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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il denunciato ha diritto di presentarsi al procedimento assistito da un difensore e, se contesta la denuncia, di produrre prove a propria difesa.
  • La Commissione, sentito il denunciato e vagliate le prove, pronuncia nel merito con ordinanza.
  • Contro l'ordinanza è ammesso ricorso entro dieci giorni dalla pronuncia, unicamente per motivi di incompetenza o violazione di legge, alla Commissione di appello presso il Ministero dell'interno.
  • Il ricorso non ha effetto sospensivo: l'ammonizione è immediatamente esecutiva e non viene sospesa dalla mera proposizione del gravame.
  • La norma chiude il ciclo delle garanzie procedurali del TULPS, assicurando contraddittorio, prova e doppio grado di esame.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 169 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.

La Commssione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

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Commento

Ratio della norma e posizione nel procedimento

L'articolo 169 TULPS costituisce il nucleo garantistico del procedimento di ammonizione. Dopo la notificazione dell'invito a comparire (artt. 167-168), è questo articolo a disciplinare la fase centrale del procedimento davanti alla Commissione provinciale: il contradditorio, l'assunzione delle prove e la pronuncia finale, nonché il rimedio impugnatorio. Si tratta della disposizione che conferisce al procedimento di ammonizione un minimo di garanzie difensive, in assenza delle quali l'istituto sarebbe del tutto insostenibile sul piano dei principi fondamentali dell'ordinamento.

Il diritto di difesa: assistenza tecnica e produzione di prove

Il primo comma riconosce al denunciato due distinti diritti:

Il primo è il diritto di farsi assistere da un difensore. L'utilizzo del verbo «assistere» — e non «rappresentare» — suggerisce che la presenza personale del denunciato è comunque attesa, con il difensore in funzione di supporto tecnico-giuridico. Non è previsto un difensore d'ufficio, il che significa che il soggetto privo di risorse economiche che non abbia nominato un difensore di fiducia si presenta senza assistenza tecnica, una lacuna che — sebbene compatibile con il carattere amministrativo del procedimento — evidenzia i limiti strutturali del sistema garantistico del TULPS.

Il secondo diritto è quello di produrre prove a propria difesa, condizionato al fatto che il denunciato contesti il fondamento della denuncia. Se il denunciato non contesta (ad esempio perché riconosce di trovarsi nelle condizioni descritte dalla denuncia ma intende rappresentare circostanze attenuanti), la norma non esclude che le prove vengano comunque acquisite, ma la formulazione letterale sembra collegare il diritto probatorio alla contestazione del merito della denuncia.

Le prove ammissibili sono di natura documentale e testimoniale. Non è prevista un'istruttoria formale analoga a quella processuale penale, ma la Commissione ha il dovere di esaminare effettivamente il materiale probatorio presentato dalla difesa prima di deliberare.

La pronuncia: forma e contenuto dell'ordinanza

La Commissione pronuncia nel merito con ordinanza, forma tipica degli atti amministrativi collegiali di contenuto decisorio. L'ordinanza può avere contenuto positivo (ammonizione per la durata di due anni) o negativo (diniego dell'ammonizione e archiviazione della denuncia). In entrambi i casi deve essere motivata, almeno per quanto riguarda i fatti accertati e la valutazione della pericolosità sociale del denunciato.

Il termine «pronuncia nel merito» indica che la Commissione ha il compito di valutare la fondatezza sostanziale della denuncia, non di limitarsi a verificare la regolarità formale del procedimento. È un esame di merito che comprende la valutazione della pericolosità sociale del denunciato sulla base degli elementi raccolti.

Il ricorso alla Commissione di appello: natura e limiti

Il terzo comma introduce un rimedio impugnatorio ad hoc: il ricorso alla Commissione di appello con sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2 TULPS. Questo organo — che è anch'esso di natura amministrativa — esamina le impugnazioni avverso le ordinanze della Commissione provinciale.

Il ricorso è ammesso esclusivamente per due motivi tassativi: incompetenza e violazione di legge. È escluso il riesame del merito della valutazione di pericolosità sociale compiuta dalla Commissione provinciale: la Commissione di appello non può sostituire la propria valutazione a quella del primo grado sulla pericolosità del soggetto, ma può soltanto annullare la pronuncia se la Commissione provinciale ha agito al di fuori della propria competenza o ha violato norme procedimentali o sostanziali.

Questa limitazione dei motivi di impugnazione al solo sindacato di legittimità (incompetenza e violazione di legge) — con esclusione del merito — è coerente con la natura amministrativa del procedimento, ma costituisce un limite significativo per il soggetto che voglia contestare la valutazione di pericolosità in sede di appello.

Il termine per il ricorso e l'effetto non sospensivo

Il termine per proporre ricorso è di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento (non dalla sua comunicazione). Questo termine breve è comprensibile alla luce della finalità preventiva del procedimento, che richiede certezza e speditezza.

