Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 75-bis T.U. Stupefacenti – Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica (1)

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, ad una o più delle seguenti misure: a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f).

2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma

2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.

5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo

75. 6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.

7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 è il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio. (1) Con sentenza 6 maggio 2016 n.94 (GU n.19 del 11-5-2016) la Corte costituzionale, in relazione all'art. 77 Cost., ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 – che ha introdotto l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – ciò nella considerazione che nella norma di conversione è presente una disomogeneità normativa rispetto al decreto da convertirsi che prevede disposizioni esclusivamente processuali. Torna al sommario

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In sintesi

  • Consente al questore di applicare misure restrittive ulteriori al consumatore già sanzionato ex art. 75, quando dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica.
  • Presuppone che l'interessato sia recidivo o già pericoloso: condannato per reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti, ovvero già sanzionato o destinatario di misure di prevenzione o sicurezza.
  • Le misure comprendono obbligo di presentazione alla polizia, obbligo di rientro a casa entro un'ora, divieto di frequentare locali, divieto di allontanarsi dal comune, presentazione in orari scolastici e divieto di guida.
  • Durata massima: due anni per la generalità delle misure, quattro anni per il divieto di condurre veicoli.
  • Il provvedimento del questore è soggetto a convalida del giudice di pace entro termini stretti, con facoltà di difesa dell'interessato.
  • La violazione anche di una sola prescrizione è reato, punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
Indice dei contenuti

La funzione: prevenzione, non punizione del consumo

L'art. 75-bis si colloca a valle dell'illecito amministrativo per uso personale disciplinato dall'art. 75. La sua funzione non è sanzionare il consumo - già rimesso al procedimento prefettizio - ma prevenire il pericolo per la sicurezza pubblica che, in determinate circostanze, può derivare dalla condotta del consumatore. Si tratta dunque di misure di natura preventiva e personale, applicate dal questore in funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza, non di una pena per l'uso della sostanza.

I presupposti soggettivi e oggettivi

La norma è a presupposti rigorosi. Sul piano oggettivo, occorre che dalle modalità o dalle circostanze dell'uso possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica. Sul piano soggettivo, la misura può colpire soltanto chi versi in una condizione di accertata pericolosità: l'interessato deve risultare già condannato, anche in via non definitiva, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per reati in materia di stupefacenti o sulla circolazione stradale, oppure essere stato già sanzionato per violazioni del T.U. o essere destinatario di una misura di prevenzione o di sicurezza. Il duplice requisito - pericolosità soggettiva e pericolo per la sicurezza pubblica - circoscrive significativamente l'ambito applicativo, che non riguarda il comune consumatore occasionale.

Il catalogo delle misure

Il comma 1 elenca le prescrizioni applicabili, una o più cumulativamente: l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso l'ufficio di polizia; l'obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; il divieto di frequentare determinati locali pubblici; il divieto di allontanarsi dal comune di residenza; l'obbligo di comparire in un ufficio di polizia negli orari di entrata e uscita dagli istituti scolastici; e il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. Si tratta di prescrizioni che incidono sulla libertà di movimento e sulle abitudini di vita, modulabili dal questore in funzione della concreta pericolosità.

La durata delle misure

Il comma 1-bis fissa i limiti temporali: la durata massima è di due anni per le misure di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), e di quattro anni per il divieto di condurre veicoli a motore di cui alla lettera f). Si tratta di limiti invalicabili, posti a garanzia della proporzionalità della restrizione.

Il procedimento e la convalida giurisdizionale

Il questore, ricevuta copia del decreto prefettizio applicativo delle sanzioni dell'art. 75, quando ricorrano le condizioni del comma 1, può disporre le misure con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato. Il provvedimento reca l'avviso della facoltà di presentare, personalmente o tramite difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Entro quarantotto ore dalla notifica, il provvedimento è comunicato al giudice di pace competente, il quale, se ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore. La previsione di un vaglio giurisdizionale rapido è coerente con la natura incisiva delle misure.

Modifica, revoca e collegamento con il programma terapeutico

Le misure possono essere modificate o revocate dal giudice di pace, su istanza dell'interessato e sentito il questore, quando siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione; possono altresì essere aggravate su richiesta del questore. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o modifica non ha effetto sospensivo. Esiste inoltre un collegamento con il percorso di recupero: il decreto di revoca delle sanzioni dell'art. 75, adottato a seguito del positivo completamento del programma terapeutico, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca delle misure eventualmente emesse ex art. 75-bis.

