Art. 68 T.U. Stupefacenti – Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico, trasmissione di dati
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.
1-bis. Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500. Torna al sommario
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In sintesi
L'art. 68 è la norma sanzionatoria generale per le violazioni degli obblighi di tenuta dei registri (artt. 60-67 T.U.) e dell'obbligo di denuncia di perdita/smarrimento.
Il comma 1 prevede la sanzione penale - arresto sino a due anni o ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni - per chiunque non ottemperi alle norme sulla tenuta dei registri di entrata/uscita, carico/scarico e lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dati e denuncia.
La pena del comma 1 si applica salvo che il fatto costituisca più grave reato: è norma sussidiaria rispetto a fattispecie penali più gravi (es. artt. 73, 74 T.U.).
Il comma 1-bis, introdotto successivamente, prevede una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro per le violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri, distinguendo le irregolarità formali da quelle sostanziali.
Il doppio binario penale/amministrativo richiede all'interprete di qualificare la natura della violazione (sostanziale o meramente formale) prima di individuare la risposta sanzionatoria applicabile.
Indice dei contenuti
Ratio e funzione sistematica dell'art. 68
L'art. 68 del D.P.R. 309/1990 costituisce la norma cardine del sistema sanzionatorio relativo alla filiera documentale degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Esso raccoglie in un'unica fattispecie le conseguenze giuridiche delle violazioni degli obblighi documentali previsti dagli artt. 60-67, operando come clausola generale di chiusura del sistema di controllo registrale. La collocazione sistematica è significativa: l'art. 68 non è inserito tra le norme sanzionatorie penali del Capo I del Titolo VIII (artt. 73-79), che riguardano la produzione, il traffico e la detenzione illecita, ma nella Sezione VI del Capo I del Titolo VI, dedicata agli obblighi registrali e documentali degli operatori autorizzati. Questo collocamento conferma la distanza ontologica tra la violazione degli obblighi documentali - che può essere commessa anche da soggetti del tutto estranei al traffico illecito - e i reati di produzione e traffico.
Il comma 1: fattispecie penale e perimetro applicativo
Il comma 1 punisce con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni (importi originari del 1990, non rivalutati) chiunque «non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67».
L'ampiezza del perimetro è notevole: la norma abbraccia tutte le categorie di obblighi documentali - registri di entrata e uscita (art. 60), registri di carico e scarico delle farmacie e degli ospedali (artt. 61, 62), registro di lavorazione (art. 63), registro di carico e scarico per categorie speciali (art. 64), obbligo di trasmissione dei dati annuali (art. 65) e trimestrali (art. 66), obbligo di denuncia di perdita/smarrimento (art. 67). La congiunzione disgiuntiva «o» tra arresto e ammenda qualifica il reato come contravvenzione alternativa, il che ha implicazioni processuali: la competenza è del Tribunale monocratico, l'estinzione è possibile tramite oblazione ex art. 162 c.p. (per pene alternative arresto/ammenda, oblazione speciale ex art. 162-bis). L'elemento soggettivo della contravvenzione è indifferente (dolo o colpa), salvo che non si debba qualificare la condotta come reato più grave.
La clausola di sussidiarietà: «salvo che il fatto costituisca più grave reato»
La clausola di sussidiarietà espressa è fondamentale nell'economia della norma. Essa stabilisce che l'art. 68 si applica solo quando la condotta non integri gli estremi di un reato più grave. I casi più rilevanti di assorbimento sono: (a) art. 73 T.U.: se l'omessa tenuta del registro o la falsificazione delle annotazioni è funzionale a occultare una detenzione ai fini di spaccio o un traffico di stupefacenti, il reato dell'art. 73 assorbe la violazione registrale; (b) art. 476 c.p. (falsità materiale in atti pubblici) o art. 485 c.p. (falsità in scritture private): se le annotazioni registrali vengono alterate dolosamente, la condotta può integrare una falsità documentale più grave; (c) art. 74 T.U.: in contesti associativi, le violazioni documentali sistematiche possono essere elementi del reato associativo. In questi casi, il concorso di norme si risolve in favore della norma più grave, con applicazione del principio di specialità o di sussidiarietà espressa.
Il comma 1-bis: il doppio binario penale/amministrativo
Il comma 1-bis è stato introdotto in un momento successivo all'impianto originario del T.U. per rispondere a un'esigenza pratica: evitare che irregolarità meramente formali nella tenuta dei registri (errori di compilazione, mancata vidimazione di singole pagine, uso del modello sbagliato) venissero punite con la stessa risposta sanzionatoria delle violazioni sostanziali (omessa tenuta del registro, omesse o falsificate annotazioni sulle quantità movimentate). La soluzione adottata è quella del doppio binario: le violazioni della «normativa regolamentare sulla tenuta dei registri» sono sanzionate amministrativamente (da 500 a 1.500 euro), mentre le violazioni della norma primaria (omessa tenuta, falsificazione sostanziale) restano nell'alveo penale del comma 1.
