Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 27 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti internazionali

    Art. 27 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti internazionali

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    [Articolo soppresso dall’art. 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)]

  • Art. 26 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nazionali

    Art. 26 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nazionali

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di adozione e affidamento, nazionale e internazionale.

    2. In caso di adozione o affidamento nazionale il congedo di maternità della durata di cinque mesi deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia.

    3. In caso di adozione o affidamento internazionale, qualora il minore si trovi all’estero, il congedo di maternità può essere fruito all’estero durante il periodo di permanenza richiesto per l’adozione.

    4. La lavoratrice che adotta o si vede affidare un minore di età superiore a sei anni ha diritto al congedo di maternità nella durata prevista dal presente articolo.

  • Art. 90 T.U. Stupefacenti – Sospensione dell’esecuzione della pena per chi ha completato un programma terapeutico

    Art. 90 T.U. Stupefacenti – Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si e' sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo

    116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo' altresi' sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. La sospensione puo' essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

    2. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa e la relativa domanda e' inammissibile se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

    3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

    4. La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere concessa piu' di una volta.

    4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Torna al sommario

  • Art. 94 T.U. Stupefacenti – Affidamento in prova in casi particolari per tossicodipendenti e alcoldipendenti

    Art. 94 T.U. Stupefacenti – Affidamento in prova in casi particolari

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unita' sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo

    116. L'affidamento in prova in casi particolari puo' essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita', ai fini del recupero del condannato. Affinche' il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.

    2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma

    4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

    3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresi' accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e

    3. 4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti gia' positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.

    5. (comma abrogato).

    6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n.

    663. 6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, puo' disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.

    354. 6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorita' giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura. Torna al sommario

  • Art. 89 T.U. Stupefacenti – Misure cautelari per tossicodipendenti in programma terapeutico

    Art. 89 T.U. Stupefacenti – Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    programmi terapeutici.

    1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e' subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso puo' assentarsi per l'attuazione del programma.

    2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche' la dichiarazione di disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorita' giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale.

    3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche' non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalita' organizzata od eversiva.

    5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma

    6. 5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorita' giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura. Torna al sommario

  • Art. 75-bis T.U. Stupefacenti – Misure a tutela della sicurezza pubblica per uso personale

    Art. 75-bis T.U. Stupefacenti – Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica (1)

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Qualora in relazione alle modalita' od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti gia' condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, puo' essere inoltre sottoposto, ad una o piu' delle seguenti misure: a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

    1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 e' fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f).

    2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

    3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresi' modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facolta' prevista dal comma

    2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

    4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, e' comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita'.

    5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e' data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo

    75. 6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.

    7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio. (1) Con sentenza 6 maggio 2016 n.94 (GU n.19 del 11-5-2016) la Corte costituzionale, in relazione all'art. 77 Cost., ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 – che ha introdotto l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – cio' nella considerazione che nella norma di conversione e' presente una disomogeneita' normativa rispetto al decreto da convertirsi che prevede disposizioni esclusivamente processuali. Torna al sommario

  • Art. 25 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale in maternità

    Art. 25 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale in maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il periodo di congedo di maternità, ancorché si tratti di lavoro a tempo parziale, è computato ai fini della determinazione della durata per il diritto al trattamento pensionistico e ai fini della misura dello stesso.

    2. Il periodo di congedo di maternità è considerato come prestazione lavorativa effettiva ai fini della distribuzione dell’anzianità richiesta per l’iscrizione agli albi professionali, per il conseguimento dei titoli abilitanti e per il godimento di qualsiasi beneficio connesso all’anzianità di servizio.

  • Art. 24 D.Lgs. 151/2001 – Prolungamento del diritto all’indennità

    Art. 24 D.Lgs. 151/2001 – Prolungamento del diritto all’indennità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi previsti dall’articolo 17, per l’intero periodo di interdizione anticipata dal lavoro disposta dall’ispettorato del lavoro.

