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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di condanna o di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per i delitti di cui all'art. 73, si applica l'art. 240-bis del codice penale: la confisca allargata (o per sproporzione).
  • La confisca allargata consente di ablare beni e utilità economiche di cui il condannato non riesce a giustificare la provenienza lecita, sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta.
  • Non è necessario provare che i beni provengano direttamente dal singolo reato contestato: è sufficiente la sproporzione patrimoniale rispetto alle fonti di reddito lecite del condannato.
  • La misura si applica anche al patteggiamento, ampliando significativamente l'impatto patrimoniale sul traffico di stupefacenti anche nei procedimenti che si definiscono in forma accelerata.
  • L'istituto è distinto dalla confisca ordinaria (art. 240 c.p.) e dalla confisca del profitto del reato: ha una funzione autonoma di aggressione patrimoniale ai proventi illeciti non documentabili caso per caso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 85-bis T.U. Stupefacenti — Art. 85-bis (Ipotesi particolare di confisca)

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, si applica l'articolo 240-bis del codice penale. Torna al sommario

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 85-bis, introdotto nel tessuto del D.P.R. 309/1990 in epoca relativamente recente, estende al settore degli stupefacenti uno strumento ablativo di grande efficacia: la confisca allargata disciplinata dall'art. 240-bis del codice penale. Si tratta di un istituto che il legislatore ha progressivamente generalizzato, originariamente previsto per i reati di criminalità organizzata di stampo mafioso (L. 356/1992) e poi esteso a una serie crescente di gravi reati, tra cui appunto il traffico di stupefacenti ex art. 73 T.U. La ratio è chiara: il traffico di stupefacenti genera enormi profitti che raramente coincidono con il singolo quantitativo sequestrato o con il profitto del singolo reato contestato. Limitarsi alla confisca del corpo del reato o del profitto diretto lascerebbe intatto il patrimonio illecito accumulato nel tempo. La confisca allargata mira invece ad aggredire l'intera massa di ricchezza ingiustificata.

Il meccanismo della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.

L'art. 240-bis del codice penale prevede che, in caso di condanna o di patteggiamento per i reati elencati (tra cui ora i delitti ex art. 73 T.U.), sia disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito o alla propria attività economica. Il meccanismo opera pertanto mediante un'inversione dell'onere della prova in senso ampio: non è il pubblico ministero a dover dimostrare l'origine illecita di ciascun bene, ma è il condannato a dover giustificare la provenienza lecita delle proprie disponibilità patrimoniali sproporzionate.

Ambito di applicazione: condanna e patteggiamento

L'art. 85-bis estende espressamente l'applicabilità della confisca allargata anche al caso di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Questa scelta legislativa è sistematicamente coerente con il principio per cui il patteggiamento ha natura di pronuncia di condanna e produce tutti gli effetti penali della sentenza di condanna, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. La confisca allargata si applica quindi anche quando il procedimento si definisce in forma accelerata, senza dibattimento, il che ne amplifica l'impatto pratico: l'imputato che sceglie il rito premiale non si sottrae all'ablazione patrimoniale.

Distinzione dalla confisca ordinaria e dalla confisca del profitto

È essenziale distinguere la confisca allargata da altre forme ablative previste dal sistema. La confisca ordinaria (art. 240 c.p.) riguarda il corpo del reato e i mezzi usati per commetterlo; è obbligatoria per le cose intrinsecamente illecite e facoltativa per le altre. La confisca del profitto del reato colpisce il vantaggio economico direttamente derivato dal singolo fatto criminoso contestato; il pubblico ministero deve dimostrare il nesso causale tra reato e profitto. La confisca allargata (art. 240-bis c.p.) prescinde dal nesso con il singolo reato: si fonda sulla sproporzione patrimoniale complessiva e sull'incapacità del condannato di giustificare la provenienza lecita dei propri averi. Il collegamento richiesto non è tra bene e reato specifico, ma tra bene e posizione del soggetto condannato per determinate tipologie di reato.

Profili processuali e difensivi

La difesa in sede di confisca allargata si articola tipicamente su tre linee: (1) contestare la sproporzione patrimoniale, dimostrando che i beni sono proporzionati al reddito dichiarato o all'attività economica; (2) fornire una giustificazione lecita della provenienza dei beni (eredità, donazioni, risparmi documentati, prestiti bancari); (3) eccepire la titolarità dei beni in capo a terzi che non abbiano alcun rapporto con l'attività illecita. Sul piano dei diritti dei terzi, il codice prevede tutele specifiche per i creditori di buona fede e per i terzi acquirenti in buona fede che abbiano subìto l'ablazione di beni successivamente confiscati.

