Autore: Andrea Marton

  • Art. 3 D.P.R. 115/2002

    Art. 3 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile; b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione; c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato; d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise; e) "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario; f) "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile; g) "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario; h) "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna; i) "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna; l) "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP); m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto; n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge; o) "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale; p) "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare; q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico; r) "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri; s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero; t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile; u) "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale , recuperabile nelle forme previste per le spese; v) "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; z) "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell' articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 .

  • Art. 146 RD 12/1941

    Art. 146 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 1022 Codice della Navigazione – Preferenza dei privilegi

    Art. 1022 Codice della Navigazione – Preferenza dei privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale.

  • Art. 131 TULPS – Capacità di obbligarsi per le autorizzazioni

    Art. 131 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.

  • Art. 31 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 31 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 150 RD 12/1941

    Art. 150 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 129 TULPS – Libretto di lavoro per operai e domestici

    Art. 129 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici.

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  • Art. 43 D.P.R. 115/2002

    Art. 43 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

  • Art. 4 T.U.B.: Ministro dell’economia e delle finanze

    Art. 4 T.U.B.: Ministro dell’economia e delle finanze

    Art. 4 T.U.B. – Ministro dell’economia e delle finanze

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull’attività delle autorità creditizie e sull’andamento del sistema bancario.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può chiedere alla Banca d’Italia dati, notizie e documenti in ordine all’attività svolta nell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

  • CCNL Ceramica: TFR, calcolo e destinazione a Foncer

    CCNL Ceramica

    In sintesi

    Il TFR matura annualmente nella misura di una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Il lavoratore ceramico puo destinarlo a Foncer (fondo pensione negoziale di settore) per accrescere la pensione complementare, oppure lasciarlo in azienda (se < 50 dipendenti) o all'INPS (se > 50 dipendenti). L’anticipazione e possibile dopo 8 anni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (accordo integrativo vigente; trattativa in corso per il rinnovo successivo)
    Vigenza
    2022-2025 prorogato in attesa di rinnovo
    Platea
    ~30.000 (settore piastrelle, sanitari, stoviglieria, refrattari, abrasivi)

    Tabella riepilogativa

    TFR nel CCNL Ceramica – Schema calcolo e destinazione
    Voce Regola
    Quota annua TFR Retribuzione annua utile / 13,5
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT FOI
    Imposta sulla rivalutazione 17% (imposta sostitutiva annua)
    Anticipazione TFR Fino al 70% dopo 8 anni; max 4 richiedenti su 10 per anno
    Destinazione a Foncer Contributo lavoratore + datore + TFR conferito
    TFR in azienda (< 50 dip.) Accantonato presso il datore
    TFR al Fondo INPS (> 50 dip.) Versato al Fondo di Tesoreria INPS

    Il calcolo del TFR

    Il TFR matura in misura pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5 (art. 2120 c.c.). Nella retribuzione utile rientrano tutte le voci corrisposte con carattere di continuita e proporzionalita: minimo tabellare, scatti di anzianita, indennita di turno e di disagio, superminimo. Non rientrano il rimborso spese, i premi una tantum senza carattere continuativo e le voci escluse expressis verbis dal CCNL.

    Il TFR accantonato si rivaluta ogni anno del 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT (indice FOI). La rivalutazione e soggetta a un’imposta sostitutiva del 17% applicata annualmente dal datore per conto del lavoratore.

    Destinazione a Foncer

    Foncer e il fondo pensione negoziale del settore ceramica, istituto ai sensi del D.Lgs. 252/2005. L’adesione a Foncer consente di beneficiare del contributo datoriale aggiuntivo (tipicamente 1-1,5% della retribuzione) che il datore versa solo se il lavoratore e iscritto al fondo e versa a sua volta la quota a suo carico.

    Il lavoratore che non ha ancora aderito a nessun fondo pensione puo conferire il TFR a Foncer attraverso:

    • Scelta esplicita: compilando il modello di adesione entro 6 mesi dall’assunzione
    • Silenzio-assenso: se non esprime volonta entro il termine, il TFR confluisce automaticamente a Foncer

    Il TFR non conferito a Foncer (scelta espressa di mantenerlo in azienda o all’INPS) non beneficia del contributo datoriale aggiuntivo.

