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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Vieta modifiche strutturali ai locali di meretricio senza preventivo permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, con obbligo di ripristino.
  • Sanziona con arresto da tre mesi a un anno e ammenda chi apporta modifiche non autorizzate ai locali o ai loro accessi.
  • Obbligo di notifica delle generalità delle persone ammesse all'esercizio del meretricio all'autorità di pubblica sicurezza.
  • Vieta l'ammissione o la permanenza di donne affette da malattie celtiche (veneree) che comportino rischio di contagio, anche se temporanea.
  • La norma si inserisce nel quadro del sistema regolamentarista fascista della prostituzione, oggi di fatto superato dalla Legge Merlin (L. 75/1958), che ha abolito la prostituzione regolamentata e chiuso le case di tolleranza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 194 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale stesso o i suoi accessi senza permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila ed è obbligato a ridurre le cose in pristino.

Alla stessa pena soggiace l'esercente che non notifica all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone ammesse all'esercizio del meretricio ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.

Commento

Contesto storico e sistema regolamentarista

L'art. 194 TULPS va letto all'interno del sistema regolamentarista della prostituzione vigente nell'Italia fascista del 1931. Tale sistema, fondato sulla tolleranza controllata delle case di prostituzione («case di tolleranza» o «case chiuse»), affidava all'autorità di pubblica sicurezza una funzione di vigilanza capillare sui locali ove si esercitava il meretricio: dalla struttura fisica degli edifici alla salute delle persone che vi lavoravano, fino alla tenuta dei registri delle generalità delle ospiti. Il TULPS costituiva lo strumento normativo principale di questa disciplina poliziesca, affiancato dal Regolamento di esecuzione e dalle ordinanze delle autorità locali di pubblica sicurezza.

Analisi del contenuto normativo

Il primo comma dell'articolo presidia l'integrità strutturale dei locali autorizzati: chiunque eserciti un locale dichiarato di meretricio è tenuto a richiedere il previo permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza per qualunque modifica del locale stesso o dei suoi accessi. La ratio è chiara: le modifiche strutturali potevano alterare le condizioni di sicurezza, rendere più difficile la sorveglianza da parte delle forze dell'ordine o ampliare abusivamente la capacità ricettiva. L'inosservanza comporta una doppia sanzione penale — arresto da tre mesi a un anno e ammenda da lire 500 a lire 5.000, importi in lire dell'epoca — nonché l'obbligo di riduzione in pristino, ovvero il ripristino dello stato originario a spese del trasgressore.

Il secondo comma disciplina due obblighi distinti ma accomunati dallo stesso apparato sanzionatorio. Il primo è di natura anagrafico-amministrativa: l'esercente deve notificare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di tutte le donne ammesse all'esercizio del meretricio nel locale. Questa previsione serviva a consentire la tenuta dei registri delle meretrici, strumento fondamentale del sistema regolamentarista per il monitoraggio della popolazione interessata. Il secondo obbligo ha contenuto sanitario: è vietato ammettere o consentire la permanenza — anche temporanea — di donne affette da «malattie celtiche» (termine ottocentesco e fascista per indicare le malattie veneree, in particolare la sifilide e la gonorrea) che comportino pericolo di contagio. La fattispecie è punita anche se commessa «per incuria della vigilanza sanitaria», il che configura una responsabilità anche colposa dell'esercente per mancata attivazione dei controlli medici imposti dalla normativa regolatrice.

Le «malattie celtiche»: profilo sanitario

L'espressione «malattie celtiche» è un arcaismo medico-giuridico utilizzato dalla normativa dell'epoca per designare le malattie sessualmente trasmissibili, con particolare riferimento alla sifilide. Il sistema regolamentarista prevedeva visite mediche periodiche obbligatorie per le donne che esercitavano il meretricio nei locali autorizzati, affidate ai medici provinciali o comunali. La norma in esame costituisce il presidio penale a tutela della salute pubblica all'interno del sistema: l'esercente che non vigilasse — anche in modo colposo — sulla salubrità delle persone presenti nel locale si esponeva alla medesima sanzione prevista per le modifiche strutturali non autorizzate.

Superamento normativo: la Legge Merlin

L'art. 194 TULPS, come l'intero Titolo IV del TULPS dedicato alle case di meretricio (artt. da 189 a 208), ha subìto una radicale trasformazione a seguito dell'entrata in vigore della Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. Legge Merlin). Questa legge, fortemente voluta dalla senatrice Lina Merlin, ha abolito il sistema regolamentarista italiano: le case di tolleranza sono state chiuse, la prostituzione non è più ammessa in forma organizzata da terzi, e le norme del TULPS che presupponevano l'esistenza di locali autorizzati di meretricio sono state private di applicazione pratica. L'art. 194 TULPS, formalmente non abrogato nel testo del regio decreto, ha tuttavia perso ogni campo di applicazione concreto: non potendo più esistere locali «dichiarati di meretricio» ai sensi della normativa vigente, le fattispecie da esso previste non sono più configurabili nella realtà giuridica contemporanea. Permane come documento storico del sistema regolamentarista.