    2. Nei casi di cui all’articolo 19, l’indennità è corrisposta per il residuo periodo non goduto.

  • Sostituzione maternità 2026: come funziona l’affiancamento in azienda, caso

    In sintesi

    • Il contratto della sostituta può essere prolungato per affiancamento con la lavoratrice in rientro
    • La durata massima dell’affiancamento non può superare il primo anno di età del bambino
    • La norma si applica ai contratti di sostituzione per maternità ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 151/2001
    • L’affiancamento è uno strumento facoltativo: il contratto ‘può essere prolungato’, non deve
    • La sostituta in affiancamento matura TFR e la retribuzione è reddito da lavoro dipendente

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 221 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) inserisce il comma 2-bis nell’art. 4 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità). La norma consente, in caso di assunzione di una lavoratrice sostituta durante l’assenza per maternità, di prolungare il contratto di sostituzione per un ulteriore periodo di affiancamento con la lavoratrice sostituita, di durata non superiore al compimento del primo anno di età del bambino.

    Approfondimento normativo completo: Comma 221 LB26: affiancamento prolungato della sostituta in mate.

    Il nuovo affiancamento nella sostituzione maternità: cosa cambia dal 2026

    Il comma 221 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sull’art. 4 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), inserendovi un nuovo comma 2-bis. La disposizione introduce la possibilità di prolungare il contratto della lavoratrice assunta in sostituzione dell’assente per maternità, al fine di garantire un periodo di transizione e affiancamento al momento del rientro della lavoratrice sostituita.

    Prima della riforma, il contratto di sostituzione si esauriva al rientro della lavoratrice madre: la sostituta terminava il proprio incarico il giorno stesso o nei tempi contrattualmente previsti, senza possibilità di proseguire il rapporto. Il nuovo comma 2-bis introduce una facoltà – non un obbligo – per il datore di lavoro: il contratto della sostituta può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento, a condizione che la durata complessiva non superi il primo anno di età del bambino.

    La ratio della norma, esplicitata dal legislatore, è duplice: favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro per la lavoratrice madre nel delicato periodo del rientro, e garantire la parità di genere sul lavoro. Il periodo di affiancamento è a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato: la sostituta matura TFR sulla retribuzione percepita (art. 2120 c.c.) e la stessa retribuzione costituisce reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.

    Cosa verificare prima di attivare l'affiancamento

    • Verificare che l’assunzione della sostituta sia avvenuta ai sensi dei commi 1 o 2 dell’art. 4 D.Lgs. 151/2001 (sostituzione per congedo di maternità o paternità)
    • Calcolare la data limite dell’affiancamento: il contratto non può proseguire oltre il primo compleanno del bambino
    • Definire per iscritto nel contratto (o con atto aggiuntivo) la durata e le modalità dell’affiancamento
    • Verificare la disponibilità organizzativa di avere due lavoratrici sulla stessa posizione nel periodo di sovrapposizione
    • Accertarsi che la retribuzione della sostituta durante l’affiancamento sia correttamente assoggettata a contributi previdenziali e IRPEF

    Caso 1: Tizio (datore di lavoro), PMI con una sostituta da prorogare

    Scenario. Tizio è titolare di una piccola impresa commerciale. Ha assunto Giovanna come sostituta di Maria, in congedo di maternità obbligatoria dal 10 gennaio 2026. Il figlio di Maria è nato il 15 febbraio 2026. Maria intende rientrare al lavoro il 15 maggio 2026, al termine del congedo. Tizio vuole capire se può tenere Giovanna per un periodo di affiancamento e fino a quando.

    Come si legge in pratica. Grazie al comma 2-bis introdotto dal comma 221 della legge di bilancio 2026, Tizio può prolungare il contratto di Giovanna per un periodo di affiancamento con Maria a partire dal 15 maggio 2026, data del rientro. Il limite temporale invalicabile è il 15 febbraio 2027, primo compleanno del bambino. Tizio ha quindi una finestra di affiancamento di massimo nove mesi (maggio 2026 – febbraio 2027). Può scegliere una durata inferiore, ma non superiore. L’affiancamento va formalizzato con un atto scritto che estende il contratto di Giovanna, specificando le mansioni nel periodo di sovrapposizione e la data di scadenza.