Il discrimine tra comma 1 e comma 1-bis dipende dalla qualificazione della prescrizione violata come norma di rango primario (D.P.R. 309/1990 o altra legge) ovvero regolamentare (decreto ministeriale che approva i modelli, circolari sulla numerazione delle pagine, ecc.). La giurisprudenza di merito ha progressivamente valorizzato questa distinzione, cercando di riservare la sanzione penale alle condotte che incidono sulla sostanza della tracciabilità documentale e non a quelle che ne violano solo la forma.
Elemento soggettivo e concorso di persone
Trattandosi di contravvenzione, l'art. 68 è punibile sia a titolo di dolo che di colpa. Nelle strutture organizzate (aziende farmaceutiche, farmacie con più addetti, ospedali), la responsabilità ricadrà tipicamente sul soggetto cui è affidata la tenuta dei registri in base all'organizzazione interna, salvo che si dimostri un difetto organizzativo di carattere più generale che coinvolga anche i vertici aziendali. Il concorso di persone è possibile: se più soggetti contribuiscono dolosamente all'omessa tenuta o alla falsificazione dei registri, rispondono tutti ex art. 110 c.p.
Profili processuali
La contravvenzione di cui al comma 1 è procedibile d'ufficio. Ai fini dell'oblazione speciale ex art. 162-bis c.p. (reati con pena alternativa arresto/ammenda), il giudice valuterà se la condotta sia stata seguita da regolarizzazione spontanea e se non vi sia sproporzione tra la gravità della violazione e il trattamento sanzionatorio. Il reato si prescrive in quattro anni (termine ordinario ex art. 157 c.p. per le contravvenzioni, aumentato della metà in caso di atti interruttivi). L'illecito amministrativo del comma 1-bis è soggetto alle norme della L. 689/1981 sulla depenalizzazione: il termine di contestazione è di novanta giorni dalla constatazione per i residenti in Italia.
Casi pratici
Caso 1: Omessa tenuta del registro di carico e scarico: arresto o ammenda?
Tizio, titolare di una farmacia, viene trovato sprovvisto del registro di carico e scarico degli stupefacenti per l'anno in corso: non è mai stato aperto, nonostante la farmacia abbia dispensato più volte nel corso dell'anno medicinali contenenti sostanze tabellate. L'autorità sanitaria trasmette la notizia di reato ex art. 68 co. 1 alla Procura della Repubblica. Tizio, che non ha precedenti penali, viene citato davanti al Tribunale monocratico. La difesa chiede l'oblazione speciale ex art. 162-bis c.p., impegnandosi contestualmente alla regolarizzazione retroattiva del registro sulla base dei documenti disponibili (ricette, bolle dei fornitori). Il giudice, valutata l'assenza di dolo specifico e la piena cooperazione di Tizio, ammette l'oblazione con pagamento della metà del massimo dell'ammenda e archiviazione del procedimento.
Caso 2: Irregolarità formali vs. violazioni sostanziali: il confine del comma 1-bis
Nel corso di un'ispezione presso un ospedale, vengono rilevate le seguenti irregolarità nel registro di carico e scarico degli stupefacenti: (a) ventitré pagine non firmate dal responsabile del reparto; (b) tre operazioni registrate in ordine cronologico non progressivo; (c) una colonna del modello ministeriale lasciata in bianco per diciotto operazioni. L'autorità ispettiva deve qualificare se si tratta di violazioni del comma 1 (penale) o del comma 1-bis (amministrativo). Caia, direttrice sanitaria responsabile, sostiene che si tratti di irregolarità meramente formali della normativa regolamentare, senza alcun impatto sulla tracciabilità sostanziale dei movimenti. Il procedimento si chiude con l'applicazione delle sole sanzioni amministrative ex art. 68 co. 1-bis, previo accertamento che le quantità di stupefacenti risultano comunque riscontrabili in modo certo.
