Autore: Andrea Marton

  • Colpa – Glossario giuridico

    Colpa: elemento soggettivo dell’illecito – penale o civile – che sussiste quando l’evento dannoso e cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia, senza la volonta di provocarlo.

    Significato giuridico

    L’art. 43 c.p. definisce il delitto colposo come quello in cui l’evento non e voluto dall’agente, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Nel diritto civile la colpa rileva come elemento della responsabilita extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e come criterio di valutazione dell’inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.). La colpa puo essere lieve, grave o gravissima. La distinzione ha rilievo pratico: in alcune obbligazioni di natura professionale, la responsabilita e esclusa in caso di colpa lieve ma non grave (art. 2236 c.c.). La colpa si distingue dal dolo: il dolo implica la volonta dell’evento, la colpa ne implica la mera prevedibilita unita all’inosservanza delle regole di condotta.

    Esempio pratico

    Caio, guidando la propria automobile, non si accorge di un segnale di stop perche distrato dal telefono e provoca un incidente nel quale Tizio rimane ferito. Caio non voleva l’evento ma ha agito con negligenza e imprudenza: risponde per colpa sia penalmente (art. 590 c.p., lesioni colpose) sia civilmente (art. 2043 c.c., risarcimento del danno a Tizio).

    Differenze con istituti simili

    La colpa si distingue dal dolo: nel dolo l’agente vuole l’evento dannoso o lo prevede e lo accetta come conseguenza necessaria della propria condotta. Si distingue dal caso fortuito e dalla forza maggiore: questi escludono la colpa perche l’evento era imprevedibile o inevitabile anche adottando le cautele ordinarie. Si distingue dalla responsabilita oggettiva (artt. 2049, 2051, 2054 c.c.), dove la responsabilita prescinde dalla colpa.

    Riferimenti normativi

    • art. 43 c.p. – definizione di delitto colposo
    • art. 2043 c.c. – responsabilita extracontrattuale
    • art. 1218 c.c. – responsabilita contrattuale del debitore
    • art. 2236 c.c. – responsabilita del professionista intellettuale
  • Art. 148 D.Lgs. 259/2003 – Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica

    Art. 148 D.Lgs. 259/2003 – Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l’impiego di tali strumenti.

    2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell’articolo 147, ma le pene sono aumentate. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 126 sexies decies T.U.B.: Spese applicabili per il servizio

    Art. 126 sexies decies T.U.B.: Spese applicabili per il servizio

    Art. 126 sexies decies T.U.B. – Spese applicabili per il servizio di trasferimento (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

    2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

    3. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione da parte del consumatore, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l’accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l’esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

    4. Se nell’ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l’articolo 126-septies, commi 1 e 3.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. c) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 158 RD 12/1941

    Art. 158 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CNLG 2026: scatti di anzianita e mensilita aggiuntive del giornalista dipendente

    CCNL Giornalisti

    In sintesi

    Il CNLG prevede scatti biennali di anzianita automatici (indicativamente 80-120 euro lordi per scatto) e la tredicesima mensilita a dicembre. Non e prevista la quattordicesima in via generale. Alcune testate riconoscono premi aziendali o quote variabili aggiuntive per accordo interno con il comitato di redazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (trattative per il nuovo ciclo in corso a maggio 2026)
    Vigenza
    Prorogato nelle more del rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

    Tabella riepilogativa

    Scatti e mensilita aggiuntive CNLG – riepilogo
    Istituto Importo / Frequenza Fonte
    Scatto biennale di anzianita (redattore) ~80-120 € lordi mensili per ogni 2 anni CNLG; automatico, non discrezionale
    Tredicesima mensilita 1 mensilita intera a dicembre CNLG; matura proporzionalmente nell’anno
    Quattordicesima mensilita Non prevista in via generale dal CNLG Solo da accordo aziendale se prevista
    Premio aziendale / MBO Variabile; definito da accordo con comitato di redazione Accordo aziendale; non obbligatorio
    Indennita di funzione (direttivi) ~200-400 € lordi mensili a seconda della qualifica CNLG; aggiuntiva al minimo tabellare
    Indennita di sede (grandi citta) Variabile; definita da accordo aziendale Accordo aziendale; non universale

    Scatti biennali: automatismi e base di calcolo

    Ogni 2 anni di servizio presso lo stesso editore (o nel settore, per le anzianita riconosciute dagli accordi) il giornalista matura uno scatto di anzianita, il cui importo e definito dal CNLG. Lo scatto e automatico: non e necessaria una richiesta formale ne una valutazione del direttore. Il mancato riconoscimento e inadempimento contrattuale che autorizza il ricorso al giudice del lavoro.