    Riepilogo Caso 1

    • Data di nascita del bambino: 15 febbraio 2026
    • Data di rientro di Maria (sostituita): 15 maggio 2026
    • Affiancamento possibile: dal 15 maggio 2026
    • Data limite massima dell’affiancamento: 15 febbraio 2027 (1° anno del bambino)
    • Durata massima dell’affiancamento in questo caso: 9 mesi

    Caso 2: Caia (sostituta), che chiede chiarimenti sul proprio contratto

    Scenario. Caia è stata assunta come sostituta di Laura, in congedo di maternità per un figlio nato il 3 aprile 2026. Il suo contratto originale scadeva al rientro di Laura, previsto per il 3 luglio 2026 (fine del congedo obbligatorio). L’azienda le propone di prorogare il contratto fino al 3 aprile 2027 in affiancamento con Laura.

    Come si legge in pratica. La proposta aziendale è pienamente legittima. Il primo anno di vita del bambino si compie il 3 aprile 2027, e la proroga proposta coincide esattamente con tale termine, rispettando il limite massimo fissato dal comma 2-bis. Caia è a tutti gli effetti una lavoratrice subordinata durante l’affiancamento: la retribuzione è reddito da lavoro dipendente imponibile IRPEF e genera contribuzione previdenziale. Matura TFR su tutta la retribuzione del periodo. L’affiancamento non ha natura di tirocinio o stage: Caia mantiene tutti i diritti contrattuali e legali. La durata dell’affiancamento – in questo caso nove mesi – deve essere specificata nell’atto scritto di proroga del contratto.

    Riepilogo Caso 2

    • Bambino nato il: 3 aprile 2026
    • Rientro di Laura (sostituita): 3 luglio 2026
    • Affiancamento proposto: 3 luglio 2026 – 3 aprile 2027
    • Limite massimo verificato: 3 aprile 2027 = primo compleanno (rispettato)
    • Diritti di Caia: retribuzione imponibile IRPEF, contributi previdenziali, TFR

    Caso 3: Sempronio (HR manager), valuta i costi e i limiti dell'affiancamento

    Scenario. Sempronio gestisce le risorse umane in una media impresa manifatturiera. Deve valutare se attivare l’affiancamento per Elisa, sostituta di Federica in congedo. Il bambino di Federica è nato il 1° luglio 2026 e Federica rientrerà il 1° ottobre 2026. Il RAL di Elisa è 22.000 euro. Sempronio chiede se può prorogare il contratto di Elisa fino al 30 settembre 2027.

    Come si legge in pratica. La proroga al 30 settembre 2027 non è possibile: il limite fissato dal comma 2-bis è il primo anno di età del bambino, che nel caso di Federica cade il 1° luglio 2027. Sempronio può prorogare il contratto di Elisa al massimo fino a tale data, per un affiancamento di nove mesi (ottobre 2026 – luglio 2027). Il costo del periodo di affiancamento (nove mesi su RAL 22.000 euro) è di circa 16.500 euro lordi annualizzati pro quota, ai quali si aggiungono i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Non è previsto alcun incentivo economico o sgravio contributivo specifico per il periodo di affiancamento dalla norma in esame.

    Riepilogo Caso 3

    • Bambino di Federica nato il: 1° luglio 2026
    • Rientro di Federica: 1° ottobre 2026
    • Durata massima affiancamento: 1° ottobre 2026 – 1° luglio 2027 (9 mesi)
    • Proroga al 30 settembre 2027: non ammessa (supera il primo anno del bambino)
    • Costo: retribuzione + contributi ordinari, nessun incentivo specifico previsto dalla norma

    Quando conviene una verifica

    Per strutturare correttamente il contratto di sostituzione e l’affiancamento: Consulta un esperto di diritto del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    L'affiancamento è obbligatorio o il datore di lavoro può scegliere di non attivarlo?

    L’affiancamento è uno strumento facoltativo. Il comma 2-bis, introdotto dal comma 221 della legge di bilancio 2026, stabilisce che il contratto di sostituzione ‘può essere prolungato’: si tratta di una facoltà riconosciuta al datore di lavoro, non di un obbligo. Il datore di lavoro che non intende avvalersene non è soggetto ad alcuna sanzione, e il contratto della sostituta si esaurisce al rientro della lavoratrice madre nei modi ordinari.