Caso 3: Falsificazione del registro in concorso con traffico illecito: assorbimento
Sempronio, dipendente di una grande farmacia ospedaliera, è accusato di aver alterato sistematicamente le annotazioni nel registro di carico e scarico degli oppioidi, annotando quantità di morphina solfato inferiori a quelle effettivamente consegnate dalle ditte fornitrici, così da creare una «riserva occulta» che veniva poi ceduta a un terzo esterno alla struttura. La Procura contesta a Sempronio il reato di cui all'art. 73 T.U. per la detenzione ai fini di spaccio delle quantità occultate, in concorso con la violazione dell'art. 68. Il difensore chiede l'assorbimento ex clausola di sussidiarietà («salvo che il fatto costituisca più grave reato»): il reato ex art. 68 è assorbito dall'art. 73, poiché la falsificazione del registro era strumentale all'illecita detenzione ai fini di spaccio. Il Tribunale condivide la tesi: Sempronio risponde solo ex art. 73, con le aggravanti del caso.
Domande frequenti
L'art. 68 è un reato o un illecito amministrativo?
Il comma 1 prevede una contravvenzione penale (arresto sino a due anni o ammenda), mentre il comma 1-bis introduce una sanzione amministrativa (da 500 a 1.500 euro) per le sole violazioni formali della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri. Il sistema è a doppio binario.
Quando si applica il comma 1-bis invece del comma 1?
Il comma 1-bis si applica quando le irregolarità riguardano la normativa regolamentare sulla tenuta dei registri (es. errori di compilazione, mancata vidimazione di pagine, uso del modello non aggiornato) senza incidere sulla tracciabilità sostanziale delle movimentazioni. Le violazioni sostanziali (omessa tenuta, falsificazione delle quantità) restano nel penale del comma 1.
Il reato ex art. 68 può essere estinto con l'oblazione?
Sì. Trattandosi di contravvenzione con pena alternativa (arresto o ammenda), è ammissibile l'oblazione speciale ex art. 162-bis c.p., previa valutazione da parte del giudice della gravità della condotta e dell'eventuale regolarizzazione spontanea.
Quando l'art. 68 è assorbito da reati più gravi?
La clausola 'salvo che il fatto costituisca più grave reato' determina l'assorbimento quando le violazioni documentali sono strumentali a reati più gravi: detenzione ai fini di spaccio (art. 73 T.U.), associazione per delinquere finalizzata al traffico (art. 74 T.U.) o falsità documentale (artt. 476, 485 c.p.).
Dolo o colpa: quale elemento soggettivo richiede l'art. 68?
Trattandosi di contravvenzione, l'art. 68 è punibile sia a titolo di dolo che di colpa. La colpa rileva soprattutto per le omissioni organizzative (mancata predisposizione dei registri, omessa formazione del personale addetto). Il dolo specifico assume rilievo quando la violazione è funzionale a occultare reati più gravi.
In un'azienda, chi risponde per la violazione dell'art. 68?
Risponde il soggetto cui è affidata la tenuta dei registri in base all'organizzazione interna (direttore tecnico, responsabile di farmacia, direttore sanitario). In caso di difetto organizzativo generalizzato, possono concorrere i vertici aziendali. Il concorso di persone ex art. 110 c.p. è ammissibile.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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Ratio e funzione sistematica dell'art. 68
L'art. 68 del D.P.R. 309/1990 costituisce la norma cardine del sistema sanzionatorio relativo alla filiera documentale degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Esso raccoglie in un'unica fattispecie le conseguenze giuridiche delle violazioni degli obblighi documentali previsti dagli artt. 60-67, operando come clausola generale di chiusura del sistema di controllo registrale. La collocazione sistematica è significativa: l'art. 68 non è inserito tra le norme sanzionatorie penali del Capo I del Titolo VIII (artt. 73-79), che riguardano la produzione, il traffico e la detenzione illecita, ma nella Sezione VI del Capo I del Titolo VI, dedicata agli obblighi registrali e documentali degli operatori autorizzati. Questo collocamento conferma la distanza ontologica tra la violazione degli obblighi documentali - che può essere commessa anche da soggetti del tutto estranei al traffico illecito - e i reati di produzione e traffico.
Il comma 1: fattispecie penale e perimetro applicativo
Il comma 1 punisce con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni (importi originari del 1990, non rivalutati) chiunque «non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67».
L'ampiezza del perimetro è notevole: la norma abbraccia tutte le categorie di obblighi documentali - registri di entrata e uscita (art. 60), registri di carico e scarico delle farmacie e degli ospedali (artt. 61, 62), registro di lavorazione (art. 63), registro di carico e scarico per categorie speciali (art. 64), obbligo di trasmissione dei dati annuali (art. 65) e trimestrali (art. 66), obbligo di denuncia di perdita/smarrimento (art. 67). La congiunzione disgiuntiva «o» tra arresto e ammenda qualifica il reato come contravvenzione alternativa, il che ha implicazioni processuali: la competenza è del Tribunale monocratico, l'estinzione è possibile tramite oblazione ex art. 162 c.p. (per pene alternative arresto/ammenda, oblazione speciale ex art. 162-bis). L'elemento soggettivo della contravvenzione è indifferente (dolo o colpa), salvo che non si debba qualificare la condotta come reato più grave.
