Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 130 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all’autorità locale di pubblica sicurezza l’elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall’assunzione, col nome, cognome, età e Comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.

I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di identità

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo regolamentava le condizioni per l'esercizio di sale da gioco e giochi leciti soggetti a licenza di pubblica sicurezza.
  • Imponeva obblighi di vigilanza e controllo sull'attività, con potere di intervento dell'autorità di polizia in caso di irregolarità.
  • Abrogato dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, che ha riformato il settore dei giochi nell'ambito della revisione del sistema delle licenze di pubblica sicurezza.

L'art. 130 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era collocato nel Titolo V del Testo Unico, dedicato ai giochi e agli spettacoli pubblici. La norma disciplinava l'esercizio di sale da gioco e di locali adibiti a giochi consentiti, subordinando l'apertura al rilascio di apposita licenza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Il sistema del 1931 si fondava sulla concezione dei giochi come potenziale veicolo di disordine sociale: l'intervento preventivo dell'autorità di polizia era ritenuto indispensabile per limitare i rischi di illegalità e turbativa dell'ordine pubblico connessi all'attività.

L'articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, intervenuto nell'ambito di un più ampio processo di revisione della disciplina in materia di pubblica sicurezza e di razionalizzazione del sistema delle licenze. La riforma ha ridefinito i confini dell'intervento dell'autorità di polizia nel settore dei giochi, anche in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo relativo ai giochi pubblici, progressivamente attribuiti alla competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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