Autore: Andrea Marton

  • Art. 66 Reg. (UE) 2022/2065 – Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini

    Art. 66 Reg. (UE) 2022/2065 – Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 73 e 74 in relazione alla condotta del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi nei confronti del quale sussista il sospetto, da parte della Commissione, che abbia violato una delle disposizioni del presente regolamento.

    2. Se decide di avviare un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali e al comitato tramite il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, nonché al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. I coordinatori dei servizi digitali trasmettono alla Commissione, senza indebito ritardo dopo essere stati informati dell'avvio del procedimento, tutte le informazioni in loro possesso in merito alla violazione in causa. L'avvio di un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo da parte della Commissione esonera il coordinatore dei servizi digitali o qualsiasi autorità competente, se del caso, dai suoi poteri di vigilanza ed esecuzione stabiliti nel presente regolamento a norma dell'articolo 56, paragrafo 4.

    3. Nell'esercitare i suoi poteri di indagine a norma del presente regolamento, la Commissione può chiedere il sostegno, singolo o congiunto, dei coordinatori dei servizi digitali interessati dalla presunta violazione, compreso il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. I coordinatori dei servizi digitali che hanno ricevuto tale richiesta e, laddove coinvolta dal coordinatore dei servizi digitali, qualsiasi altra autorità competente cooperano lealmente e tempestivamente con la Commissione e hanno il diritto di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, nei confronti del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, riguardo alle informazioni e ai locali ubicati nel loro Stato membro e conformemente alla richiesta.

    4. La Commissione fornisce al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato tutte le pertinenti informazioni relative all'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 67 a 72 e le sue constatazioni preliminari di cui all'articolo 79, paragrafo 1. Il comitato presenta alla Commissione il suo parere su tali constatazioni preliminari entro il termine fissato a norma dell'articolo 79, paragrafo 2. La Commissione tiene nella massima considerazione ogni parere del comitato nella sua decisione.

  • Art. 139 T.U.B.: Partecipazioni in banche, in società di partec

    Art. 139 T.U.B.: Partecipazioni in banche, in società di partec

    Art. 139 T.U.B. – Partecipazioni in banche, in societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. L’omissione delle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonche’ la violazione delle disposizioni dell’articolo 24, commi 1 e 3, dell’articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

    1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110 e dall’articolo 114.13.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall’articolo 20, commi 2 e 2-bis, anche in quanto richiamati dall’articolo 110 fornisce false indicazioni e’ punito con l’arresto fino a tre anni.

    3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa’ di partecipazione finanziaria e nelle societa’ di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell’articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa’ di partecipazione finanziaria e nelle societa’ di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 16-bis D.Lgs. 502/1992 – Formazione continua

    Art. 16-bis D.Lgs. 502/1992 – Formazione continua

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. l’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. L’aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali è realizzato attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all’età pediatrica nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente, e multiprofessionali nonché su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici.

    2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli, obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all’art. 16-ter. 2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale.

  • Art. 1017 Codice della Navigazione – Rischio

    Art. 1017 Codice della Navigazione – Rischio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nel secondo comma dell'articolo 1012 . Sono altresì a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.

  • Frutto civile – Glossario giuridico

    Frutto civile: corrispettivo ricavato dalla concessione a terzi del godimento di una cosa o dall’impiego di un capitale, che matura giorno per giorno per tutta la durata del rapporto (art. 820, comma 3, c.c.).

    Significato giuridico

    L’art. 820, comma 3, c.c. qualifica come frutti civili gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e, in genere, qualsiasi provento che si tragga dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. A differenza dei frutti naturali, che si acquistano con la separazione fisica dalla cosa madre, i frutti civili maturano giorno per giorno durante la vigenza del rapporto giuridico che li genera. Questa caratteristica ha rilievo pratico: in caso di cessione del credito o di subentro di un nuovo proprietario o usufruttuario, i frutti civili spettano pro rata temporis. L’art. 821, comma 3, c.c. precisa che i frutti civili si acquistano giorno per giorno. Tipici frutti civili sono gli interessi sui mutui, i canoni di locazione e di affitto, i dividendi societari (limitatamente ai proventi periodici).