Il quarto comma stabilisce espressamente che il ricorso non ha effetto sospensivo. L'ammonizione è quindi immediatamente esecutiva: il soggetto ammonito è tenuto a rispettare le prescrizioni fin dall'adozione dell'ordinanza, indipendentemente dalla pendenza del ricorso. L'assenza dell'effetto sospensivo significa che, se il ricorso viene accolto in appello, il soggetto avrà nel frattempo già scontato un periodo di ammonizione che — per effetto dell'annullamento — si rivelerà illegittima.

Tutela giurisdizionale residua davanti al giudice amministrativo

Poiché il procedimento di ammonizione si conclude con un atto amministrativo (l'ordinanza della Commissione), il soggetto ammonito che ritenga esaurito il rimedio interno può adire il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) per far valere vizi di legittimità non esaminabili o non accolti dalla Commissione di appello. Questa tutela giurisdizionale ordinaria costituisce il presidio definitivo contro eventuali abusi del meccanismo dell'ammonizione.

Casi pratici

Caso 1: Esercizio del diritto di difesa con produzione di prove documentali

Tizio compare davanti alla Commissione provinciale assistito dal proprio avvocato di fiducia. Contestando nel merito la denuncia del questore — che lo descriveva come ozioso e privo di mezzi di sussistenza — Tizio produce un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato due settimane prima della denuncia e estratti del conto corrente che attestano la ricezione di pagamenti regolari. Il difensore illustra le prove e chiede alla Commissione di archiviare la denuncia per sopravvenuta insussistenza dei presupposti. La Commissione, esaminato il materiale prodotto e ascoltato il denunciato, delibera il diniego dell'ammonizione e archivia la denuncia.

Caso 2: Ricorso alla Commissione di appello per violazione di legge

La Commissione provinciale ha pronunciato l'ammonizione nei confronti di Caia senza che fosse stato rispettato il termine minimo di tre giorni per comparire previsto dall'art. 168, privandola di fatto del tempo necessario per preparare la difesa. Il difensore di Caia propone ricorso alla Commissione di appello presso il Ministero dell'interno entro i dieci giorni prescritti, invocando la violazione di legge per inosservanza dell'art. 168 TULPS. La Commissione di appello accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza di ammonizione e dispone la rinnovazione del procedimento davanti alla Commissione provinciale nel rispetto dei termini di legge.

Caso 3: Ammonizione eseguita nonostante il ricorso pendente

Sempronio riceve l'ordinanza di ammonizione e il giorno successivo propone ricorso alla Commissione di appello ministeriale per incompetenza della Commissione provinciale, ritenendo che il caso dovesse essere trattato con le procedure del Codice antimafia. Il ricorso è tempestivo e fondato in diritto. Tuttavia, poiché il ricorso ex art. 169 TULPS non ha effetto sospensivo, Sempronio è tenuto a rispettare immediatamente le prescrizioni dell'ammonizione durante la pendenza del ricorso. Quando la Commissione di appello accoglie il ricorso e annulla l'ammonizione, Sempronio aveva già subito due mesi di ammonizione illegittima.

Domande frequenti

Il denunciato ha diritto a un difensore nel procedimento di ammonizione?

Sì. L'art. 169 riconosce espressamente il diritto di farsi assistere da un difensore di propria scelta. Non è però previsto un difensore d'ufficio per chi non possa permettersi un legale di fiducia, data la natura amministrativa — non penale — del procedimento.

Su quali basi può essere impugnata l'ordinanza di ammonizione?

Il ricorso alla Commissione di appello ministeriale è ammesso esclusivamente per incompetenza o violazione di legge. Non è possibile chiedere alla Commissione di appello di riesaminare nel merito il giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Commissione provinciale.

L'ammonizione è sospesa durante il ricorso in appello?

No. L'art. 169 co. 4 stabilisce espressamente che il ricorso non ha effetto sospensivo. Il soggetto ammonito deve rispettare le prescrizioni dell'ammonizione fin dall'adozione dell'ordinanza, anche se ha proposto ricorso.

Qual è il termine per proporre ricorso alla Commissione di appello?

Il termine è di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento. È un termine breve che riflette la logica di speditezza del procedimento di prevenzione; il mancato rispetto del termine rende il ricorso inammissibile.

Dopo la Commissione di appello è possibile rivolgersi al giudice?

Sì. Poiché l'ammonizione è un atto amministrativo, il soggetto può impugnarlo davanti al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) per motivi di legittimità non esaminati o non accolti dalla Commissione di appello. La tutela giurisdizionale ordinaria non è esclusa dalla previsione del rimedio speciale interno.

Cosa accade se il ricorso in appello viene accolto dopo che l'ammonizione è già iniziata?

L'annullamento dell'ordinanza di ammonizione ha effetto ex tunc: il provvedimento viene meno retroattivamente. Tuttavia, il periodo di ammonizione già subito non può essere 'restituito'. Il soggetto potrà eventualmente chiedere il risarcimento dei danni per l'esecuzione di un atto amministrativo illegittimo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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