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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Lo straniero condannato per i reati di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 co. 2 e 3 deve essere espulso dallo Stato a pena espiata: l'espulsione è obbligatoria per questi reati.
  • Per gli altri delitti previsti dal T.U., l'espulsione è facoltativa e il giudice la dispone con valutazione discrezionale.
  • In caso di flagranza per i reati di cui all'art. 73 co. 1, 2 e 5, il prefetto può disporre l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
  • L'espulsione a pena espiata si colloca tra le misure di sicurezza assimilate dal T.U. alla pericolosità sociale del soggetto straniero condannato per reati di droga.
  • La misura si coordina con la disciplina generale sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e con le garanzie procedurali dell'ordinamento europeo in materia di allontanamento dei cittadini stranieri.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 86 T.U. Stupefacenti — Espulsione dello straniero condannato

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.

2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.

3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria precedente. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 86 del D.P.R. 309/1990 disciplina l'espulsione dello straniero condannato per reati di stupefacenti, distinguendo tra un'espulsione obbligatoria a pena espiata (per i reati più gravi) e un'espulsione facoltativa (per gli altri delitti del T.U.), nonché prevedendo la possibilità di un'espulsione immediata in flagranza. La disposizione riflette la scelta del legislatore di considerare il coinvolgimento dello straniero nel traffico di stupefacenti come indice di pericolosità tale da giustificare l'allontanamento definitivo dal territorio nazionale, anche al di là e dopo l'espiazione della pena. Si tratta di uno strumento che coniuga la funzione repressiva della pena con quella preventiva e di controllo del fenomeno criminoso, limitando la permanenza nel Paese di soggetti che hanno manifestato una propensione al crimine in un settore di particolare allarme sociale.

L'espulsione obbligatoria a pena espiata

Il comma 1 prevede che lo straniero condannato per i reati di cui agli artt. 73 (produzione e traffico illecito), 74 (associazione finalizzata al traffico), 79 (acquisto e detenzione illecita) e 82 co. 2 e 3 (induzione aggravata) deve essere espulso a pena espiata. L'uso dell'indicativo presente qualifica l'espulsione come atto dovuto dell'autorità amministrativa (questura), senza margini di discrezionalità sul punto. La norma specifica che l'espulsione opera a pena espiata, il che la distingue dall'espulsione come misura alternativa alla detenzione (prevista da altre disposizioni): essa si aggiunge alla pena, non la sostituisce. L'esecuzione avviene mediante le procedure di accompagnamento alla frontiera previste dal D.Lgs. 286/1998.

L'espulsione facoltativa per gli altri delitti

Il comma 2 prevede che per i delitti previsti da altre disposizioni del T.U. — diversi da quelli del comma 1 — l'espulsione possa (non debba) essere adottata. In questi casi, la valutazione è rimessa alla discrezionalità dell'autorità competente, che deve tener conto della gravità del fatto, della pericolosità del soggetto, della durata del soggiorno sul territorio nazionale e degli eventuali legami familiari con cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti. Il bilanciamento tra l'esigenza di ordine pubblico e i diritti fondamentali del soggetto (art. 8 CEDU, vita privata e familiare) è particolarmente rilevante in questa sede.

L'espulsione immediata in flagranza

Il comma 3 introduce una procedura accelerata di grande impatto pratico: in caso di flagranza per i reati di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto può disporre l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Questa misura si applica quando il soggetto straniero viene colto nell'atto di commettere uno dei reati di spaccio o produzione, anche nell'ipotesi di lieve entità (co. 5 art. 73). Il nulla osta del giudice costituisce il raccordo tra la competenza amministrativa del prefetto e la necessità di non pregiudicare le indagini in corso o l'acquisizione di prove. L'espulsione immediata presuppone che non vi siano esigenze investigative o processuali che richiedano la permanenza del soggetto in Italia.

Coordinamento con il D.Lgs. 286/1998 e con il diritto europeo

L'art. 86 si inserisce nel sistema più ampio della normativa sull'immigrazione. Il D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) disciplina le procedure di espulsione, i ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento e le garanzie procedurali. In particolare, occorre tenere conto: delle direttive europee in materia di rimpatrio (Dir. 2008/115/CE); della protezione internazionale (i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria godono di garanzie specifiche); del principio di non-refoulement (divieto di espulsione verso paesi dove il soggetto rischia persecuzione o trattamenti inumani). La condanna per reati di droga non fa venir meno automaticamente queste protezioni, che devono essere valutate caso per caso. Per i cittadini dell'Unione Europea, l'espulsione è soggetta alle condizioni più stringenti della Dir. 2004/38/CE, che richiede la prova di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave all'ordine pubblico.