    Esempio pratico

    Tizio concede in locazione il proprio appartamento a Caio per un canone mensile di 800 euro. Il canone di locazione e un frutto civile dell’immobile. Se Tizio vende l’appartamento a Sempronio il 15 del mese, i 400 euro di canone relativo alla seconda meta del mese spettano a Sempronio come nuovo proprietario, in applicazione della regola della maturazione giorno per giorno.

    Differenze con istituti simili

    Il frutto civile si distingue dal frutto naturale (art. 820, commi 1-2, c.c.): il frutto naturale e il prodotto fisico della cosa (raccolto, latte, lana), si acquista con la separazione e non matura nel tempo. Si distingue dal risarcimento del danno: il risarcimento e una voce di debito che sorge da un illecito, non un provento del godimento regolare della cosa.

    Riferimenti normativi

    • art. 820, comma 3, c.c. – nozione di frutti civili
    • art. 821, comma 3, c.c. – acquisto giorno per giorno
    • art. 1282 c.c. – interessi sui crediti liquidi ed esigibili
  • CCNL Call Center e BPO: maternità, paternità e congedi 2026

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    CCNL Call Center e BPO: maternità, paternità e congedi 2026

    La tutela della genitorialità nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO: integrazione al 100% del congedo di maternità, congedo paterno obbligatorio, congedi parentali ad ore e le novità del rinnovo novembre 2025.

    In sintesi

    Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO integra l’indennità INPS al 100% della retribuzione durante il congedo obbligatorio di maternità. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni retribuiti (20 per gemelli). I congedi parentali sono fruibili ad ore (fino al 50% dell’orario settimanale). Durante la maternità maturano integralmente ferie, tredicesima e TFR. Il CCNL vieta il lavoro notturno in gravidanza e fino al primo anno di vita del figlio.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Tutele per la genitorialità – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Istituto Durata/quantità Trattamento economico
    Congedo obbligatorio di maternità 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, o flessibile) Integrazione CCNL al 100% della retribuzione
    Congedo obbligatorio di paternità 10 giorni (20 per parto plurimo) Retribuito al 100%; fruibile entro 5 mesi dalla nascita
    Congedo parentale (facoltativo) Fino a 6 mesi ciascun genitore (max 11 mesi totali) 30% della retribuzione per i periodi legali
    Congedo parentale ad ore Fino al 50% dell’orario settimanale Trattamento proporzionale
    Anticipazione TFR per maternità Fino al 70% del TFR maturato Anticipazione straordinaria
    Lavoro notturno in gravidanza Vietato dalla gravidanza al 1° anno del figlio

    Il congedo obbligatorio di maternità: tutela legale e integrazione contrattuale

    Il congedo obbligatorio di maternità è disciplinato dalla legge dalla d.lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità). Dura complessivamente 5 mesi: 2 mesi prima del parto (o flessibilmente 1 mese prima e 4 dopo) e 3 mesi dopo il parto. Durante questo periodo:

    • l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera;
    • il CCNL Telecomunicazioni integra questa indennità fino al 100% della normale retribuzione, a carico del datore di lavoro;
    • maturano integralmente ferie, tredicesima mensilità e TFR;
    • il licenziamento è vietato dalla gravidanza fino al compimento del 1° anno di vita del figlio (art. 54, d.lgs. 151/2001).

    Legge vs. contratto: l’indennità INPS di base è all’80%. È il CCNL che integra il residuo 20%, garantendo la retribuzione piena. In assenza di CCNL applicato, la lavoratrice percepirebbe solo l’80%.

    Il congedo di paternità obbligatorio

    Il d.lgs. 105/2022 ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità, portandolo a 10 giorni (20 per gemelli o parto plurimo). Il CCNL del novembre 2025 ha ribadito e rafforzato questa tutela. Il padre:

    • può fruire dei 10 giorni anche in giornate non consecutive;
    • deve fruirne entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione);
    • percepisce il 100% della retribuzione per l’intera durata del congedo;
    • può fruire di 1 giorno aggiuntivo facoltativo in alternativa alla madre.

    Congedi parentali e fruizione ad ore

    I congedi parentali (d.lgs. 151/2001, art. 32 e ss.) possono essere fruiti da ciascun genitore fino a 6 mesi (il limite complessivo di entrambi è 11 mesi). Il trattamento economico legale è al 30% della retribuzione per i periodi fruiti entro i 6 anni di vita del figlio.

