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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'affidamento in prova in casi particolari consente al tossicodipendente o alcoldipendente condannato di eseguire la pena fuori dal carcere, proseguendo o intraprendendo un programma terapeutico concordato con una ASL o una struttura privata autorizzata (art. 116).
  • Si applica quando la pena detentiva da espiare, anche residua, non supera sei anni (o quattro anni in presenza di reati ostativi ex art. 4-bis ord. penit.).
  • Alla domanda va allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione di una struttura sanitaria pubblica o accreditata che attesti lo stato di dipendenza e l'idoneità del programma.
  • Se è già stato eseguito l'ordine di carcerazione, il magistrato di sorveglianza può disporre l'applicazione provvisoria della misura; la decisione definitiva spetta al Tribunale di sorveglianza.
  • Il Tribunale deve accertare che dipendenza e programma non siano preordinati ad ottenere il beneficio e che il percorso assicuri il recupero e la prevenzione di nuovi reati.
  • Può essere richiesto in ogni momento, anche reiteratamente, distinguendosi così dalla sospensione una tantum dell'art. 90.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 94 T.U. Stupefacenti — Affidamento in prova in casi particolari

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unita' sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo

116. L'affidamento in prova in casi particolari puo' essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita', ai fini del recupero del condannato. Affinche' il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.

2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma

4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresi' accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e

3. 4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti gia' positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.

5. (comma abrogato).

6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n.

663. 6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, puo' disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.

354. 6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorita' giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura. Torna al sommario

Commento

Funzione e collocazione dell'istituto

L'art. 94 del D.P.R. 309/1990 disciplina l'affidamento in prova in casi particolari, una misura alternativa alla detenzione pensata specificamente per il condannato tossicodipendente o alcoldipendente. È, nella pratica, uno degli istituti più richiesti del Testo Unico, perché consente di scontare la pena al di fuori del carcere, in regime di libertà controllata, mentre l'interessato prosegue o intraprende un percorso terapeutico. La ratio è coerente con l'impostazione complessiva della legge: per chi è caduto nella dipendenza e ha commesso reati anche in connessione con essa, il legislatore privilegia la cura e il reinserimento sociale rispetto alla mera espiazione carceraria, ritenuti più efficaci sia per il recupero della persona sia per la prevenzione della recidiva.

Differenza rispetto all'affidamento ordinario e all'art. 90

L'affidamento dell'art. 94 è una variante "speciale" dell'affidamento in prova al servizio sociale disciplinato dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). Rispetto all'affidamento ordinario, presenta un limite di pena più elevato (sei anni, contro i limiti generali dell'art. 47) e un presupposto soggettivo specifico: lo stato di dipendenza da sostanze o da alcol e l'esistenza di un programma di recupero. A differenza della sospensione dell'esecuzione dell'art. 90 — che premia chi ha già completato il programma con la sospensione della pena e può essere concessa una sola volta — l'art. 94 accompagna un percorso in corso o da iniziare e può essere richiesto in ogni momento.

Presupposti soggettivi e limiti di pena

La misura presuppone che il condannato sia tossicodipendente o alcoldipendente e che abbia in corso un programma di recupero o intenda sottoporsi a uno. Il programma deve essere concordato con una azienda sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116. Quanto ai limiti, l'affidamento può essere concesso solo quando la pena detentiva da espiare, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non supera sei anni; la soglia scende a quattro anni se il titolo esecutivo comprende uno dei reati ostativi indicati dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Affinché il trattamento sia a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura deve possedere l'accreditamento istituzionale (art. 8-quater d.lgs. 502/1992) e avere stipulato gli accordi contrattuali previsti dall'art. 8-quinquies.

La certificazione a pena di inammissibilità

Un profilo di particolare rilievo pratico è l'onere documentale. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata per l'attività di diagnosi (art. 116, comma 2, lettera d). La certificazione deve attestare: lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza; la procedura con cui è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche; l'andamento del programma eventualmente già in corso e la sua idoneità ai fini del recupero. La mancanza o l'incompletezza di tale certificazione determina l'inammissibilità della domanda, ragione per cui la sua corretta predisposizione è un passaggio difensivo cruciale.

Procedura: ruolo del magistrato e del Tribunale di sorveglianza

Il procedimento si articola su due organi. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza, il quale — se l'istanza è ammissibile, se vi sono concrete indicazioni sulla sussistenza dei presupposti e sul grave pregiudizio derivante dalla protrazione della detenzione, e se non emergono elementi che facciano ritenere il pericolo di fuga — può disporre l'applicazione provvisoria della misura, anticipando di fatto l'uscita dal carcere in attesa della decisione collegiale. La decisione definitiva spetta poi al Tribunale di sorveglianza, che può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre accertamenti sul programma terapeutico concordato.

