In sintesi
- L'art. 173 TULPS stabilisce la non impugnabilità delle decisioni della Commissione: contro di esse non è ammesso ricorso ordinario.
- La Commissione può riesaminare la propria decisione su istanza dell'interessato, su proposta del questore o d'ufficio.
- La revoca dell'ammonizione è possibile quando sono cessate le cause che l'hanno determinata o quando si accerti un errore di fatto.
- Le prescrizioni imposte possono essere modificate nel corso della misura per adeguarle alla situazione attuale del soggetto.
- È prevista anche la possibilità di sospendere l'ammonizione per un periodo non superiore alla sua durata complessiva.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 173 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Contro le decisioni della Commissione non è ammesso ricorso.
Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la Commissione può: a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;
b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.
19
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 173 TULPS disciplina due aspetti distinti ma collegati del regime giuridico dell'ammonizione: da un lato, il problema dell'impugnabilità delle decisioni della Commissione (comma 1); dall'altro, gli strumenti di revisione interna della misura, vale a dire la revoca, la modifica e la sospensione (comma 2). La previsione dell'inimpugnabilità riflette la logica originaria del TULPS, che affidava alle autorità di pubblica sicurezza ampi poteri discrezionali senza controbilanciamento giurisdizionale forte. La disciplina della revisione, invece, introduce una forma — sia pur limitata — di adattamento della misura al mutare delle circostanze.
L'inimpugnabilità delle decisioni della Commissione
Il primo comma dispone che «contro le decisioni della Commissione non è ammesso ricorso». Questa previsione, nella sua formulazione letterale, esclude qualsiasi mezzo di impugnazione ordinario. Tuttavia, la norma va letta alla luce dell'evoluzione costituzionale e della giurisprudenza successiva. L'art. 113 della Costituzione garantisce la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, e per questa ragione la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che l'inimpugnabilità debba intendersi nel senso limitato di esclusione del ricorso gerarchico interno (ossia il ricorso a un'autorità superiore della Commissione stessa) e non come preclusione del ricorso al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) per i vizi di legittimità, né del ricorso al giudice ordinario per le questioni attinenti alla libertà personale.
La revoca dell'ammonizione
La revoca può essere disposta in due ipotesi tassative: cessazione delle cause che avevano giustificato l'ammonizione, o accertamento di un errore di fatto. La prima ipotesi è la più ricorrente nella pratica: se l'ammonito dimostra di essersi stabilito, di avere trovato lavoro, di avere interrotto le frequentazioni pericolose, il questore può proporre alla Commissione la revoca, e questa la dispone. L'errore di fatto riguarda invece il caso in cui la misura sia stata applicata sulla base di informazioni errate sull'identità del soggetto o sulle circostanze che ne avevano determinato la pericolosità.
La modifica delle prescrizioni
La modifica delle prescrizioni è lo strumento più flessibile: consente alla Commissione di aggiornare il contenuto dell'ordinanza in relazione alle mutate circostanze, sia in senso restrittivo (aggiunta di nuovi obblighi per peggioramento della situazione) sia in senso mitigatorio (riduzione degli obblighi se la situazione migliora). La legge attribuisce questa facoltà sia all'iniziativa privata (istanza dell'interessato) sia a quella pubblica (proposta del questore) sia all'iniziativa officiosa della Commissione.
La sospensione
La sospensione temporanea dell'ammonizione è uno strumento di gestione flessibile della misura: consente di «congelare» gli effetti dell'ordinanza per un periodo limitato, senza annullarla formalmente. Il limite massimo della sospensione coincide con la durata dell'ammonizione stessa, così da evitare che la sospensione si trasformi di fatto in una revoca mascherata. Questa possibilità può essere utile quando il soggetto si trova in una situazione temporanea che renderebbe le prescrizioni inapplicabili o sproporzionate (ad esempio, ricovero ospedaliero prolungato).
Profili costituzionali e rimedi giurisdizionali attuali
Nel sistema attuale, l'ammonito che ritenga l'ordinanza illegittima può ricorrere al TAR competente per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza. In presenza di limitazioni alla libertà personale, il giudice ordinario può essere investito della questione. Resta ferma la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale ove le prescrizioni incidano su diritti fondamentali garantiti dalla Carta. In parallelo, il D.Lgs. 159/2011 ha introdotto per le misure di prevenzione vere e proprie un sistema di garanzie processuali assai più robusto, con intervento del tribunale e doppio grado di giurisdizione.
Domande frequenti
Contro l'ordinanza di ammonizione non c'è nessun rimedio?
Il comma 1 esclude il ricorso ordinario interno (gerarchico), ma non preclude il ricorso al TAR per vizi di legittimità né, in caso di lesione della libertà personale, il ricorso al giudice ordinario. Il principio costituzionale dell'art. 113 Cost. garantisce la tutela giurisdizionale contro tutti gli atti amministrativi.
Chi può chiedere la revoca o la modifica dell'ammonizione?
L'istanza può provenire dall'interessato (ammonito), dal questore o dalla stessa Commissione d'ufficio. Non è richiesta una forma particolare, ma è consigliabile documentare le ragioni che giustificano la revisione.
Qual è la differenza tra revoca e sospensione?
La revoca estingue definitivamente la misura, con efficacia ex nunc. La sospensione ne congela temporaneamente gli effetti per un periodo massimo pari alla durata dell'ammonizione, senza eliminarla: alla scadenza della sospensione, la misura riprende la sua efficacia.
La revoca per errore di fatto ha effetti retroattivi?
La legge non lo precisa espressamente. In dottrina si ritiene che la revoca abbia effetto ex nunc (dalla data della decisione), salvo che l'errore di fatto riguardi l'identità del soggetto, nel qual caso la misura è invalida ab origine.
Può la Commissione revocare l'ammonizione anche senza che l'interessato lo chieda?
Sì. La legge prevede espressamente che la Commissione possa intervenire anche d'ufficio per revocare, modificare o sospendere l'ammonizione quando le circostanze lo rendano opportuno.
Vedi anche