Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 205 TULPS – Visita sanitaria e invio in sala di cura

    Art. 205 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'autorità di pubblica sicurezza può far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle nelle sale di cura, quando vi è sospetto che sono affette da malattie contagiose.

    Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita.

  • Art. 202 TULPS – Pena per violazione dell’ordinanza di chiusura (abrogato)

    Art. 202 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila .

  • Art. 203 TULPS – Interdizione quinquennale dalla gestione

    Art. 203 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non può condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.

  • Art. 124 TULPS (abrogato)

    Art. 124 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell’art. 121 senza licenza del questore.

    In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri può essere conceduta dall’autorità locale di pubblica sicurezza

  • Art. 16-bis D.Lgs. 151/2001 – Rinvio e sospensione del congedo maternità

    Art. 16-bis D.Lgs. 151/2001 – Rinvio e sospensione del congedo maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il congedo di maternità è sospeso, su richiesta della lavoratrice, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata accreditata. La sospensione è fruibile a decorrere dalla data di ricovero fino a una durata massima pari al periodo di degenza del neonato, per un periodo massimo pari al periodo di congedo residuo.

    2. La ripresa del congedo, anche ai fini di cui all’articolo 16, avviene dalla data di dimissione del bambino, previa comunicazione al datore di lavoro della effettiva data di dimissione, nel rispetto del periodo minimo obbligatorio di congedo di maternità post parto.

  • Art. 199 TULPS – Libertà di uscita della meretrice dal locale

    Art. 199 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, è punito, quando il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire cinquemila.

  • Art. 198 TULPS – Divieto di ritenzione di danaro dalle meretrici (abrogato)

    Art. 198 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    È vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.

    L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

  • Art. 194 TULPS – Modifiche locali di meretricio e vigilanza sanitaria (abrogato)

    Art. 194 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale stesso o i suoi accessi senza permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila ed è obbligato a ridurre le cose in pristino.

    Alla stessa pena soggiace l'esercente che non notifica all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone ammesse all'esercizio del meretricio ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.

  • Art. 188 TULPS – Revoca libertà condizionale confinato

    Art. 188 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il Ministro dell'interno può rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in libertà condizionale o in espiazione di pena.

  • Art. 186 TULPS – Prescrizioni specifiche al confinato di polizia

    Art. 186 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto:

    1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

    2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora;

    3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

    4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;

    5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

    6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti ;

    7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;

    8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

  • Art. 187 TULPS – Liberazione condizionale anticipata del confinato

    Art. 187 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

  • Art. 183 TULPS – Trasmissione ordinanze di confino al Ministero

    Art. 183 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.

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