← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 171 TULPS stabilisce le prescrizioni speciali che la Commissione di ammonizione impone alla persona diffamata ai sensi dell'art. 165 TULPS.
  • L'ammonito deve vivere onestamente, rispettare le leggi e non dare ragione a sospetti nella propria condotta quotidiana.
  • È obbligato a non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.
  • Le prescrizioni sono contenute nell'ordinanza di ammonizione e si aggiungono agli obblighi comportamentali generali previsti dagli artt. 170 e 172.
  • L'inosservanza espone l'ammonito alle sanzioni penali dell'art. 174 (arresto da tre mesi a un anno).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 171 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la Commissione prescrive ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

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Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 171 TULPS si occupa di una categoria soggettiva distinta rispetto a quella dell'art. 170: la persona «diffamata» ai sensi dell'art. 165. La nozione di «diffamato» nel TULPS non coincide con quella penalistica (reato di diffamazione ex art. 595 c.p.), ma indica il soggetto sul quale grava una cattiva fama pubblica, una reputazione compromessa per pregressi comportamenti illeciti o immorali, pur in assenza di una condanna definitiva. Si tratta, in sostanza, di chi è comunemente ritenuto poco affidabile dal punto di vista dell'osservanza delle regole sociali e giuridiche.

Contenuto delle prescrizioni

Le prescrizioni che la Commissione è tenuta a inserire nell'ordinanza per la persona diffamata sono di natura prevalentemente comportamentale e morale: vivere onestamente, rispettare le leggi, non dare ragione a sospetti. Si tratta di obblighi di condotta a contenuto generico, caratteristici della tradizione di polizia preventiva di stampo ottocentesco, che in un'ottica moderna presentano profili di vaghezza. A questi si affianca un obbligo più preciso e controllabile: l'obbligo di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, il quale consente un monitoraggio continuo degli spostamenti dell'ammonito.

Rapporti con l'art. 170 e l'art. 172

Il TULPS articola le prescrizioni dell'ammonizione in modo differenziato a seconda della categoria del destinatario. L'art. 170 si riferisce a oziosi, vagabondi e sospetti viventi di reati (con facoltà di prescrivere anche ulteriori obblighi per i soggetti pericolosi socialmente o politicamente). L'art. 171 si concentra sul diffamato, con prescrizioni di tenore più «morale». L'art. 172 completa il quadro con una serie di divieti comuni a tutti gli ammoniti (niente armi, no osterie, no pregiudicati come frequentazioni, rispetto degli orari). Le tre disposizioni vanno lette in combinato: l'ammonito diffamato è soggetto non solo alle prescrizioni dell'art. 171 ma anche ai divieti trasversali dell'art. 172.

Profili critici: vaghezza e legalità

L'obbligo di «vivere onestamente» e «non dare ragione a sospetti» è tra i contenuti normativi più indeterminati del TULPS. Non è possibile definire in anticipo con precisione quale comportamento integri la violazione di queste prescrizioni, il che pone seri dubbi di compatibilità con il principio di tassatività delle norme che incidono sulla libertà personale (art. 13 Cost.) e con il canone della prevedibilità della sanzione penale (art. 7 CEDU). La dottrina e la giurisprudenza più recenti tendono a interpretare restrittivamente queste clausole generali, richiedendo che la violazione consista in una condotta oggettivamente identificabile e documentabile.

Profili pratici

In pratica, le autorità di pubblica sicurezza utilizzano queste prescrizioni come strumento di monitoraggio: l'ammonito che si allontana dalla dimora senza avviso è facilmente documentabile (assenza dal domicilio dichiarato, ripreso in altra città, ecc.) e ciò fornisce la prova dell'inosservanza necessaria per l'applicazione della sanzione penale ex art. 174. Le prescrizioni di condotta più vaghe (vivere onestamente, non dare ragione a sospetti) vengono di regola invocate solo in presenza di episodi concreti che depongano per un'ulteriore escalation della pericolosità, eventualmente ai fini della proposta di misure di prevenzione più incisive davanti al tribunale ordinario.

Casi pratici

Caso 1: Diffamato con obbligo di comunicare gli spostamenti

Tizio, ritenuto diffamato ai sensi dell'art. 165 TULPS per la sua cattiva fama nel quartiere, è sottoposto ad ammonizione con le prescrizioni dell'art. 171: deve vivere onestamente, rispettare le leggi e comunicare preventivamente al commissariato ogni suo allontanamento dalla dimora. Qualche mese dopo, Tizio si assenta per due giorni per recarsi in un'altra città senza darne avviso all'autorità. Il fatto viene accertato dai carabinieri: Tizio è denunciato per inosservanza delle prescrizioni ai sensi dell'art. 174 TULPS.

Caso 2: Valutazione del rispetto delle prescrizioni comportamentali

Caia è stata ammonita come persona diffamata con l'obbligo di non dare ragione a sospetti. Dopo qualche mese, viene segnalata dai vicini per frequenti visite notturne di persone con precedenti penali. L'autorità di pubblica sicurezza apre un fascicolo e valuta se tali frequentazioni integrino la violazione della prescrizione. La Commissione, su proposta del questore, considera di modificare l'ordinanza ai sensi dell'art. 173 aggiungendo il divieto esplicito di intrattenere rapporti con soggetti pregiudicati, così rendendo più preciso e azionabile il contenuto dell'obbligo.

Caso 3: Ammonizione e successiva misura di prevenzione

Sempronio, diffamato e ammonito con prescrizioni ex art. 171, continua a frequentare ambienti criminali nonostante gli obblighi di condotta. A seguito di ripetute segnalazioni, il questore non si limita a proporre la modifica delle prescrizioni davanti alla Commissione TULPS, ma avvia il procedimento per l'applicazione della sorveglianza speciale davanti al tribunale ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). L'ammonizione TULPS viene così di fatto assorbita dalla misura di prevenzione più incisiva, con garanzie procedurali più ampie per Sempronio (contraddittorio, difesa tecnica, ricorso in Cassazione).

Domande frequenti

Chi è la persona 'diffamata' ai sensi dell'art. 165 TULPS?

È il soggetto che gode di cattiva fama pubblica per pregressi comportamenti illeciti o immorali, anche in assenza di una condanna penale definitiva. La nozione è distinta dal reato di diffamazione penale.

Quali prescrizioni impone la Commissione alla persona diffamata?

La Commissione prescrive di vivere onestamente, rispettare le leggi, non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'art. 171 si applica da solo o in combinato con altre norme?

Va letto in combinato con gli artt. 170 e 172: l'ammonito diffamato è soggetto anche ai divieti trasversali dell'art. 172 (armi, osterie, pregiudicati, orari di rientro).

Cosa succede se l'ammonito si allontana dalla dimora senza avviso?

Integra l'inosservanza delle prescrizioni punita dall'art. 174 TULPS con l'arresto da tre mesi a un anno.

Le prescrizioni dell'ammonizione possono evolversi nel tempo?

Sì. L'art. 173 consente alla Commissione di modificarle, sospenderle o revocarle. Se la pericolosità del soggetto si aggrava, il questore può proporre misure di prevenzione più incisive davanti al tribunale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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