Profili processuali e difensivi

Il soggetto destinatario dell'espulsione può impugnarla avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (per i provvedimenti prefettizi) o contestarla in sede penale (ove applicata come misura di sicurezza). La difesa deve valutare attentamente: la presenza di familiari in Italia (coniuge/figli italiani o regolarmente soggiornanti), la durata del soggiorno legale pregresso, l'eventuale titolo di protezione internazionale, e la presenza di condizioni ostative al rimpatrio nel paese di origine. Il bilanciamento tra ordine pubblico e diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) impone una valutazione proporzionale anche nel settore degli stupefacenti.

Casi pratici

Caso 1: L'espulsione obbligatoria dopo la condanna ex art. 73

Tizio, cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per lavoro, viene condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 73 co. 1 a cinque anni di reclusione. A pena espiata, la questura emette il provvedimento di espulsione obbligatoria ai sensi dell'art. 86 co. 1. Tizio impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo di avere in Italia una convivente italiana e un figlio minore. Il TAR riconosce la sussistenza di legami familiari rilevanti ex art. 8 CEDU, ma ritiene che la gravità del reato e la pericolosità sociale accertata — traffico organizzato con reti internazionali — rendano proporzionata l'espulsione. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, conferma la legittimità del provvedimento, pur raccomandando all'amministrazione di valutare, in fase esecutiva, le modalità di mantenimento dei contatti con il figlio minore.

Caso 2: L'espulsione immediata in flagranza

Caia, cittadina di un paese terzo senza titolo di soggiorno, viene sorpresa dalla Polizia di Stato in flagranza di reato ai sensi dell'art. 73 co. 5 (lieve entità: detenzione per la cessione di modesta quantità di marijuana). Il pubblico ministero rilascia il nulla osta all'espulsione ai sensi dell'art. 86 co. 3, ritenendo che non vi siano esigenze investigative che richiedano la permanenza di Caia in Italia. Il prefetto dispone l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera. L'avvocato d'ufficio solleva eccezione di incostituzionalità della norma per contrasto con il diritto alla difesa, ma il TAR la rigetta: l'espulsione immediata non preclude la celebrazione del processo penale in absentia né l'esercizio del diritto di difesa attraverso il difensore nominato.

Caso 3: La protezione internazionale come ostacolo all'espulsione

Sempronio, titolare di protezione sussidiaria per rischio di persecuzione nel paese di origine, viene condannato per spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 co. 4. La questura avvia il procedimento di espulsione ai sensi dell'art. 86 co. 1. Sempronio, attraverso il proprio difensore, eccepisce che il rimpatrio nel paese di origine lo esporrebbe a rischio di trattamenti inumani e degradanti, violando il principio di non-refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra e dall'art. 3 CEDU. La Commissione territoriale per la protezione internazionale, riesaminando lo status di Sempronio, conferma la protezione sussidiaria. L'espulsione rimane sospesa finché il provvedimento di protezione è vigente, pur potendo l'autorità avviare la revoca dello status di protezione per ragioni di ordine pubblico, procedura distinta e autonoma.

Domande frequenti

L'espulsione per reati di droga è automatica o il giudice la valuta caso per caso?

Dipende dal reato. Per i condannati ex artt. 73, 74, 79 e 82 co. 2-3, l'espulsione a pena espiata è obbligatoria (comma 1). Per gli altri reati del T.U. è facoltativa (comma 2). In flagranza ex art. 73 co. 1, 2 e 5, il prefetto può disporla in via immediata (comma 3).

Lo straniero con moglie e figli italiani può essere espulso dopo una condanna per spaccio?

Sì, ma il provvedimento deve essere proporzionale ai sensi dell'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare). I giudici amministrativi valutano la gravità del reato, la durata del soggiorno, i legami familiari e la situazione dei minori. In alcuni casi i legami familiari prevalenti possono ostacolare l'espulsione.

Un rifugiato o titolare di protezione sussidiaria può essere espulso in applicazione dell'art. 86?

L'espulsione non può violare il principio di non-refoulement (divieto di rimpatrio verso paesi di persecuzione o rischio di trattamenti inumani). Lo status di protezione internazionale può impedire l'esecuzione dell'espulsione finché è vigente, ferma restando la possibilità di avviare la procedura di revoca dello status.

Cosa succede se il condannato non può essere espulso nel suo paese di origine?

In questi casi l'autorità deve valutare paesi terzi disponibili ad accettare il soggetto. Se l'espulsione è materialmente impossibile o sospesa per ragioni umanitarie, il soggetto può rimanere sul territorio con obblighi di presentazione periodica, ma non acquisisce automaticamente un titolo di soggiorno regolare.

L'espulsione immediata in flagranza è compatibile con il diritto di difesa?

Sì, secondo la giurisprudenza. Il diritto di difesa nel processo penale è salvaguardato dalla facoltà di nominare un difensore che partecipi al procedimento in assenza dell'imputato espulso. Il nulla osta preventivo dell'autorità giudiziaria garantisce il coordinamento tra le esigenze investigative e il provvedimento prefettizio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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