    L'affiancamento può iniziare prima del rientro della lavoratrice sostituita?

    La norma consente di prolungare il contratto della sostituta ‘in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2’ per un periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita. La presenza contestuale di entrambe le lavoratrici è implicita nel concetto di affiancamento: non è pertanto prevista la possibilità di avviare l’affiancamento formale prima del rientro effettivo della lavoratrice madre in servizio.

    Il primo anno di età del bambino si conta dalla nascita o dalla fine del congedo?

    Il limite temporale è ancorato al primo anno di età del bambino, ossia al compimento del primo compleanno calcolato dalla data di nascita. Non rileva la data di fine del congedo di maternità né quella di rientro della lavoratrice sostituita. Ad esempio, se il bambino è nato il 10 marzo 2026, il contratto di affiancamento non può protrarsi oltre il 10 marzo 2027, indipendentemente da quando la madre ha ripreso il lavoro.

    La sostituta in affiancamento può svolgere mansioni diverse da quelle svolte durante la sostituzione?

    La norma non lo esclude espressamente, ma la ratio dell’affiancamento – facilitare il rientro della lavoratrice madre – suggerisce che le mansioni della sostituta dovrebbero essere coerenti con il supporto alla transizione. In ogni caso, qualsiasi modifica delle mansioni deve rispettare i limiti generali previsti dall’art. 2103 del codice civile (divieto di demansionamento unilaterale) e le disposizioni del CCNL applicabile, che potrebbero richiedere il consenso della lavoratrice per variazioni significative.

    Cosa succede se la lavoratrice madre decide di non rientrare e di dimettersi durante il periodo di congedo?

    Se la lavoratrice madre si dimette durante il congedo e non rientra mai in servizio, l’affiancamento – per definizione – non può realizzarsi, poiché presuppone la presenza contestuale di entrambe le lavoratrici. In questo scenario, il contratto della sostituta si esaurisce al termine del periodo di sostituzione originariamente convenuto. Il datore di lavoro potrà eventualmente prorogare il contratto della sostituta con altra motivazione contrattuale, ma non in applicazione del comma 2-bis, che richiede l’affiancamento della lavoratrice sostituita come condizione essenziale.

  • Art. 23 D.Lgs. 151/2001 – Calcolo dell’indennità di maternità

    Art. 23 D.Lgs. 151/2001 – Calcolo dell’indennità di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità è corrisposta nella misura dell’80 per cento della retribuzione.

    2. La retribuzione da prendere a riferimento è quella spettante per il mese immediatamente precedente quello in cui ha inizio il congedo di maternità.

    3. In caso di parto prematuro, la retribuzione da prendere a riferimento è quella spettante per il mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato il parto.

  • Art. 22 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo in maternità

    Art. 22 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo in maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Durante il congedo di maternità di cui all’articolo 16, le lavoratrici hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, salvo quanto disposto dall’articolo 54.

    2. Le lavoratrici hanno altresì diritto:

    a) all’indennità di maternità nella misura e con le modalità stabilite dal presente testo unico;

    b) al divieto di discriminazione di cui all’articolo 3.

    3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

  • Redditi Twitch e streaming: come dichiararli nel 730

    In sintesi

    • Abbonamenti e bit: i ricavi da abbonamenti (sub) e bit su Twitch sono corrispettivi per un’attivita’ di intrattenimento; se svolta abitualmente configurano attivita’ commerciale con obbligo di partita IVA.
    • Donazioni: le donazioni volontarie dei viewer (ad esempio tramite PayPal o sistemi integrati) sono in linea di principio redditi imponibili se connessi all’esercizio dell’attivita’; la qualificazione esatta dipende dal caso concreto.
    • Streamer occasionale: se la produzione e’ sporadica, i proventi rientrano nei redditi diversi da attivita’ commerciale non abituale, da dichiarare nel rigo D5 del quadro D del 730 (codice 1, causale V1).
    • Streamer abituale: attivita’ continuativa con struttura organizzata richiede la partita IVA; si valuta il regime forfettario se i ricavi dell’anno precedente non superavano 85.000 euro.
    • Twitch non e’ sostituto d’imposta italiano: i pagamenti arrivano al lordo, senza ritenuta d’acconto prelevata alla fonte.
    • Regime forfettario: imposta sostitutiva del 15% (5% primi 4 anni) sul reddito calcolato con il coefficiente di redditivita’ del codice ATECO applicabile.