    Il rinnovo del novembre 2025 ha previsto la fruizione ad ore: i congedi parentali possono essere fruiti in misura non superiore al 50% dell’orario settimanale individuale. Questa possibilità, introdotta dal d.lgs. 105/2022 e recepita e migliorata dal CCNL, consente al lavoratore di ridurre l’orario invece di assentarsi per giornate intere, con notevole flessibilità nella gestione della famiglia.

    Divieto di lavoro notturno in gravidanza

    L’art. 53 del d.lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno per le lavoratrici dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del figlio. Per i call center che operano su turni notturni, questo significa che la lavoratrice deve essere spostata su turni diurni. Il CCNL non deroga a questa norma imperativa di legge.

    Anticipazione del TFR per spese legate alla maternità

    Ai sensi dell’art. 2120 c.c., il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR, non superiore al 70% del TFR maturato, per spese legate alla maternità o all’adozione. La richiesta può essere presentata una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e richiede almeno 8 anni di anzianità. Il CCNL può prevedere condizioni di miglior favore su anzianità o quota anticipabile (verificare testo contrattuale vigente).

    Casi pratici

    Tizio – Padre che usa il congedo paterno a giorni separati
    Tizio lavora su turni in un call center e la compagna partorisce il 5 marzo 2026. Ha diritto a 10 giorni di congedo paterno obbligatorio entro i 5 mesi successivi. Sceglie di frazionare i giorni: ne usa 4 subito dopo il parto, poi altri 3 un mese dopo per un ricovero del neonato, e i restanti 3 quando la compagna riprende il lavoro. In tutti questi giorni percepisce il 100% della retribuzione.
    Caia – Maternità e turni notturni
    Caia lavora sul turno notturno (22:00-6:00) e comunica al datore di essere incinta alla 12ª settimana. Il datore è tenuto a spostarla immediatamente su un turno diurno, senza riduzione della retribuzione. Caia fruisce del congedo obbligatorio di maternità dal 2° mese prima del parto; per i 5 mesi del congedo percepisce il 100% della retribuzione grazie all’integrazione contrattuale. Al rientro, può continuare a lavorare in turno diurno fino al compimento del 1° anno di vita del figlio.
    Sempronio – Congedo parentale ad ore
    Sempronio riprende il lavoro dopo il congedo paterno e vuole stare vicino al figlio di 4 mesi anche durante il lavoro. Tramite la nuova previsione contrattuale, richiede il congedo parentale ad ore: riduce il proprio orario settimanale di 20 ore (50% di 40) per 3 mesi. In queste ore percepisce il 30% della retribuzione ordinaria. Questo gli consente di accudire il figlio nel pomeriggio senza assentarsi a giornate intere.

    Domande frequenti

    Il CCNL Telecomunicazioni integra la maternità al 100%?
    Sì. Durante il congedo obbligatorio di maternità (5 mesi), l’integrazione CCNL porta il trattamento complessivo (INPS + datore) al 100% della normale retribuzione.
    Quanti giorni di congedo paterno spettano?
    10 giorni obbligatori retribuiti al 100% (20 in caso di parto plurimo), fruibili entro 5 mesi dalla nascita, anche in giornate non consecutive.
    I congedi parentali possono essere fruiti ad ore?
    Sì. Il rinnovo 2025 consente la fruizione ad ore fino al 50% dell’orario settimanale. Il trattamento economico è al 30% della retribuzione per i periodi legali.
    La lavoratrice incinta può lavorare di notte in un call center?
    No. Il d.lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno dalla gravidanza al compimento del 1° anno di vita del figlio. Il datore deve spostare la lavoratrice su turni diurni.
    La maternità sospende il contratto a termine?
    Sì. Il contratto a termine non può essere risolto durante la maternità; si prolunga fino al termine del congedo obbligatorio. La lavoratrice è protetta da licenziamento dalla gravidanza fino al 1° anno del figlio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La disciplina della maternità si basa sul d.lgs. 151/2001 integrato dalle previsioni contrattali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 140 RD 12/1941

    Art. 140 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 87 Reg. (UE) 2024/1689 – Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

    Art. 87 Reg. (UE) 2024/1689 – Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.

  • Art. 147 RD 12/1941

    Art. 147 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.