qualcosa di ancora più basilare: il diritto a essere informati dell'esistenza del procedimento e delle sue ragioni, prima ancora di comparire davanti alla Commissione. In termini moderni, questa previsione si avvicina al diritto all'informazione sull'accusa riconosciuto dall'art. 6 par. 3 lett. a) CEDU, sebbene il procedimento di ammonizione abbia natura amministrativa e non penale.

Confronto con i procedimenti di prevenzione vigenti

Nel sistema del D.Lgs. 159/2011, i procedimenti di prevenzione personale davanti al tribunale prevedono meccanismi di comunicazione e difesa analoghi (avviso di fissazione dell'udienza, deposito della proposta in cancelleria, diritto a nominare un difensore). L'art. 167 TULPS anticipa — con forme semplificate — questa logica garantistica, testimoniando che anche il legislatore del 1931 avvertiva la necessità di un contraddittorio minimo prima della pronuncia di una misura restrittiva.

Casi pratici

Caso 1: Emissione dell'atto di comparizione entro il termine

Il prefetto riceve la denuncia del questore nei confronti di Tizio il 5 settembre e la trasmette immediatamente alla Commissione provinciale. Entro cinque giorni, il 9 settembre, la Commissione emette l'atto di comparizione con cui intima a Tizio di presentarsi davanti ad essa in una data da determinarsi. L'atto contiene una succinta esposizione dei fatti: viene indicato che Tizio è stato segnalato come ozioso e vagabondo abituale privo di mezzi di sostentamento. L'atto viene quindi notificato a Tizio tramite agenti di pubblica sicurezza nei modi previsti dall'art. 168.

Caso 2: Impugnazione dell'atto di comparizione privo di motivazione

La Commissione emette l'atto di comparizione nei confronti di Caia senza fornire alcuna esposizione dei fatti su cui si fonda la denuncia: il documento si limita ad invitare Caia a presentarsi il giorno indicato senza spiegare le ragioni. L'avvocato difensore di Caia rileva il vizio di contenuto e, prima ancora di comparire, eccepisce davanti alla Commissione il difetto di motivazione dell'atto di comparizione, chiedendo che la denuncia venga archiviata per violazione del diritto di difesa. La questione viene sollevata anche nel successivo ricorso alla Commissione di appello ministeriale ai sensi dell'art. 169 TULPS.

Caso 3: Trasmissione tardiva della denuncia e ritardo nell'atto di comparizione

Il questore denuncia Sempronio al prefetto il 1° ottobre. Per disguidi burocratici, la denuncia viene trasmessa alla Commissione provinciale soltanto il 20 ottobre, con grave ritardo. La Commissione emette l'atto di comparizione il 22 ottobre. Il difensore di Sempronio eccepisce il ritardo complessivo del procedimento, pur rilevando che il termine di cinque giorni dalla comunicazione alla Commissione è stato rispettato. La questione del ritardo nella trasmissione viene sollevata davanti alla Commissione come elemento da valutare ai fini della complessiva legittimità del procedimento.

Domande frequenti

Entro quanto tempo dalla denuncia del questore deve essere emesso l'atto di comparizione?

L'art. 167 prevede che l'atto di comparizione sia emesso entro cinque giorni dalla comunicazione della denuncia alla Commissione provinciale. Il termine decorre non dalla denuncia del questore al prefetto, ma dalla trasmissione della denuncia alla Commissione.

Cosa deve contenere l'atto di comparizione?

Deve contenere obbligatoriamente una succinta esposizione dei fatti su cui si fonda la denuncia. Questa esposizione non deve essere dettagliata, ma deve essere sufficientemente chiara da consentire al denunciato di organizzare la propria difesa.

L'atto di comparizione è un provvedimento limitativo della libertà personale?

No. L'atto di comparizione è un invito a presentarsi davanti alla Commissione e a produrre le proprie difese. Non impone obblighi coercitivi sul denunciato, che potrà non presentarsi (con le conseguenze previste dall'art. 168).

Cosa succede se il denunciato non si presenta nonostante l'atto di comparizione?

L'art. 168 prevede che, se il denunciato non si presenta e non giustifica la mancata comparizione, la Commissione ne ordina l'accompagnamento coattivo tramite la forza pubblica. Se l'accompagnamento non è possibile per irreperibilità, la Commissione può pronunciarsi in merito anche in absentia.

L'atto di comparizione può essere impugnato?

L'atto di comparizione in sé è un atto endoprocedimentale; la sua impugnazione autonoma è discussa. I vizi dell'atto (es. mancanza di esposizione dei fatti) possono essere eccepiti davanti alla Commissione nel corso del procedimento e, successivamente, nel ricorso alla Commissione di appello ministeriale ex art. 169 TULPS.

Il termine di cinque giorni dell'art. 167 è perentorio o ordinatorio?

La norma non prevede conseguenze esplicite per il mancato rispetto del termine, il che fa propendere per la natura ordinatoria. Tuttavia, un ritardo eccessivo potrebbe essere valorizzato come vizio del procedimento nel ricorso alla Commissione di appello.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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