    Gli scatti si applicano sul minimo tabellare e contribuiscono alla base di calcolo del TFR. Il numero massimo di scatti nel corso della carriera e definito dal contratto (tipicamente 15-18 scatti biennali).

    La tredicesima: calcolo proporzionale e pagamento

    Il CNLG prevede la tredicesima mensilita, erogata a dicembre di ogni anno. L’importo e pari a 1 mensilita intera della retribuzione globale (minimo + scatti + indennita di funzione). Per chi non ha lavorato l’intero anno (assunzione in corso d’anno, cessazione anticipata), la tredicesima matura proporzionalmente: 1/12 per ogni mese intero di servizio.

    La tredicesima entra nella base di calcolo del TFR (viene inclusa nella retribuzione utile annua) e nella base di calcolo dei ratei di ferie e permessi.

    Premi aziendali e retribuzione variabile

    Molte grandi testate – specie i quotidiani nazionali e le agenzie di stampa – riconoscono ai giornalisti premi aziendali o MBO (Management by Objectives) legati a indicatori di performance redazionale (traffico web, scoop editoriali, progetti speciali). Questi premi sono definiti da accordi aziendali negoziati con il comitato di redazione e il FNSI.

    I premi aziendali non sono obbligatori contrattualmente, ma una volta istituiti e riconosciuti per piu anni possono acquisire il carattere di uso aziendale, rendendo piu difficile la loro soppressione unilaterale.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo degli scatti dopo 14 anni
    Tizio ha 14 anni di anzianita, ha maturato 7 scatti biennali da circa 100 euro ciascuno. I suoi scatti aggiungono 700 euro lordi mensili al minimo tabellare a zero anzianita (circa 2.600 euro), portando il lordo indicativo a circa 3.300 euro mensili, cui si aggiunge la tredicesima a dicembre.
    Caia – Tredicesima in caso di assunzione a meta anno
    Caia viene assunta il 1° luglio 2026. A dicembre matura la tredicesima per 6 mesi di servizio (6/12 della mensilita intera). Se il suo lordo mensile e 2.800 euro, la tredicesima pro-quota e di 1.400 euro lordi. L’importo e soggetto a tassazione ordinaria IRPEF nella busta paga di dicembre.
    Sempronio – Premio aziendale come uso aziendale
    Il periodico di Sempronio ha corrisposto per 5 anni consecutivi un premio aziendale natalizio di 1.500 euro. Nell’anno 6 l’editore decide di non erogarlo per motivi economici. Sempronio, con il supporto del FNSI, eccepisce che la prassi consolidata costituisce uso aziendale. Il giudice del lavoro potrebbe riconoscere il diritto al premio come voce retributiva acquisita.

    Domande frequenti

    Quanti scatti biennali ha un giornalista?
    Il numero massimo e definito dal CNLG, tipicamente 15-18 scatti nel corso dell’intera carriera. Ogni scatto vale indicativamente 80-120 euro lordi mensili.
    La tredicesima e dovuta anche in caso di dimissioni?
    Si: la tredicesima matura proporzionalmente (1/12 per mese intero di servizio) e viene liquidata alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa (dimissioni, licenziamento, pensionamento).
    E prevista la quattordicesima nel CNLG?
    No, non e prevista in via generale dal CNLG. Solo alcune testate la riconoscono per accordo aziendale interno.
    Un premio aziendale puo diventare fisso?
    Se corrisposto stabilmente per piu anni con carattere di generalita e automaticita, il premio puo acquisire il carattere di uso aziendale e non puo essere soppresso unilateralmente dall’editore senza accordo sindacale.
    Gli scatti di anzianita entrano nel calcolo del TFR?
    Si: gli scatti fanno parte della retribuzione tabellare e rientrano nella retribuzione utile ai fini del calcolo della quota annua di TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente e TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 62 L. 354/1975 – Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive

    Art. 62 L. 354/1975 – Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Gli istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:
    colonie agricole;
    case di lavoro;
    case di cura e custodia;
    ospedali psichiatrici giudiziari.
    In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell’articolo 215 del codice penale.
    Possono essere istituite:
    sezioni per l’esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;
    sezioni per l’esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;
    sezioni per l’esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

  • Art. 316 DPR 495/1992 – Limitazioni nella guida

    Art. 316 DPR 495/1992 – Limitazioni nella guida

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'articolo 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204.

    2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico… dei motocicli già in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'articolo 117 del codice.

    3. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204.

  • Art. 131 RD 12/1941

    Art. 131 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 1047 Codice della Navigazione – Opposizione dei creditori

    Art. 1047 Codice della Navigazione – Opposizione dei creditori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'istante. L'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 627.

  • Art. 14 D.Lgs. 159/2011 – Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale

    Art. 14 D.Lgs. 159/2011 – Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

    2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

    2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

    2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione. 57