La clausola di sussidiarietà: «salvo che il fatto costituisca più grave reato»
La clausola di sussidiarietà espressa è fondamentale nell'economia della norma. Essa stabilisce che l'art. 68 si applica solo quando la condotta non integri gli estremi di un reato più grave. I casi più rilevanti di assorbimento sono: (a) art. 73 T.U.: se l'omessa tenuta del registro o la falsificazione delle annotazioni è funzionale a occultare una detenzione ai fini di spaccio o un traffico di stupefacenti, il reato dell'art. 73 assorbe la violazione registrale; (b) art. 476 c.p. (falsità materiale in atti pubblici) o art. 485 c.p. (falsità in scritture private): se le annotazioni registrali vengono alterate dolosamente, la condotta può integrare una falsità documentale più grave; (c) art. 74 T.U.: in contesti associativi, le violazioni documentali sistematiche possono essere elementi del reato associativo. In questi casi, il concorso di norme si risolve in favore della norma più grave, con applicazione del principio di specialità o di sussidiarietà espressa.
Il comma 1-bis: il doppio binario penale/amministrativo
Il comma 1-bis è stato introdotto in un momento successivo all'impianto originario del T.U. per rispondere a un'esigenza pratica: evitare che irregolarità meramente formali nella tenuta dei registri (errori di compilazione, mancata vidimazione di singole pagine, uso del modello sbagliato) venissero punite con la stessa risposta sanzionatoria delle violazioni sostanziali (omessa tenuta del registro, omesse o falsificate annotazioni sulle quantità movimentate). La soluzione adottata è quella del doppio binario: le violazioni della «normativa regolamentare sulla tenuta dei registri» sono sanzionate amministrativamente (da 500 a 1.500 euro), mentre le violazioni della norma primaria (omessa tenuta, falsificazione sostanziale) restano nell'alveo penale del comma 1.
Il discrimine tra comma 1 e comma 1-bis dipende dalla qualificazione della prescrizione violata come norma di rango primario (D.P.R. 309/1990 o altra legge) ovvero regolamentare (decreto ministeriale che approva i modelli, circolari sulla numerazione delle pagine, ecc.). La giurisprudenza di merito ha progressivamente valorizzato questa distinzione, cercando di riservare la sanzione penale alle condotte che incidono sulla sostanza della tracciabilità documentale e non a quelle che ne violano solo la forma.
Elemento soggettivo e concorso di persone
Trattandosi di contravvenzione, l'art. 68 è punibile sia a titolo di dolo che di colpa. Nelle strutture organizzate (aziende farmaceutiche, farmacie con più addetti, ospedali), la responsabilità ricadrà tipicamente sul soggetto cui è affidata la tenuta dei registri in base all'organizzazione interna, salvo che si dimostri un difetto organizzativo di carattere più generale che coinvolga anche i vertici aziendali. Il concorso di persone è possibile: se più soggetti contribuiscono dolosamente all'omessa tenuta o alla falsificazione dei registri, rispondono tutti ex art. 110 c.p.
Profili processuali
La contravvenzione di cui al comma 1 è procedibile d'ufficio. Ai fini dell'oblazione speciale ex art. 162-bis c.p. (reati con pena alternativa arresto/ammenda), il giudice valuterà se la condotta sia stata seguita da regolarizzazione spontanea e se non vi sia sproporzione tra la gravità della violazione e il trattamento sanzionatorio. Il reato si prescrive in quattro anni (termine ordinario ex art. 157 c.p. per le contravvenzioni, aumentato della metà in caso di atti interruttivi). L'illecito amministrativo del comma 1-bis è soggetto alle norme della L. 689/1981 sulla depenalizzazione: il termine di contestazione è di novanta giorni dalla constatazione per i residenti in Italia.
Casi pratici
Caso 1: Omessa tenuta del registro di carico e scarico: arresto o ammenda?
Tizio, titolare di una farmacia, viene trovato sprovvisto del registro di carico e scarico degli stupefacenti per l'anno in corso: non è mai stato aperto, nonostante la farmacia abbia dispensato più volte nel corso dell'anno medicinali contenenti sostanze tabellate. L'autorità sanitaria trasmette la notizia di reato ex art. 68 co. 1 alla Procura della Repubblica. Tizio, che non ha precedenti penali, viene citato davanti al Tribunale monocratico. La difesa chiede l'oblazione speciale ex art. 162-bis c.p., impegnandosi contestualmente alla regolarizzazione retroattiva del registro sulla base dei documenti disponibili (ricette, bolle dei fornitori). Il giudice, valutata l'assenza di dolo specifico e la piena cooperazione di Tizio, ammette l'oblazione con pagamento della metà del massimo dell'ammenda e archiviazione del procedimento.