Il controllo sulla genuinità del programma

Per evitare un uso strumentale dell'istituto, il comma 3 impone al Tribunale di sorveglianza di accertare che lo stato di dipendenza o l'esecuzione del programma non siano preordinati al solo conseguimento del beneficio. Si tratta di un controllo sostanziale: non basta esibire una certificazione, occorre che il percorso terapeutico risponda a un'esigenza reale di cura. Il Tribunale accoglie l'istanza solo se ritiene che il programma di recupero — anche attraverso le ulteriori prescrizioni previste dall'art. 47, comma 5, della legge 354/1975 — contribuisca al recupero del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Prescrizioni, decorrenza e prosecuzione del percorso

Disposto l'affidamento, tra le prescrizioni devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma e le forme di controllo per accertare che l'interessato inizi immediatamente o prosegua il percorso. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento; tuttavia, se al momento della decisione il programma risulta già positivamente in corso, il Tribunale può fissare una data di decorrenza più favorevole, tenendo conto delle limitazioni cui l'interessato si è spontaneamente sottoposto. Il comma 6-bis prevede inoltre che, terminata positivamente la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza possa disporre la prosecuzione dell'affidamento ai fini del reinserimento sociale, anche oltre i limiti dell'affidamento ordinario dell'art. 47.

Obblighi di segnalazione della struttura

Il comma 6-ter pone in capo al responsabile della struttura presso cui si svolge il programma l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al percorso. In caso di omissione di segnalazioni relative a fatti integranti reato, è prevista la comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione (art. 116) e dell'accreditamento (art. 117), ferma l'adozione di misure idonee a tutelare gli altri soggetti in trattamento. La norma rafforza così l'affidabilità del sistema delle strutture terapeutiche su cui poggia l'intero istituto.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta dalla libertà con programma in corso

Tizio, condannato a una pena detentiva residua di tre anni per reati legati alla propria tossicodipendenza, ha in corso un programma terapeutico concordato con il servizio pubblico per le dipendenze. Prima dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, il difensore presenta al Tribunale di sorveglianza istanza di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94, allegando la certificazione della struttura accreditata che attesta lo stato di dipendenza, la procedura di accertamento e l'idoneità del programma. Il Tribunale, accertato che la dipendenza e il percorso non sono preordinati al solo beneficio, accoglie l'istanza e dispone l'affidamento con le relative prescrizioni.

Caso 2: Applicazione provvisoria dopo la carcerazione

Caia è già detenuta in esecuzione di una pena residua inferiore a quattro anni quando deposita, tramite il difensore, domanda di affidamento in casi particolari corredata della certificazione sullo stato di alcoldipendenza. La domanda è presentata al magistrato di sorveglianza, che ravvisa concrete indicazioni sui presupposti, il grave pregiudizio derivante dal protrarsi della detenzione e l'assenza di pericolo di fuga: dispone quindi l'applicazione provvisoria della misura, consentendo a Caia di proseguire la terapia all'esterno in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza.

Caso 3: Programma preordinato e rigetto dell'istanza

Sempronio presenta istanza di affidamento ex art. 94 allegando una certificazione di tossicodipendenza ottenuta poco prima dell'esecuzione della pena. Nel corso degli accertamenti emerge che l'adesione al programma è strumentale al solo ottenimento del beneficio e non corrisponde a un'effettiva esigenza di cura. Il Tribunale di sorveglianza, in applicazione del comma 3, accerta la preordinazione del percorso al conseguimento della misura e rigetta l'istanza, ritenendo non assicurata la finalità di recupero e di prevenzione della recidiva.

Domande frequenti

Che cos'è l'affidamento in prova in casi particolari?

È una misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 94 del D.P.R. 309/1990, che consente al condannato tossicodipendente o alcoldipendente di scontare la pena fuori dal carcere, proseguendo o intraprendendo un programma terapeutico concordato con una ASL o una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116.

Qual è il limite di pena per ottenere l'affidamento in casi particolari?

L'affidamento può essere concesso quando la pena detentiva da espiare, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non supera sei anni. Il limite scende a quattro anni se il titolo esecutivo comprende un reato ostativo previsto dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

Quali documenti servono per la domanda di affidamento?

Alla domanda va allegata, a pena di inammissibilità, una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata per l'attività di diagnosi, che attesti lo stato di dipendenza, la procedura di accertamento dell'uso abituale, l'andamento del programma e la sua idoneità ai fini del recupero.

Chi decide sulla domanda di affidamento in casi particolari?

La decisione definitiva spetta al Tribunale di sorveglianza. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura in presenza dei presupposti e in assenza di pericolo di fuga.

L'affidamento può essere negato se il programma è solo strumentale?

Sì. Il Tribunale di sorveglianza deve accertare che lo stato di dipendenza e l'esecuzione del programma non siano preordinati al solo conseguimento del beneficio. Se il percorso risulta strumentale, l'istanza viene rigettata perché non assicura il recupero e la prevenzione di nuovi reati.

In cosa differisce l'art. 94 dalla sospensione dell'esecuzione dell'art. 90?

L'art. 90 premia con la sospensione della pena chi ha già completato il programma terapeutico e può essere concesso una sola volta. L'art. 94 disciplina invece una misura alternativa per chi ha un programma in corso o intende intraprenderlo, eseguita in libertà controllata e richiedibile in ogni momento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.