Profilo sanzionatorio

Le sanzioni previste dall'art. 194 — arresto da tre mesi a un anno e ammenda in lire — riflettono il sistema penale del codice Rocco e del TULPS originale. La previsione dell'arresto (pena detentiva per le contravvenzioni) per entrambe le fattispecie del secondo comma evidenzia la gravità attribuita dal legislatore fascista all'inosservanza degli obblighi di vigilanza sanitaria, considerata pericolosa per la salute pubblica. L'obbligo di riduzione in pristino aggiunge una dimensione ripristinatoria alla sanzione penale per le modifiche non autorizzate.

Casi pratici

Caso 1: Modifiche strutturali non autorizzate

Tizio, gestore di un locale dichiarato di meretricio nell'Italia degli anni Quaranta, decide di abbattere una parete interna per ampliare uno dei locali e creare un secondo accesso sul retro, senza richiedere il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza. Durante un'ispezione routinaria, gli agenti rilevano le modifiche e ne accertano la mancanza di autorizzazione. Tizio viene denunciato ai sensi dell'art. 194, primo comma, e condannato all'arresto e all'ammenda, con ordine di ripristinare lo stato originario dei locali a sue spese entro il termine fissato dall'autorità.

Caso 2: Omessa notifica delle generalità

Caia, esercente di un locale autorizzato, accoglie nel locale tre nuove donne senza notificare le loro generalità all'autorità di pubblica sicurezza, come invece imposto dall'art. 194, secondo comma. L'omissione viene scoperta in occasione di un controllo straordinario. L'agente verbalizzante contesta a Caia la violazione dell'obbligo di notifica, che la espone alla stessa sanzione prevista per chi ammette persone con malattie celtiche: arresto fino a un anno e ammenda.

Caso 3: Ammissione di donna con malattia venerea

Sempronio, gestore di un locale di meretricio, non organizza le visite mediche periodiche prescritte dalla normativa sanitaria per le donne ospitate. Una donna presente nel locale risulta, in seguito a un controllo sanitario disposto dall'autorità, affetta da sifilide in fase contagiosa. Sempronio viene chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 194, secondo comma, per aver consentito la permanenza nel locale di una persona malata «per incuria della vigilanza sanitaria», con conseguente procedimento penale per la fattispecie contravvenzionale.

Domande frequenti

L'art. 194 TULPS è ancora applicabile oggi?

No, in termini pratici. La Legge Merlin (L. 75/1958) ha abolito il sistema regolamentarista della prostituzione, chiudendo le case di tolleranza. Non potendo più esistere locali 'dichiarati di meretricio', le fattispecie dell'art. 194 sono prive di campo di applicazione concreto, pur non essendo formalmente abrogato il testo normativo.

Cosa si intendeva per 'malattie celtiche' nel testo dell'articolo?

Si trattava delle malattie sessualmente trasmissibili, in particolare la sifilide (syphilis) e la gonorrea, designate con un termine arcaico in uso nella medicina e nella legislazione del periodo fascista.

Qual era l'obbligo di notifica delle generalità previsto dal secondo comma?

L'esercente doveva comunicare all'autorità di pubblica sicurezza i dati anagrafici di tutte le donne ammesse all'esercizio del meretricio nel locale. Questo obbligo era funzionale alla tenuta dei registri delle meretrici, strumento centrale del sistema regolamentarista.

Cosa comportava l'obbligo di riduzione in pristino?

Chi apportava modifiche strutturali non autorizzate al locale doveva, oltre a subire le sanzioni penali, ripristinare lo stato originario dell'immobile a proprie spese, riportando la struttura alla configurazione esistente prima delle modifiche abusive.

La responsabilità per ammissione di donne malate era solo dolosa?

No. Il testo dell'articolo prevede espressamente la responsabilità anche per 'incuria della vigilanza sanitaria', il che configura una forma di responsabilità colposa: l'esercente che non attivava i controlli medici previsti dalla normativa rispondeva anche se non era a conoscenza della malattia.

Quale legge ha determinato il superamento pratico di questi articoli del TULPS?

La Legge 20 febbraio 1958, n. 75, c.d. Legge Merlin, che ha abrogato il sistema italiano di regolamentazione della prostituzione e disposto la chiusura delle case di tolleranza entro un anno dall'entrata in vigore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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