Caso 2: Irregolarità formali vs. violazioni sostanziali: il confine del comma 1-bis
Nel corso di un'ispezione presso un ospedale, vengono rilevate le seguenti irregolarità nel registro di carico e scarico degli stupefacenti: (a) ventitré pagine non firmate dal responsabile del reparto; (b) tre operazioni registrate in ordine cronologico non progressivo; (c) una colonna del modello ministeriale lasciata in bianco per diciotto operazioni. L'autorità ispettiva deve qualificare se si tratta di violazioni del comma 1 (penale) o del comma 1-bis (amministrativo). Caia, direttrice sanitaria responsabile, sostiene che si tratti di irregolarità meramente formali della normativa regolamentare, senza alcun impatto sulla tracciabilità sostanziale dei movimenti. Il procedimento si chiude con l'applicazione delle sole sanzioni amministrative ex art. 68 co. 1-bis, previo accertamento che le quantità di stupefacenti risultano comunque riscontrabili in modo certo.
Caso 3: Falsificazione del registro in concorso con traffico illecito: assorbimento
Sempronio, dipendente di una grande farmacia ospedaliera, è accusato di aver alterato sistematicamente le annotazioni nel registro di carico e scarico degli oppioidi, annotando quantità di morphina solfato inferiori a quelle effettivamente consegnate dalle ditte fornitrici, così da creare una «riserva occulta» che veniva poi ceduta a un terzo esterno alla struttura. La Procura contesta a Sempronio il reato di cui all'art. 73 T.U. per la detenzione ai fini di spaccio delle quantità occultate, in concorso con la violazione dell'art. 68. Il difensore chiede l'assorbimento ex clausola di sussidiarietà («salvo che il fatto costituisca più grave reato»): il reato ex art. 68 è assorbito dall'art. 73, poiché la falsificazione del registro era strumentale all'illecita detenzione ai fini di spaccio. Il Tribunale condivide la tesi: Sempronio risponde solo ex art. 73, con le aggravanti del caso.
Domande frequenti
L'art. 68 è un reato o un illecito amministrativo?
Il comma 1 prevede una contravvenzione penale (arresto sino a due anni o ammenda), mentre il comma 1-bis introduce una sanzione amministrativa (da 500 a 1.500 euro) per le sole violazioni formali della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri. Il sistema è a doppio binario.
Quando si applica il comma 1-bis invece del comma 1?
Il comma 1-bis si applica quando le irregolarità riguardano la normativa regolamentare sulla tenuta dei registri (es. errori di compilazione, mancata vidimazione di pagine, uso del modello non aggiornato) senza incidere sulla tracciabilità sostanziale delle movimentazioni. Le violazioni sostanziali (omessa tenuta, falsificazione delle quantità) restano nel penale del comma 1.
Il reato ex art. 68 può essere estinto con l'oblazione?
Sì. Trattandosi di contravvenzione con pena alternativa (arresto o ammenda), è ammissibile l'oblazione speciale ex art. 162-bis c.p., previa valutazione da parte del giudice della gravità della condotta e dell'eventuale regolarizzazione spontanea.
Quando l'art. 68 è assorbito da reati più gravi?
La clausola 'salvo che il fatto costituisca più grave reato' determina l'assorbimento quando le violazioni documentali sono strumentali a reati più gravi: detenzione ai fini di spaccio (art. 73 T.U.), associazione per delinquere finalizzata al traffico (art. 74 T.U.) o falsità documentale (artt. 476, 485 c.p.).
Dolo o colpa: quale elemento soggettivo richiede l'art. 68?
Trattandosi di contravvenzione, l'art. 68 è punibile sia a titolo di dolo che di colpa. La colpa rileva soprattutto per le omissioni organizzative (mancata predisposizione dei registri, omessa formazione del personale addetto). Il dolo specifico assume rilievo quando la violazione è funzionale a occultare reati più gravi.
In un'azienda, chi risponde per la violazione dell'art. 68?
Risponde il soggetto cui è affidata la tenuta dei registri in base all'organizzazione interna (direttore tecnico, responsabile di farmacia, direttore sanitario). In caso di difetto organizzativo generalizzato, possono concorrere i vertici aziendali. Il concorso di persone ex art. 110 c.p. è ammissibile.