Autore: Andrea Marton

  • Art. 19 D.P.R. 115/2002

    Art. 19 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

  • Art. 44 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di versamento

    Art. 44 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di versamento

    Art. 44 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di versamento.

    In vigore dal 20/06/1996 al 01/04/1998 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto-legge del 20/06/1996 n. 323 Articolo 10

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi non versa in tutto o in parte l’imposta risultante dalla dichiarazione
    annuale presentata nonche’ dalle liquidazioni periodiche di cui agli
    articoli 27, 33 e 74, quarto comma e’soggetto ad una soprattassa pari alla
    somma non versata o versata in meno.”

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  • Art. 18-bis D.P.R. 115/2002 – Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

    Art. 18-bis D.P.R. 115/2002 – Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il contributo è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto. (81) 84

    2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

    3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ——————- AGGIORNAMENTO (81) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

  • Art. 268 ter TUEL – Articolo 268-ter

    Art. 268 Ter TUEL – Articolo 268-ter

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell’articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura è definita.

    2. Sempre che l’ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell’articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all’assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall’applicazione del citato comma 5.

    3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell’articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell’interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.

    4. È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati . . . di accedere alla procedura di cui all’articolo 268-bis ove risulti l’insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell’interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all’evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all’articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo.

  • Licenziamento e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    La NASpI spetta al lavoratore che perde involontariamente il lavoro, compresi il licenziamento per qualsiasi causa, le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale in sede protetta. Occorrono almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi prima della disoccupazione.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015

    Tabella riepilogativa

    Requisiti e caratteristiche della NASpI (D.Lgs. 22/2015)
    Elemento Regola
    Stato di disoccupazione involontaria Licenziamento, scadenza termine, risoluzione consensuale in sede protetta, dimissioni per giusta causa
    Contributi richiesti Almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti
    Giornate di lavoro Almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi prima della cessazione
    Importo 75% della retribuzione mensile media (con riduzione percentuale per le retribuzioni superiori a una soglia INPS)
    Durata Pari alla metà delle settimane contributive negli ultimi 4 anni, max 24 mesi
    Decurtazione mensile 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del 5° mese

    Quando si ha diritto alla NASpI

    La NASpI spetta al lavoratore dipendente (comprese le categorie degli apprendisti e dei soci lavoratori di cooperative) che perde involontariamente il lavoro. Sono casi ammessi: licenziamento (per qualsiasi motivo, anche disciplinare), scadenza del contratto a termine, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale avvenuta in sede sindacale, davanti all’Ispettorato del Lavoro o nell’ambito di una procedura conciliativa certificata. Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI.

    Come si calcola l'importo

    L’importo mensile è pari al 75% della retribuzione mensile imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane contributive e moltiplicata per il numero di settimane del periodo di indennizzo. Per le retribuzioni superiori a una soglia stabilita dall’INPS (aggiornata ogni anno), si applica una percentuale ridotta sulla parte eccedente. A partire dal primo giorno del quinto mese l’importo si riduce del 3% ogni mese successivo.

    Come fare domanda e il termine

    La domanda va presentata all’INPS in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto (o dalla fine del periodo di malattia, maternità o preavviso, se successivi). La presentazione tardiva non fa perdere il diritto ma riduce la durata della prestazione: i giorni di ritardo vengono sottratti dal totale dei giorni spettanti.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato per motivi oggettivi, domanda in tempo

    Tizio è licenziato per riduzione di personale il 1° marzo. Ha oltre 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e più di 30 giornate negli ultimi 12 mesi. Presenta domanda INPS entro il 68° giorno (entro il 8 maggio): ottiene la NASpI per un numero di mesi pari alla metà delle settimane contributive.

    Caia – dimissioni per giusta causa

    Caia si dimette perché il datore non le versa lo stipendio da 3 mesi (giusta causa). Avendo perso involontariamente il reddito, ha diritto alla NASpI come se fosse stata licenziata, a condizione di possedere i requisiti contributivi.

    Sempronio – domanda tardiva

    Sempronio presenta la domanda al 70° giorno invece del 68°. Non perde il diritto, ma i 2 giorni di ritardo vengono sottratti dalla durata complessiva della NASpI che riceverà.

    Domande frequenti

    Le dimissioni danno diritto alla NASpI?

    Solo se sono per giusta causa (ad es. mancato pagamento dello stipendio, mobbing accertato, trasferimento non giustificato) o se avvengono in sede protetta (ITL, commissione di conciliazione). Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI.

    Quante settimane di contributi servono per la NASpI?

    Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la data di disoccupazione, più almeno 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.

    Quanto dura la NASpI?

    Un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive nei 4 anni precedenti, fino a un massimo di 24 mesi.

    L'importo della NASpI rimane fisso?

    No. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione si riduce del 3% ogni mese.

    Entro quando va presentata la domanda INPS?

    Entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto. La domanda tardiva non fa decadere il diritto ma riduce la durata della prestazione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 284 D.Lgs. 209/2005 – Sinistri causati da natanti in altro Stato membro

    Art. 284 D.Lgs. 209/2005 – Sinistri causati da natanti in altro Stato membro

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì , in conformità all'articolo 283, comma 1, lettera c-bis), a risarcire i danni derivanti dai sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da natanti ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5. 70

    2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1. 70

  • Art. 156 D.Lgs. 259/2003 – Pubblico ufficiale

    Art. 156 D.Lgs. 259/2003 – Pubblico ufficiale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Gli ufficiali che, ai sensi dell’articolo 154, hanno facoltà di chiedere l’esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l’accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell’esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 156 T.U.B.: Modifica di disposizioni legislative

    Art. 156 T.U.B.: Modifica di disposizioni legislative

    Art. 156 T.U.B. – Modifica di disposizioni legislative.

    In vigore dal 19/10/1999

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 36

    “1. L’art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e’ sostituito dal seguente:

    Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). – 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui
    all’art. 4 vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L’omessa
    trasmissione e’ punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.”.
    2. La lettera c) dell’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e’ sostituita dalla seguente:
    “c) il cessionario e’ una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attivita’ di acquisto di crediti d’impresa.”.
    3. L’art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, e’ sostituito dal seguente:
    “Per l’inosservanza delle norme contenute nell’art. 9, primo comma, e’ applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l’art. 145 del medesimo testo unico.”.
    4. L’articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e’ sostituito dal seguente:
    “Articolo 213. – Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all’asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall’agente e approvato dall’autorita’ di pubblica sicurezza.”.
    5. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e’ sostituito dal seguente:
    “3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.”.
    6. L’articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ sostituito dal seguente:
    Articolo 58 (Obbligazioni delle societa’ cooperative). – 1. Le societa’ cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all’obbligo di certificazione secondo le modalita’ previste dall’articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche’ a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.”.
    7. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: “sentita la Banca d’Italia” sono soppresse.”

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