Coordinamento con la normativa antimafia

La confisca allargata dell'art. 240-bis c.p. si affianca alle misure patrimoniali di prevenzione del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), applicabili nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi indipendentemente dall'esistenza di una condanna. In molti procedimenti per traffico di stupefacenti, specie quelli che coinvolgono organizzazioni criminali strutturate, le due misure coesistono: la confisca penale allargata colpisce i beni del condannato all'esito del processo; la confisca di prevenzione aggredisce il patrimonio del soggetto pericoloso in via anticipatoria rispetto o in parallelo al procedimento penale.

Casi pratici

Caso 1: Il trafficante con immobili di lusso

Tizio, condannato ex art. 73 per traffico di cocaina, possiede tre appartamenti del valore complessivo di 1,2 milioni di euro e un'autovettura di lusso, a fronte di un reddito dichiarato di 18.000 euro annui negli ultimi cinque anni. Il pubblico ministero richiede l'applicazione della confisca allargata ex artt. 85-bis T.U. e 240-bis c.p. Tizio sostiene di aver ricevuto gli immobili come donazione dalla famiglia, ma non riesce a produrre atti notarili o documentazione bancaria che attesti i trasferimenti. Il tribunale dispone la confisca dell'intero patrimonio sproporzionato, ritenendo che Tizio non abbia assolto all'onere di giustificarne la provenienza lecita. La misura viene eseguita anche in relazione a un immobile intestato a un soggetto di fiducia (intestazione fittizia).

Caso 2: Il patteggiamento non esclude la confisca allargata

Caia, imputata ex art. 73 per un'attività di spaccio organizzata, accede al patteggiamento per ottenere una riduzione della pena e la sospensione condizionale. Il suo difensore ritiene che, con il patteggiamento, si eviti la confisca allargata. Il tribunale, tuttavia, applicando l'art. 85-bis, dispone la confisca dei beni in capo a Caia per un valore pari a 280.000 euro, corrispondente a disponibilità bancarie e gioielli che risultano del tutto sproporzionati rispetto ai suoi redditi dichiarati come lavoratrice dipendente part-time. Il difensore apprende che il patteggiamento non neutralizza la confisca allargata, che opera autonomamente rispetto alla scelta del rito.

Caso 3: La giustificazione della provenienza lecita: eredità documentata

Sempronio, condannato per un reato ex art. 73 co. 5 (lieve entità), si vede contestata la sproporzione patrimoniale per via di 150.000 euro depositati su un conto corrente. Il pubblico ministero richiede la confisca allargata. Sempronio deposita in udienza: la dichiarazione di successione relativa al decesso del padre, l'estratto del testamento olografo, i trasferimenti bancari con causale “successione” e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi dieci anni che attestano la congruità del patrimonio familiare. Il giudice rigetta la richiesta di confisca: Sempronio ha fornito piena prova della provenienza lecita delle somme, superando con documentazione univoca la presunzione di illiceità posta a fondamento della norma.

Domande frequenti

Cos'è la confisca allargata prevista dall'art. 85-bis?

È la confisca di beni e utilità economiche sproporzionati rispetto al reddito lecito del condannato, disciplinata dall'art. 240-bis c.p. Non richiede la prova che i beni provengano dal singolo reato: basta la sproporzione rispetto alle fonti lecite dichiarate.

Chi deve provare che i beni sono di provenienza illecita?

L'onere è invertito: è il condannato a dover giustificare la provenienza lecita dei propri beni sproporzionati. Il pubblico ministero deve solo dimostrare la sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati.

Il patteggiamento evita la confisca allargata?

No. L'art. 85-bis estende esplicitamente la confisca allargata anche al patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Il rito alternativo non esclude l'applicazione della misura ablativa patrimoniale.

Qual è la differenza tra confisca del profitto e confisca allargata?

La confisca del profitto colpisce il vantaggio economico direttamente derivato dal reato contestato, che il PM deve provare caso per caso. La confisca allargata prescinde dal nesso con il singolo reato e aggredisce l'intero patrimonio ingiustificato del condannato.

I beni intestati a terzi possono essere confiscati ex art. 85-bis?

Sì, se risulta che il condannato ne abbia la disponibilità effettiva attraverso intestazioni fittizie o interposizione di persone fisiche o giuridiche. L'art. 240-bis c.p. tutela tuttavia i terzi in buona fede che abbiano acquistato i beni senza conoscere il loro legame con il condannato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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