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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2754 c.c. Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione

In vigore dal 19/04/1942

Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.

In sintesi

  • Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per contributi dovuti a enti previdenziali e assistenziali per forme di tutela diverse dall'IVS (es. malattia, maternità, disoccupazione, CIG).
  • Rientrano nel privilegio anche gli accessori (interessi, sanzioni) relativi ai contributi di cui all'art. 2754 c.c. e a quelli IVS (art. 2753 c.c.), ma limitatamente al 50% del loro ammontare.
  • Il privilegio si applica ai crediti di tutti gli enti che gestiscono forme di tutela previdenziale e assistenziale non incluse nell'art. 2753 c.c.

Commento all'art. 2754 c.c., Contributi per altre forme di assicurazione e accessori

L'art. 2754 c.c. completa il quadro dei privilegi previdenziali estendendo la protezione ai crediti contributivi per le forme di tutela diverse dall'IVS (già disciplinate dall'art. 2753 c.c.) e regolando il trattamento degli accessori dei crediti contributivi in genere.

Contributi per forme diverse dall'IVS

Rientrano nel privilegio i crediti per contributi dovuti agli enti gestori di assicurazioni obbligatorie come: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), indennità di malattia e maternità, cassa integrazione guadagni (CIG), assicurazione contro la disoccupazione, contributi a fondi di previdenza complementare obbligatori, e altri istituti assistenziali previsti dalla legge.

Il trattamento degli accessori: il limite del 50%

La norma contiene una disposizione di notevole importanza pratica: gli accessori, cioè interessi, sanzioni civili e somme aggiuntive, dei crediti contributivi (sia IVS ai sensi dell'art. 2753 c.c. sia quelli di cui al presente articolo) godono del privilegio solo per il 50% del loro ammontare. La restante metà è quindi chirografaria. Questa regola di dimezzamento evita che il privilegio previdenziale si estenda in modo eccessivo a discapito degli altri creditori, bilanciando la tutela dell'erario previdenziale con quella degli altri creditori.

Rilevanza nelle procedure concorsuali

Nelle procedure disciplinate dal D.Lgs. 14/2019 (CCII), il piano di concordato preventivo deve distinguere con precisione la quota privilegiata (100% del capitale contributivo + 50% degli accessori) dalla quota chirografaria (50% degli accessori). La corretta qualificazione incide sull'ammissibilità del piano e sul voto dei creditori nelle classi.

Domande frequenti

Quali enti beneficiano del privilegio dell'art. 2754 c.c.?

Gli enti e istituti che gestiscono forme di previdenza e assistenza diverse dall'IVS: INAIL per infortuni e malattie professionali, enti per malattia, maternità, disoccupazione, CIG e simili.

Gli interessi sui contributi omessi sono interamente privilegiati?

No. Gli accessori (interessi e sanzioni) dei contributi IVS e non-IVS sono privilegiati solo al 50%; il restante 50% è chirografario, secondo quanto stabilisce espressamente l'art. 2754 c.c.

Qual è la differenza tra art. 2753 e art. 2754 c.c.?

L'art. 2753 c.c. copre i contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti); l'art. 2754 c.c. copre tutte le altre forme di previdenza e assistenza obbligatoria e disciplina il privilegio sugli accessori di entrambe le categorie.

Come si calcola la quota privilegiata degli accessori contributivi nel concordato?

Il piano concordatario deve indicare il 50% degli accessori come credito privilegiato (da soddisfare al pari del capitale) e il restante 50% come chirografario, soggetto all'eventuale falcidia concordataria.

Il privilegio dell'art. 2754 c.c. si applica anche ai contributi a fondi di previdenza complementare?

Sì, se il fondo gestisce forme di tutela previdenziale obbligatoria. I fondi di previdenza complementare volontaria potrebbero invece non rientrare nel privilegio in quanto non obbligatori per legge.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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