    Streamer su Twitch: capire come funziona la tassazione

    Fare streaming su Twitch puo’ generare piu’ fonti di guadagno: gli abbonamenti mensili dei viewer (sub), i bit (valuta virtuale della piattaforma), le donazioni dirette, le partnership con brand e i ricavi da pubblicita’. Ognuna di queste voci puo’ avere una qualificazione fiscale leggermente diversa, ma in tutti i casi i proventi sono redditi imponibili in Italia.

    Il primo passo e’ stabilire se la tua attivita’ e’ occasionale o abituale. Se fai stream ogni tanto, senza una cadenza fissa e senza organizzare la tua attivita’ come un’impresa, sei nel campo del reddito occasionale: i proventi rientrano nelle attivita’ commerciali non esercitate abitualmente e vanno dichiarati nel rigo D5 del quadro D del Modello 730, codice 1. Se invece streami con frequenza, hai un palinsesto regolare, sei affiliato o partner Twitch e ti organizzi per monetizzare l’attivita’, si configura un’attivita’ commerciale abituale che richiede la partita IVA.

    Le donazioni dei viewer meritano un discorso a parte. Quando un viewer invia denaro (tramite PayPal, Ko-fi o sistemi simili) in relazione alla tua attivita’ di streaming, si tratta di proventi connessi all’attivita’ stessa e sono imponibili. La qualificazione esatta – se come reddito diverso o come ricavo d’impresa – dipende dalla tua situazione complessiva. In ogni caso vanno dichiarati e, se hai dubbi sul trattamento corretto, e’ opportuno consultare un professionista.

    Twitch (Amazon group, soggetto estero) non e’ un sostituto d’imposta italiano: i pagamenti arrivano senza ritenuta d’acconto. Questo significa che non hai crediti da scalare sull’imposta e devi versare tutto in sede di dichiarazione. Tieni traccia di tutti i pagamenti ricevuti tramite il pannello Twitch e i sistemi di pagamento che utilizzi.

    Proventi Twitch e qualificazione fiscale
    Tipo di provento Qualificazione Dove si dichiara (occasionale)
    Abbonamenti (sub) Attivita' commerciale Rigo D5, codice 1 (730) se occasionale
    Bit Twitch Corrispettivo per attivita' Rigo D5, codice 1 (730) se occasionale
    Donazioni collegate all'attivita' Reddito imponibile connesso all'attivita' Verificare con professionista
    Ricavi da pubblicita' integrata Attivita' commerciale Rigo D5, codice 1 (730) se occasionale
    Regime forfettario (P.IVA, ≤ 85.000 euro anno prec.) Reddito forfettizzato Quadro LM, Modello Redditi PF

    Esempio pratico

    • Caio e’ uno streamer che trasmette su Twitch nel tempo libero, circa 3 volte al mese. Nel 2025 ha ricevuto da Twitch 1.200 euro (abbonamenti e bit, accumulati nel pannello e poi prelevati). Non ha partita IVA e non ha altri redditi da attivita’ commerciali. I 1.200 euro costituiscono reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente: vanno dichiarati nel rigo D5, codice 1, quadro D del Modello 730. Non ci sono ritenute da indicare perche’ Twitch non applica ritenute italiane. Se Caio avesse anche ricevuto 300 euro di donazioni via PayPal legate all’attivita’, anche quelle andrebbero sommate e dichiarate nello stesso rigo.

