Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 21 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione del congedo di maternità

    Art. 21 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione del congedo di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La lavoratrice che intenda avvalersi del congedo di maternità è tenuta a presentare al datore di lavoro, prima dell’inizio del congedo:

    a) apposita certificazione medica rilasciata dal medico del Servizio sanitario nazionale indicante la data presunta del parto;

    b) entro trenta giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva.

  • Art. 20 D.Lgs. 151/2001 – Flessibilità del congedo di maternità

    Art. 20 D.Lgs. 151/2001 – Flessibilità del congedo di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

    2. La lavoratrice che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro, entro la data di inizio del congedo di maternità di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, apposita certificazione medica attestante il mancato pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

  • Articolo 32 L. 184/1983: Autorizzazione all’ingresso del minore straniero adottato

    Art. 32 L. 184/1983 – Autorizzazione all’ingresso del minore straniero adottato

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

    2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa: a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine; b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio
    e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori biologici
    abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

    3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

    4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

  • Art. 19 D.Lgs. 151/2001 – Interruzione della gravidanza

    Art. 19 D.Lgs. 151/2001 – Interruzione della gravidanza

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, intervenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, non comportano la perdita del diritto alla fruizione del congedo di maternità.

  • Art. 18 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione divieto di lavoro

    Art. 18 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione divieto di lavoro

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che adibisce al lavoro lavoratrici durante il periodo di divieto di cui agli articoli 16 e 17, ovvero che non ottemperi ai provvedimenti dell’ispettorato del lavoro di cui all’articolo 17, è punito con l’arresto fino a sei mesi.

  • Art. 184 TULPS – Ricorso avverso l’ordinanza di confino di polizia

    Art. 184 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha, efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.

    La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una corte d'appello, di un presidente di corte d'appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

    Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.

    Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione .

  • Mini-IRES al 20%: a quali società spetta e a quali condizioni

    In sintesi

    • Aliquota ridotta al 20%: per il periodo d’imposta 2025 (successivo al 31/12/2024) l’aliquota IRES scende dal 24% al 20% per le società che soddisfano le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024).
    • Quattro condizioni cumulative: patrimonializzazione (accantonamento di utili a riserva), investimenti rilevanti, incremento occupazionale e mancata fruizione di ammortizzatori sociali.
    • Decreto attuativo del 8 agosto 2025: le condizioni specifiche e i limiti quantitativi dell’agevolazione sono stati definiti dal D.M. 8 agosto 2025.
    • Solo per un anno: l’agevolazione è prevista esclusivamente per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Non è strutturale.
    • Decadenza se le condizioni vengono meno: se le condizioni cessano di essere soddisfatte, la società deve versare la differenza di imposta applicando l’aliquota ordinaria del 24%.

    Che cos'è la mini-IRES premiale

    La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto, per il periodo d’imposta 2025, un’agevolazione denominata ‘IRES premiale‘ (o mini-IRES): le società di capitali che soddisfano determinate condizioni possono applicare una aliquota IRES ridotta del 20% invece dell’aliquota ordinaria del 24%. Il risparmio è quindi di 4 punti percentuali sull’imponibile.

    L’agevolazione non è un regalo indiscriminato: è collegata a comportamenti ‘virtuosi’ da parte della società. In sintesi, il legislatore premia le imprese che reinvestono gli utili nell’azienda invece di distribuirli, che effettuano nuovi investimenti e che aumentano l’occupazione senza ricorrere agli ammortizzatori sociali. Le condizioni specifiche e le soglie quantitative sono state definite con il decreto ministeriale dell’8 agosto 2025.

    Sul piano dichiarativo, l’IRES premiale trova spazio in un apposito rigo del Modello Redditi SC 2026 (rigo RN8A) e nella casella ‘IRES premiale’ del frontespizio. I soggetti che la applicano versano gli acconti con il codice tributo 2048 e il saldo con il codice 2049.

