Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 124 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
Stesso numero, altri codici
- Art. 124 Cod. Amb. — criteri generali
- Art. 124 D.Lgs. 209/2005 — Gare e competizioni sportive
- Art. 124 D.Lgs. 42/2004 — Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
- Art. 124 Codice Civile: Vincolo di precedente matrimonio
- Articolo 124 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 124 Codice del Consumo: Clausole di esonero da responsabilità
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 124 del TULPS chiudeva il ciclo di controllo sulle materie esplodenti disciplinando la fase della vendita al pubblico. Chiunque intendesse commerciare al dettaglio polveri da sparo, cartucce, fuochi pirotecnici o altri esplosivi doveva ottenere la preventiva licenza del questore, il quale verificava l'idoneità del locale adibito alla vendita, le misure di custodia e sicurezza, nonché i requisiti soggettivi del titolare.
La norma era corredata dall'obbligo di registrazione degli acquirenti: il venditore doveva annotare su apposito registro le generalità di chi acquistava gli esplosivi e conservare la documentazione per le successive verifiche dell'autorità di p.s. Tale meccanismo di tracciabilità mirava a rendere ricostruibile la catena di custodia degli esplosivi, facilitando le indagini in caso di impiego illecito.
Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha abrogato la disposizione nell'ambito di una sistematica semplificazione del TULPS. La disciplina della vendita degli esplosivi è oggi regolata dalla normativa europea recepita in Italia (D.Lgs. 272/1992 e successive integrazioni) e, per la pirotecnica di consumo, dal D.Lgs. 123/2015, fermi restando i controlli dell'autorità di p.s. previsti dalle disposizioni del TULPS rimaste in vigore.