    Anticipazione e liquidazione

    Il lavoratore puo richiedere un’anticipazione del TFR pari al massimo al 70% del maturato dopo almeno 8 anni di servizio. Le causali ammesse sono:

    • Acquisto o ristrutturazione prima casa per se o per i figli
    • Spese sanitarie straordinarie documentate
    • Congedi per formazione o per cura di famigliari (D.Lgs. 151/2001)

    La richiesta va presentata per iscritto al datore; questi puo soddisfare al massimo il 4% dei lavoratori aventi diritto per anno (min. 4 lavoratori). L’anticipazione non e dovuta qualora le richieste superino il plafond: il datore esegue un sorteggio.

    Alla cessazione del rapporto il TFR maturato (comprensivo di rivalutazioni al netto dell’imposta) e liquidato integralmente, con tassazione separata IRPEF sulla parte eccedente le rivalutazioni annue gia tassate.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR annuo con indennita di turno
    Tizio (3° livello, minimo 1.850 euro, scatti 60 euro, indennita turno media mensile 140 euro) ha una retribuzione mensile utile TFR di 2.050 euro. Annualizzata: 2.050 x 12 + tredicesima 2.050 = 26.650 euro. TFR annuo: 26.650 / 13,5 = 1.974 euro. Su questo si applica la rivalutazione annua (es. 1,5% + 75% ISTAT).
    Caia – Adesione a Foncer e contributo datoriale
    Caia aderisce a Foncer entro 6 mesi dall’assunzione versando il 2% della retribuzione. Il datore versa un contributo aggiuntivo dell’1,5%. Caia conferisce anche il TFR a Foncer. Su una retribuzione di 2.050 euro: Caia versa 41 euro/mese, il datore 31 euro/mese, piu il TFR mensile di circa 164 euro. Totale accantonamento mensile previdenziale: circa 236 euro.
    Sempronio – Anticipazione TFR per acquisto casa
    Sempronio ha 10 anni di anzianita e un TFR maturato di circa 22.000 euro. Richiede un’anticipazione del 70% (15.400 euro) per acquistare la prima casa. L’azienda deve accertare che il numero di richiedenti per quell’anno non superi il 4% dei lavoratori aventi diritto. Sempronio presenta documentazione notarile e ottiene l’anticipazione.

    Domande frequenti

    Cos'e Foncer?
    Foncer e il fondo pensione negoziale del settore ceramico, istituito ai sensi del D.Lgs. 252/2005. L’adesione consente di ricevere il contributo aggiuntivo del datore e di costruire una pensione complementare oltre a quella INPS.
    Se non aderisco a Foncer, dove va il TFR?
    Per le aziende con meno di 50 dipendenti rimane accantonato presso il datore. Per le aziende con 50 o piu dipendenti confluisce al Fondo di Tesoreria INPS. In entrambi i casi non si beneficia del contributo datoriale aggiuntivo previsto per gli iscritti a Foncer.
    Posso ritirare il TFR prima di lasciare il lavoro?
    Si, dopo 8 anni di servizio si puo richiedere un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato per le causali di legge (casa, salute, formazione). L’anticipazione si deduce poi dall’importo finale alla cessazione.
    Il TFR e tassato quando viene liquidato?
    Si, con tassazione separata IRPEF (aliquota media degli ultimi 5 anni). La rivalutazione annua gia tassata al 17% non viene ritassata. Il TFR conferito a Foncer segue il regime fiscale agevolato della previdenza complementare.
    Quanto contribuisce il datore a Foncer?
    L’importo e definito dal CCNL e/o dagli accordi aziendali; tipicamente tra l’1% e l’1,5% della retribuzione mensile, condizionato all’adesione del lavoratore al fondo con versamento della quota a suo carico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi tabellari per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Ceramica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 13 D.Lgs. 159/2011 – Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata

    Art. 13 D.Lgs. 159/2011 – Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.