    Documenti necessari

    • Estratto dei pagamenti ricevuti da Twitch (scaricabile dal pannello Creator Dashboard)
    • Estratti conto PayPal o altri sistemi di pagamento per le donazioni ricevute
    • Documentazione degli accordi con brand per sponsorizzazioni
    • Cambio euro/valuta estera alla data degli incassi (se i pagamenti sono in dollari)
    • Certificazione Unica di eventuali committenti italiani (per sponsorizzazioni con brand italiani sostituti d’imposta)

    Caso 1: streamer amatoriale con guadagni modesti

    Scenario. Tizio fa streaming su Twitch 2-3 volte a settimana come passatempo. E’ affiliato Twitch e nel 2025 ha incassato 800 euro tra sub e bit. Saltuariamente riceve piccole donazioni via PayPal per un totale di 150 euro.

    Come si applica. Tizio non ha una struttura organizzata e l’attivita’ e’ prevalentemente hobbistica. Il totale di 950 euro (800 euro Twitch + 150 euro donazioni collegate all’attivita’) costituisce reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Va dichiarato nel rigo D5, codice 1, quadro D del 730. Nessuna ritenuta da indicare (soggetti esteri non sostituti). Il reddito si aggiunge agli altri redditi complessivi ai fini IRPEF.

    In pratica

    • Rigo D5, codice 1, importo lordo 950 euro nel quadro D del 730
    • Ritenute colonna 4: zero
    • Conservare gli estratti pagamento da Twitch e PayPal

    Caso 2: streamer con attivita' abituale e partita IVA

    Scenario. Sempronia e’ partner Twitch, trasmette 5 giorni a settimana, ha un team di moderatori, collabora con brand per sponsorizzazioni e nel 2025 ha incassato 45.000 euro totali (sub, bit, donazioni e sponsorizzazioni). Nell’anno precedente aveva incassato 30.000 euro. Ha la partita IVA con regime forfettario.

    Come si applica. Con ricavi 2024 di 30.000 euro, sotto i 85.000 euro, Sempronia rimane nel regime forfettario nel 2025. Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditivita’ del suo codice ATECO ai 45.000 euro di ricavi. Sull’imponibile si applica l’imposta sostitutiva del 15%. Non compila il 730 ma il Modello Redditi PF, quadro LM.

    In pratica

    • Compilare il quadro LM del Modello Redditi PF, non il 730
    • Applicare il coefficiente di redditivita’ corretto per il proprio codice ATECO
    • Imposta sostitutiva 15% se non si e’ nella fase agevolata del 5%

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le donazioni dei viewer si dichiarano?

    In linea di principio si’, quando sono collegate all’attivita’ di streaming costituiscono proventi imponibili. La qualificazione esatta (reddito diverso, ricavo d’impresa) dipende dalla struttura complessiva della tua situazione. Consulta un professionista se hai importi rilevanti.

    Twitch trattiene le tasse in Italia?

    No. Twitch (soggetto estero) non e’ un sostituto d’imposta italiano e non applica la ritenuta d’acconto. Ricevi i pagamenti al lordo e sei tu a dover versare tutte le imposte in dichiarazione.

    Come faccio a sapere quanto ho guadagnato da Twitch?

    Accedi al pannello Creator Dashboard di Twitch, sezione pagamenti/payouts. Trovi lo storico di tutti i pagamenti ricevuti. Conserva questi estratti come documentazione per la dichiarazione.

    Qual e' il confine tra streamer occasionale e streamer professionale?

    Non esiste una soglia di reddito che distingue le due situazioni: si valuta la continuita’, la frequenza, l’organizzazione e l’intento di lucro dell’attivita’. Uno streamer che trasmette ogni giorno, ha sponsor fissi e vive dei proventi e’ quasi certamente un’attivita’ abituale. Chi trasmette saltuariamente per divertimento, anche se incassa qualcosa, puo’ rimanere nell’occasionale.

    Posso scaricare i costi come streamer occasionale?

    Nel rigo D5 del quadro D sono ammesse in deduzione le spese inerenti la produzione del reddito (ad esempio costi direttamente correlati alle singole prestazioni), purche’ documentate e specificamente inerenti. Non si applicano deduzioni forfettarie.

    Uso il 730 o il Modello Redditi se ho la partita IVA?

    Con la partita IVA (regime forfettario o ordinario) devi usare il Modello Redditi Persone Fisiche, non il 730. Il 730 e’ riservato a chi ha redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi occasionali senza partita IVA.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.