Testo dell'articoloVigente
Art. 2352 c.c. Pegno e usufrutto di azioni
In vigore
Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode. Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2442, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione. Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l’usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto. Se l’usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell’articolo 2347. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2352 c.c. risolve il conflitto di interessi che emerge quando i diritti incorporati nell'azione si scindono tra il titolare formale (il socio) e il soggetto che ha acquisito sul titolo un diritto reale limitato. Il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, avendo un interesse diretto al valore dell'azione e alla gestione dell'impresa che lo genera, ottengono il diritto di voto come strumento di tutela del proprio investimento. Al contrario, il diritto di opzione resta al socio perché l'esercizio richiede un esborso di denaro che ricade sul suo patrimonio, non su quello del titolare del diritto reale. Il bilanciamento tra le posizioni soggettive coinvolte è assicurato dalla previsione di diritti residuali a ciascuna delle parti e dalla regola della cedibilità del diritto di opzione non esercitato, che tutela economicamente il socio.
Analisi
Il primo comma attribuisce il voto al creditore pignoratizio (colui che ha ricevuto le azioni in garanzia di un credito) e all'usufruttuario (colui che ha il diritto di godimento temporaneo sulle azioni), salvo diversa convenzione. La derogabilità convenzionale consente alle parti di mantenere il voto in capo al socio, configurazione preferita nelle operazioni di finanziamento in cui il pegno è prestato senza trasferire il controllo. In caso di sequestro giudiziario o conservativo, il diritto di voto passa al custode, figura neutrale che esercita il voto nell'interesse della conservazione del bene. Il terzo e quarto comma disciplinano il diritto di opzione: appartiene sempre al socio, che deve provvedere al versamento almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, e se gli altri soci non acquistano il diritto, esso è venduto a mezzo di banca o intermediario autorizzato. Il quinto comma estende automaticamente il vincolo di pegno, usufrutto o sequestro alle nuove azioni emesse per effetto dell'aumento gratuito ex art. 2442 c.c., per evitare che la capitalizzazione di riserve riduca il valore economico della garanzia. I commi sesto e settimo disciplinano i versamenti dovuti sulle azioni vincolate. L'ultimo comma chiarisce che i diritti amministrativi residuali (es. diritto di informazione, ispezione) spettano sia al socio sia al titolare del diritto reale, nel caso di pegno/usufrutto; nel sequestro, al custode.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che sulle azioni vengono costituiti diritti reali limitati: pegno a garanzia di finanziamenti (frequente nelle operazioni di leveraged buyout e nelle concessioni di credito bancario con garanzia azionaria), usufrutto a favore del coniuge o di un ascendente nell'ambito di operazioni di passaggio generazionale, sequestro conservativo o giudiziario disposto in sede cautelare. È particolarmente rilevante nelle contestazioni ereditarie, quando le azioni vengono sequestrate in pendenza di una lite tra eredi.
Connessioni
L'art. 2352 c.c. si coordina con l'art. 2347 c.c. (comproprietà di azioni), l'art. 2441 c.c. (diritto di opzione in caso di aumento di capitale), l'art. 2442 c.c. (aumento gratuito tramite riserve), l'art. 2793 c.c. (pegno di crediti e titoli), gli artt. 671 e ss. c.p.c. (sequestro conservativo). Per i titoli dematerializzati, la costituzione del pegno segue le regole del D.Lgs. 213/1998 e del Regolamento Consob, che prevedono la registrazione del vincolo presso il depositario centrale (Monte Titoli). Il profilo fiscale del trasferimento del diritto di voto all'usufruttuario è trattato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate in materia di imposte di registro e donazione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ottiene un finanziamento bancario e costituisce in pegno il 30% delle azioni della propria S.p.A. a favore della banca creditrice. Le parti convengono per iscritto che il diritto di voto resta in capo a Tizio, derogando alla regola legale del primo comma dell'art. 2352 c.c. Alla successiva assemblea per l'approvazione del bilancio, Tizio esercita il voto su tutte le sue azioni, incluse quelle gravate da pegno, in forza dell'accordo contrattuale.
Caso 2: Caio cede l'usufrutto sulle azioni della S.p.A
di famiglia a Sempronio, padre ormai in pensione, nell'ambito di un patto di famiglia. Sempronio acquisisce il diritto di voto e partecipa all'assemblea, mentre Caio mantiene la nuda proprietà e il diritto di opzione in caso di aumento di capitale. Quando la società delibera un aumento di capitale a pagamento, Caio riceve l'avviso e deve versare le somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza. Non avendo la liquidità, vende il diritto di opzione tramite un intermediario bancario autorizzato, incassando il relativo corrispettivo di mercato.
Domande frequenti
Chi vota in assemblea se le azioni sono date in pegno?
Di regola, il creditore pignoratizio. Tuttavia, le parti possono convenire diversamente, attribuendo il voto al socio che ha costituito il pegno. In assenza di accordo scritto, vale la regola legale che attribuisce il voto al creditore pignoratizio.
L'usufruttuario delle azioni ha diritto anche ai dividendi?
Sì. I dividendi distribuiti durante il periodo dell'usufrutto spettano all'usufruttuario, in quanto frutti civili del bene. La quota di liquidazione in caso di scioglimento spetta invece al nudo proprietario (socio), come parte del valore capitale.
Cosa succede al diritto di opzione se le azioni sono in usufrutto?
Il diritto di opzione spetta al socio (nudo proprietario). Se il socio non versa le somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza e gli altri soci non acquistano il diritto, esso viene venduto tramite intermediario bancario e il ricavato va al socio.
Il pegno si estende automaticamente alle nuove azioni emesse in un aumento gratuito?
Sì. L'art. 2352, quinto comma, c.c. prevede che in caso di aumento di capitale ex art. 2442 c.c. (tramite imputazione di riserve), il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono automaticamente alle nuove azioni emesse, senza necessità di un nuovo atto costitutivo del vincolo.
Chi esercita i diritti amministrativi diversi dal voto in caso di sequestro?
Il custode nominato dal giudice. A differenza del pegno e dell'usufrutto (dove i diritti amministrativi residuali spettano sia al socio sia al titolare del diritto reale), nel sequestro tutti i diritti amministrativi vengono accentrati in capo al custode, che li esercita nell'interesse della conservazione del bene.