← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Requisito di capacità tecnica: la licenza è ricusata al richiedente che non dimostri di possedere la capacità tecnica per i servizi che intende esercitare.
  • Effetto della revoca sulle guardie dipendenti: la revoca della licenza comporta l'immediata cessazione dalle funzioni di tutte le guardie che dipendono dall'ufficio, senza necessità di provvedimenti individuali.
  • Poteri prefettizi discrezionali: il prefetto può negare o revocare l'autorizzazione per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti tecnici.
  • Comma parzialmente abrogato nel 2008: il D.L. 59/2008 ha abrogato un comma dell'articolo, semplificando il regime di accesso all'attività.
  • Connessione con l'art. 133 TULPS: la revoca incide sull'intera struttura organizzativa dell'istituto, colpendo direttamente il rapporto tra il titolare della licenza e le guardie da lui dipendenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 136 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101

.

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

Commento

Ratio e funzione della norma

L'articolo 136 TULPS completa il quadro autorizzatorio degli istituti di vigilanza privata e delle agenzie investigative delineato dagli articoli precedenti, disciplinando le ipotesi di diniego e di revoca della licenza. La norma svolge una funzione di presidio qualitativo e di ordine pubblico: non è sufficiente soddisfare i requisiti soggettivi di moralità per ottenere l'autorizzazione prefettizia, ma occorre dimostrare anche la capacità tecnica di gestire il servizio in modo professionale e sicuro.

Il legislatore ha concepito l'attività di vigilanza privata come un'attività di interesse pubblico: le guardie giurate esercitano compiti parapoliziali e la loro inadeguatezza tecnica o il loro coinvolgimento in episodi contrari alla sicurezza pubblica si riflette direttamente sull'efficacia del sistema di ordine pubblico. Pertanto, le condizioni di accesso e i motivi di cessazione dell'attività sono più stringenti di quelli previsti per la generalità delle attività commerciali soggette a licenza.

Il diniego per mancanza di capacità tecnica

Il primo comma dispone che la licenza è ricusata (termine desueto per «negata») al richiedente che non dimostri di possedere la capacità tecnica per i servizi che intende esercitare. La valutazione della capacità tecnica è rimessa al prefetto sulla base della documentazione prodotta dal richiedente: titoli professionali, esperienze pregresse, dotazioni strumentali, organico di guardie formate, sistemi di comunicazione e intervento.

Il D.M. 1° dicembre 2010, n. 269 ha definito in dettaglio i requisiti tecnico-organizzativi minimi degli istituti di vigilanza: numero minimo di guardie, dotazione di centrali operative, veicoli, divise, sistemi di registrazione delle comunicazioni. Il prefetto nega la licenza quando tali requisiti non siano soddisfatti, ma anche quando, pur essendo soddisfatti sulla carta, l'organizzazione concreta non appaia idonea a garantire un servizio efficace e sicuro.

La nozione di «capacità tecnica» è stata progressivamente ampliata dalla prassi ministeriale per includere anche la solidità finanziaria dell'istituto: un operatore sottocapitalizzato non è in grado di sostenere gli obblighi di cauzione (art. 137 TULPS) né di rispondere delle obbligazioni derivanti dai contratti di servizio. La circolare ministeriale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha precisato che il prefetto può richiedere documentazione contabile a supporto della domanda.

La revoca della licenza e gli effetti sulle guardie

Il terzo comma stabilisce che la revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni di tutte le guardie che dipendono dall'ufficio. Questa previsione è di notevole rilievo pratico: la cessazione non richiede alcun provvedimento individuale nei confronti di ciascuna guardia. Il decreto di revoca della licenza produce automaticamente l'estinzione del riconoscimento di guardia giurata per tutti i soggetti che operavano alle dipendenze di quell'istituto.

Le conseguenze pratiche sono significative: le guardie perdono immediatamente i poteri di agente ausiliario di pubblica sicurezza, devono smettere di portare le armi, devono restituire le tessere di riconoscimento prefettizio e non possono più indossare divise o usare denominazioni che richiamino la qualità di guardia giurata. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare la revoca alle guardie e di disporre il rientro immediato dei materiali in dotazione.

Sul piano del diritto del lavoro, la revoca della licenza costituisce un evento sopravvenuto che rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro nella sua forma originaria. L'istituto di vigilanza può tuttavia impiegare il personale in mansioni diverse, compatibili con le nuove condizioni, se disponibili nella propria struttura. Diversamente, il lavoratore avrà diritto alla tutela ordinamentale in caso di licenziamento.

Il potere prefettizio per ragioni di sicurezza pubblica

Il quarto comma attribuisce al prefetto il potere di negare o revocare l'autorizzazione per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, a prescindere dalla sussistenza o dal venir meno dei requisiti tecnici. Si tratta di una clausola di chiusura che consente all'autorità amministrativa di reagire a situazioni atipiche non previste dal legislatore: coinvolgimento dell'istituto in attività illecite, infiltrazioni della criminalità organizzata, utilizzo delle guardie per fini diversi dalla vigilanza autorizzata, rapporti con persone pericolose.

Il potere di diniego o revoca per motivi di sicurezza pubblica è discrezionale ma non è arbitrario: il prefetto deve motivare il provvedimento indicando le specifiche ragioni che giustificano la misura. Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR competente. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio che la valutazione del prefetto in materia di sicurezza pubblica gode di un'ampia discrezionalità tecnica, ma deve essere fondata su elementi fattuali concreti e non su mere supposizioni.