La violazione delle prescrizioni come reato

A differenza dell'illecito amministrativo presupposto, la violazione delle misure di sicurezza pubblica ha rilievo penale: il comma 6 punisce con l'arresto da tre a diciotto mesi chi contravviene anche a una sola delle prescrizioni del comma 1. La condotta di consumo resta amministrativamente sanzionata, ma l'inosservanza dell'ordine del questore costituisce un autonomo reato. Per il minorenne, la competenza a provvedere è del Tribunale per i minorenni.

La vicenda costituzionale della norma

Va ricordato che la disposizione è stata interessata da una pronuncia della Corte costituzionale che, in relazione all'art. 77 Cost., ha dichiarato l'illegittimita' della norma di conversione che aveva introdotto l'art. 75-bis, per disomogeneità rispetto al decreto convertito. Il dato è rilevante per la corretta ricostruzione dello stato della disciplina e va tenuto presente in sede applicativa.

Casi pratici

Caso 1: Misure del questore al consumatore recidivo

Tizio, già condannato per un reato contro il patrimonio e successivamente sanzionato ex art. 75 per uso personale, viene ritenuto dal questore soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica in ragione delle modalità dell'uso. Il questore dispone con provvedimento motivato l'obbligo di presentazione bisettimanale alla polizia e il divieto di frequentare determinati locali. La difesa di Tizio presenta memorie al giudice della convalida, contestando la sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica e la proporzionalità delle prescrizioni, in vista del vaglio del giudice di pace.

Caso 2: La convalida del giudice di pace

Il questore notifica a Caia un provvedimento con cui le impone il divieto di allontanarsi dal comune di residenza e l'obbligo di rientro serale a casa. Entro quarantotto ore il provvedimento è trasmesso al giudice di pace competente. La difesa di Caia evidenzia che mancano i presupposti soggettivi richiesti dal comma 1, non risultando alcuna precedente condanna né sanzione. Il giudice della convalida deve verificare la sussistenza di tutti i requisiti prima di confermare le misure: in difetto, il provvedimento non può essere convalidato.

Caso 3: La violazione delle prescrizioni

Sempronio è sottoposto al divieto di condurre veicoli a motore disposto dal questore e convalidato dal giudice di pace. Viene sorpreso alla guida della propria autovettura in violazione della prescrizione. La condotta integra il reato previsto dal comma 6, punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. La difesa potrà valutare profili relativi alla regolarità della notifica e della convalida del provvedimento presupposto, da cui dipende la legittimità della contestazione penale.

Domande frequenti

Che cosa sono le misure dell'art. 75-bis?

Sono misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica che il questore può applicare al consumatore già sanzionato ex art. 75, quando dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica e l'interessato versi in una condizione di accertata pericolosità. Non sono una pena per l'uso della sostanza.

A chi si applicano queste misure?

Solo a chi, oltre a essere sanzionato per uso personale, risulti già condannato (anche non definitivamente) per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti o sulla circolazione stradale, oppure già sanzionato per violazioni del T.U. o destinatario di misure di prevenzione o sicurezza.

Quali prescrizioni può imporre il questore?

Una o più tra: obbligo di presentarsi alla polizia almeno due volte a settimana, obbligo di rientro a casa entro un'ora prefissata, divieto di frequentare determinati locali, divieto di allontanarsi dal comune, presentazione negli orari scolastici e divieto di condurre veicoli a motore.

Quanto durano le misure?

La durata massima è di due anni per le misure di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), e di quattro anni per il divieto di condurre veicoli a motore della lettera f).

Il provvedimento del questore è soggetto a controllo del giudice?

Sì. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore al giudice di pace, che dispone la convalida nelle successive quarantotto ore se ricorrono i presupposti. L'interessato può presentare memorie o deduzioni, anche tramite difensore, al giudice della convalida.

Cosa rischia chi viola le prescrizioni?

La violazione anche di una sola delle prescrizioni costituisce reato, punito con l'arresto da tre a diciotto mesi ai sensi del comma 6. A differenza del consumo, che resta illecito amministrativo, l'inosservanza dell'ordine del questore ha quindi rilievo penale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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