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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 124 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell’art. 121 senza licenza del questore.
In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri può essere conceduta dall’autorità locale di pubblica sicurezza
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 124 del TULPS chiudeva il ciclo di controllo sulle materie esplodenti disciplinando la fase della vendita al pubblico. Chiunque intendesse commerciare al dettaglio polveri da sparo, cartucce, fuochi pirotecnici o altri esplosivi doveva ottenere la preventiva licenza del questore, il quale verificava l'idoneità del locale adibito alla vendita, le misure di custodia e sicurezza, nonché i requisiti soggettivi del titolare.
La norma era corredata dall'obbligo di registrazione degli acquirenti: il venditore doveva annotare su apposito registro le generalità di chi acquistava gli esplosivi e conservare la documentazione per le successive verifiche dell'autorità di p.s. Tale meccanismo di tracciabilità mirava a rendere ricostruibile la catena di custodia degli esplosivi, facilitando le indagini in caso di impiego illecito.
Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha abrogato la disposizione nell'ambito di una sistematica semplificazione del TULPS. La disciplina della vendita degli esplosivi è oggi regolata dalla normativa europea recepita in Italia (D.Lgs. 272/1992 e successive integrazioni) e, per la pirotecnica di consumo, dal D.Lgs. 123/2015, fermi restando i controlli dell'autorità di p.s. previsti dalle disposizioni del TULPS rimaste in vigore.