Art. 149 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
1. Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, è tenuto a comunicarne, entro cinque giorni da quello dell’assunzione, all’autorità di pubblica sicurezza, le generalità, specificando a quale servizio lo straniero è adibito.
Deve, altresì, comunicare, entro ventiquattro ore, all’autorità predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l’allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si è diretto.
Quando l’assuntore è un ente collettivo, l’obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza ; o, se si tratta di Provincie o Comuni, l’obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sé.
Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Nel regolamento per la esecuzione di questa legge sono determinati i casi nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall’obbligo di presentarsi personalmente all’autorità di pubblica sicurezza
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all’autorità locale di pubblica sicurezza l’elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall’assunzione, col nome, cognome, età e Comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.
I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di identità
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Gli stranieri hanno l’obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all’autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno.
Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qual volta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello Stato.
Gli stranieri di passaggio, che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d’ingresso
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2, a una delle funzioni dei componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 3, e i giudici tributari del ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.
3. I presidenti di sezione, i vicepresidenti e i componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima corte per più di cinque anni consecutivi.
4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Ferme restando le modalità indicate nel comma 6, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella C allegata al presente testo unico. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 5 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.
6. L'assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità: a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda; b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 14. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza; c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella C e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica.
7. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre; b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato.
8. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.
9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il divieto di cui all’articolo 16 è esteso:
a) alle lavoratrici che, durante la gravidanza o entro sette mesi dopo il parto, risultino adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, di cui all’articolo 7;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni, ai sensi degli articoli 6 e 7;
d) su istanza della lavoratrice, qualora l’ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.
2. Il provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro nei casi di cui al comma 1 è emesso dall’ispettorato del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, ed ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione al datore di lavoro.