    Mini-IRES premiale 2025 – quadro riepilogativo
    Voce Valore/Dettaglio
    Norma istitutiva Art. 1, commi 436-444, L. 30/12/2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025)
    Decreto attuativo D.M. 8 agosto 2025
    Periodo d'imposta agevolato Periodo successivo a quello in corso al 31/12/2024 (per la maggior parte delle società: esercizio 2025)
    Aliquota ordinaria IRES 24%
    Aliquota agevolata IRES premiale 20%
    Risparmio percentuale 4 punti percentuali
    Condizione 1 Patrimonializzazione: accantonamento di una quota dell'utile a riserva (vincolo di destinazione)
    Condizione 2 Investimenti rilevanti: realizzazione di investimenti qualificati nel periodo agevolato
    Condizione 3 Incremento occupazionale: aumento del numero dei lavoratori dipendenti
    Condizione 4 Mancata fruizione di ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione) nel periodo
    Codice tributo acconto 2048
    Codice tributo saldo 2049
    Rigo dichiarativo RN8A del Modello Redditi SC 2026

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un reddito imponibile 2025 di 500.000 euro. Soddisfa tutte le condizioni IRES premiale: ha accantonato a riserva l’80% dell’utile 2024, ha effettuato investimenti rilevanti qualificati, ha assunto 3 dipendenti in più rispetto all’anno precedente e non ha usato la cassa integrazione. Applicando il 20%: IRES = 500.000 × 20% = 100.000 euro. Con l’aliquota ordinaria del 24% avrebbe pagato 500.000 × 24% = 120.000 euro. Risparmio: 20.000 euro.

    Documenti necessari

    • Delibera assembleare di accantonamento degli utili 2024 a riserva vincolata (con data certa)
    • Documentazione degli investimenti rilevanti effettuati nel 2025 (fatture, contratti, perizie)
    • Documentazione dell’incremento occupazionale (LUL, modelli UNIEMENS, contratti di lavoro)
    • Attestazione di mancato utilizzo di ammortizzatori sociali nel periodo
    • Modello Redditi SC 2026 – casella IRES premiale nel frontespizio e rigo RN8A
    • Prospetto RS del quadro RS (riserve vincolate per IRES premiale)

    Caso 1 – Alfa SRL soddisfa tutti i requisiti: aliquota al 20%

    Scenario. Alfa SRL ha chiuso il 2024 con un utile netto di 200.000 euro. L’assemblea delibera di accantonare la parte richiesta a riserva vincolata. Nel 2025 la società effettua nuovi investimenti qualificati, assume 5 lavoratori in più rispetto al 2024 e non ricorre ad alcun ammortizzatore sociale.

    Come si applica. Alfa SRL soddisfa le quattro condizioni cumulative dell’IRES premiale. Nel Modello Redditi SC 2026, indica il codice 1 nella casella ‘IRES premiale’ del frontespizio (aliquota agevolata applicata sull’intero reddito). Il reddito imponibile 2025 di 400.000 euro è tassato al 20%: IRES = 80.000 euro. Versamento acconto con codice 2048, saldo con codice 2049.

    In pratica

    • L’accantonamento degli utili 2024 deve avvenire prima della presentazione della dichiarazione 2025: la delibera tardiva fa perdere il requisito.
    • Se l’agevolazione decade (es. la società distribuisce gli utili accantonati prima del termine), deve versare la differenza di imposta – cioè il 4% sul reddito agevolato – entro il saldo IRES dell’anno in cui avviene la decadenza.
    • Le perdite dei periodi precedenti possono essere computate in diminuzione del reddito soggetto ad IRES premiale (art. 13, comma 2, D.M. 8 agosto 2025), in deroga alle ordinarie regole di riporto.

    Caso 2 – Beta SRL: requisito dell'occupazione non soddisfatto

    Scenario. Beta SRL ha accantonato gli utili a riserva e effettuato investimenti rilevanti nel 2025. Tuttavia, a causa di una ristrutturazione, ha ridotto il personale di 2 unità rispetto al 2024. Non ha fruito di ammortizzatori sociali.

    Come si applica. La condizione dell’incremento occupazionale non è soddisfatta: Beta SRL non può applicare l’IRES premiale al 20%. Per il 2025 paga l’IRES ordinaria al 24% sull’intero reddito imponibile. Le condizioni sono cumulative: basta che ne manchi una perché l’intera agevolazione cada.