Il comma abrogato nel 2008

Il D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, ha abrogato il secondo comma dell'articolo 136. Il comma abrogato conteneva disposizioni relative alle condizioni per il rilascio della licenza o a obblighi specifici del titolare. La modifica si inserisce nel contesto della riforma delle licenze di pubblica sicurezza avviata con quel decreto, che ha liberalizzato talune attività in precedenza soggette a regime autorizzatorio più gravoso.

Rapporti con le altre norme del Titolo IV TULPS

L'art. 136 è strettamente connesso con l'art. 134 (che introduce il regime autorizzatorio generale per vigilanza e investigazione privata), con l'art. 137 (che disciplina la cauzione a garanzia degli obblighi), e con l'art. 139 (che impone all'istituto di collaborare con l'autorità di pubblica sicurezza). Il sistema è coerente: la licenza si ottiene se si hanno i requisiti, si mantiene se si rispettano le condizioni, si perde se si violano le norme o se vengono meno le condizioni di sicurezza.

Casi pratici

Caso 1: Diniego della licenza per assenza di capacità tecnica

Tizio presenta al prefetto competente una domanda di licenza per aprire un istituto di vigilanza in una grande città. L'organico previsto è di sole tre guardie, senza centrale operativa né sistemi di comunicazione adeguati. Il prefetto, verificata l'insufficienza dei requisiti rispetto agli standard minimi previsti dal D.M. 269/2010, ricusa la licenza per mancanza di capacità tecnica. Tizio impugna il diniego dinanzi al TAR, ma il ricorso è respinto: la valutazione tecnica del prefetto è fondata su parametri oggettivi e la discrezionalità esercitata appare congrua rispetto agli standard normativi applicabili.

Caso 2: Revoca della licenza e cessazione delle guardie dipendenti

Il prefetto revoca la licenza all'istituto di vigilanza gestito da Caia a seguito di gravi irregolarità nella gestione del personale. Tra le ventidue guardie dipendenti vi è anche Sempronio, che stava svolgendo regolarmente il servizio notturno presso uno stabilimento industriale. La revoca produce effetti immediati: Sempronio cessa automaticamente dalle funzioni di guardia giurata, deve interrompere il turno, riconsegnare l'arma in dotazione e la tessera di riconoscimento prefettizio. Il cliente — lo stabilimento industriale — deve trovare un nuovo fornitore, poiché il personale di Caia non può più operare a nessun titolo come guardia giurata.

Caso 3: Revoca per ragioni di ordine pubblico

Il prefetto riceve da fonti investigative notizia che l'istituto di vigilanza di Tizio intrattiene rapporti con soggetti legati alla criminalità organizzata e che alcune guardie utilizzano le informazioni acquisite nel servizio per favorire attività illecite. Pur non essendoci ancora una condanna penale, il prefetto emette decreto di revoca della licenza per ragioni di ordine pubblico ai sensi dell'art. 136, ultimo comma, TULPS. Tizio impugna il provvedimento al TAR deducendo l'assenza di prove certe. Il TAR, tuttavia, conferma la legittimità del decreto: la valutazione prefettizia di sicurezza pubblica non richiede una condanna definitiva ma può fondarsi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti raccolti dagli organi di polizia.

Domande frequenti

Su quali basi il prefetto può negare la licenza a un istituto di vigilanza?

Il prefetto nega la licenza se il richiedente non dimostra la capacità tecnica (requisiti organizzativi, dotazione di personale e strumentale, solidità finanziaria) per i servizi che intende esercitare. Può negare la licenza anche per ragioni di sicurezza pubblica o ordine pubblico, indipendentemente dai requisiti tecnici.

La revoca della licenza all'istituto comporta automaticamente la cessazione delle guardie dipendenti?

Sì. L'art. 136 TULPS dispone che la revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni di tutte le guardie dipendenti dall'ufficio, senza necessità di provvedimenti individuali. Le guardie perdono istantaneamente la qualità di agenti ausiliari di pubblica sicurezza.

La revoca della licenza per ragioni di sicurezza pubblica deve essere motivata?

Sì. Il provvedimento di revoca è un atto amministrativo discrezionale e deve essere motivato con l'indicazione delle specifiche ragioni di sicurezza pubblica o ordine pubblico che lo giustificano. La motivazione generica o apparente espone il decreto all'annullamento in sede di ricorso al TAR.

Quale impatto ha la revoca della licenza sui rapporti di lavoro delle guardie dipendenti?

La revoca costituisce un evento sopravvenuto che rende impossibile la prosecuzione del rapporto nella forma originaria. Se l'istituto non può ricollocare le guardie in mansioni diverse, il licenziamento sarà soggetto alle tutele ordinarie del diritto del lavoro. Le guardie non hanno però diritto alla conservazione della specifica qualifica.

Un istituto di vigilanza la cui licenza è stata revocata può continuare a svolgere attività investigative?

No. La revoca della licenza comporta la cessazione di tutta l'attività autorizzata, compresi eventuali servizi di investigazione privata inclusi nell'autorizzazione. Qualsiasi prosecuzione sarebbe esercizio abusivo di attività soggetta a licenza, sanzionato penalmente.

Il comma abrogato dal D.L. 59/2008 ha modificato i presupposti del diniego?

L'abrogazione del secondo comma nel 2008 ha semplificato il regime di accesso, ma i presupposti fondamentali del diniego — mancanza di capacità tecnica e ragioni di sicurezza pubblica — sono rimasti invariati nei commi tuttora vigenti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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