    In pratica

    • L’incremento occupazionale richiede che il numero di lavoratori dipendenti aumenti rispetto al periodo precedente. Una semplice stabilità numerica potrebbe non essere sufficiente: occorre verificare le condizioni esatte del D.M. 8 agosto 2025.
    • Beta SRL non perde nulla di definitivo: se nel 2026 (o in futuri esercizi) il legislatore dovesse prorogare o reintrodurre l’agevolazione, potrà verificare nuovamente i requisiti.
    • La mancanza di un solo requisito esclude l’intera agevolazione: non esiste una versione ‘parziale’ della mini-IRES.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La mini-IRES al 20% è permanente?

    No. L’art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 prevede l’agevolazione solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, cioè in via generale per il 2025. Per applicarla negli anni successivi occorrerebbe una nuova norma.

    Quali sono esattamente le condizioni quantitative per l'accantonamento degli utili?

    I dettagli specifici (percentuale minima di utile da accantonare, vincoli di destinazione della riserva) sono contenuti nel D.M. 8 agosto 2025 e nelle relative istruzioni del Modello Redditi SC 2026. La condizione di base riguarda la patrimonializzazione della società tramite accantonamento a riserva vincolata.

    Gli investimenti devono essere di un tipo specifico?

    Sì. Il D.M. 8 agosto 2025 definisce quali investimenti sono ‘rilevanti’ ai fini dell’agevolazione. L’agevolazione non spetta sull’importo eccedente il costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti (art. 12 del D.M.).

    Se la società ha perso anni precedenti, può comunque applicare la mini-IRES?

    Sì. In deroga alle ordinarie regole sul riporto delle perdite, i soggetti che accedono alla riduzione dell’aliquota IRES hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito da assoggettare all’aliquota ridotta le perdite dei periodi d’imposta precedenti (art. 13, comma 2, D.M. 8 agosto 2025).

    Cosa succede se l'agevolazione decade dopo la dichiarazione?

    Se le condizioni vengono meno (es. distribuzione degli utili accantonati prima del termine), la società deve versare la differenza di imposta, pari al 4% sull’imponibile agevolato, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta del periodo in cui si verifica la decadenza.

    La mini-IRES si applica anche ai soggetti in consolidato fiscale?

    Sì, con alcune specifiche modalità. I soggetti che aderiscono al consolidato fiscale (artt. 117-129 TUIR) gestiscono l’IRES premiale nell’ambito del quadro GN/GC del Modello Redditi SC, seguendo le istruzioni specifiche per il regime del consolidato.

  • Art. 209 TULPS (abrogato)

    Art. 209 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 25 gennaio 1982, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all’autorità di pubblica sicurezza l’atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l’elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall’autorità predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

    L’obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

    I contravventori sono puniti con l’arresto da tre mesi a due anni e con l’ammenda da lire duemila a seimila.

    Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, oltre l’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

    In tutti i casi di omessa, falsa e incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto

  • Art. 156 TULPS (abrogato)

    Art. 156 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 18 novembre 1981, n. 659. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.

    La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

    Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.

    La licenza stessa vale solamente per i Comuni nell’ambito della provincia in cui è rilasciata

  • Art. 150 TULPS (abrogato)

    Art. 150 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Salvo quanto è stabilito dal Codice penale , gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal Regno e accompagnati alla frontiera.

    Il Ministro dell’interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre l’espulsione e l’accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

    Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli.

    Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.

    L’espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo vapoverso di questo articolo, è pronunciata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con l’assenso del Capo del Governo

  • Art. 152 TULPS (abrogato)

    Art. 152 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    I prefetti delle Provincie di confine possono, per motivi di ordine pubblico, allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dai Comuni di frontiera, nel caso di urgenza, riferendone al Ministro, gli stranieri di cui all’art. 150 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dare contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi.

    Per gli stessi motivi, i prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive Provincie.

    Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall’itinerario ad essi tracciato.

    Qualora se ne allontanino, sono arrestati e puniti con l’arresto da uno a sei mesi.

    Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera

  • Art. 148 TULPS (abrogato)

    Art. 148 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato.

    Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi.

    Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.