Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2323 c.c. – Cause di scioglimento

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell’art. 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, semprechè nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

In sintesi

  • La s.a.s. si scioglie se vengono meno tutti gli accomandatari o tutti gli accomandanti, salvo che entro sei mesi sia sostituito il socio mancante.
  • Se mancano tutti gli accomandatari, gli accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione durante il semestre.
  • L'amministratore provvisorio non acquisisce la qualità di socio accomandatario e la sua nomina non incide sulla causa di scioglimento in corso.
  • Si applicano altresì le cause di scioglimento ordinarie previste per le società di persone dall'art. 2308 c.c.
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Ratio

L'articolo 2323 c.c. introduce cause di scioglimento specifiche della società in accomandita semplice, che si aggiungono a quelle generali delle società di persone previste dall'art. 2308 c.c. La norma riflette la struttura dualistica della s.a.s., nella quale la coesistenza di soci accomandatari, responsabili illimitatamente e solidalmente e aventi la gestione esclusiva, e soci accomandanti, responsabili nei limiti della quota, è un elemento essenziale del tipo sociale. Il venir meno di una delle due categorie di soci determina la perdita di quella dualità strutturale che caratterizza e distingue la s.a.s. dalle altre forme societarie, rendendo necessario o il ripristino della pluricategorialità entro il termine di legge o lo scioglimento.

Analisi

La causa di scioglimento si realizza quando rimangono soltanto soci accomandanti o soltanto soci accomandatari. Il termine di sei mesi per la sostituzione decorre dal momento in cui si verifica la situazione di unicategorialità: morte, recesso, esclusione o altra causa che provochi il venir meno dell'intera categoria. Durante tale semestre la società non si scioglie automaticamente ed è pienamente operativa. Se mancano tutti gli accomandatari, la gestione verrebbe lasciata senza amministratori legittimati: per colmare questo vuoto, la norma consente agli accomandanti di nominare un amministratore provvisorio. Questa figura, pur svolgendo funzioni gestorie, non diventa socio accomandatario: la sua attività è limitata agli atti di ordinaria amministrazione e cessa con il ripristino della categoria degli accomandatari o con lo scioglimento della società. La responsabilità dell'amministratore provvisorio rimane quella propria del mandatario.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che, per qualsiasi causa, tutti i soci di una delle due categorie vengano meno: decesso senza eredi che subentrano, recesso, esclusione, cessione a soci dell'altra categoria della totalità delle quote. Non si applica invece quando residua almeno un socio per ciascuna categoria. Il meccanismo dell'amministratore provvisorio scatta solo nell'ipotesi in cui siano venuti meno tutti gli accomandatari, non anche nell'ipotesi inversa (assenza di accomandanti), poiché in quel caso la gestione ordinaria può continuare a cura degli accomandatari rimasti. Decorso inutilmente il semestre senza sostituzione, si apre la procedura di liquidazione.

Connessioni

L'art. 2323 c.c. si collega all'art. 2308 c.c. sulle cause generali di scioglimento delle società di persone, che si applicano in via principale anche alla s.a.s. È correlato all'art. 2318 c.c. sulla responsabilità degli accomandatari e all'art. 2320 c.c. che vieta agli accomandanti di compiere atti di amministrazione. Rilevante anche il riferimento all'art. 2312 c.c. sulla liquidazione della società in nome collettivo, applicabile in via analogica. In caso di scioglimento, si apre la fase di liquidazione disciplinata dagli artt. 2309-2312 c.c. richiamati dall'art. 2324 c.c. per quanto riguarda i diritti dei creditori.

Casi pratici

Caso 1: La s.a.s

Tizio & Caio ha due soci: Tizio come accomandatario e Caio come accomandante. Tizio decede e i suoi eredi non intendono subentrare nella società. Viene meno l'unico accomandatario: la società entra nella fase di rischio scioglimento. Caio ha sei mesi per trovare un nuovo accomandatario. Nel frattempo può nominare Sempronio come amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione, senza che Sempronio assuma la qualità di accomandatario.

Caso 2: La s.a.s

Alfa & C. ha tre soci accomandanti (Caio, Mevio e Filano) e un solo accomandatario (Tizio). Tizio recede dalla società. I tre accomandanti nominano Sempronio come amministratore provvisorio per garantire la continuità operativa. Entro sei mesi i soci trovano un nuovo accomandatario e lo iscrivono nel registro delle imprese: la causa di scioglimento è rimossa e la società prosegue regolarmente la propria attività.

Caso 3: Nella s.a.s

Beta & Figli sono presenti due accomandatari (Tizio e Caio) e un unico accomandante (Sempronio). Sempronio muore senza eredi e i due accomandatari non trovano nuovi accomandanti entro il termine di sei mesi. Decorso inutilmente il semestre, la società si scioglie per carenza della categoria degli accomandanti e si apre la liquidazione.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si deve sostituire il socio venuto meno nella s.a.s.?

Entro sei mesi dal momento in cui si è verificata la mancanza. Se nel termine non viene inserito un nuovo socio della categoria mancante, la società si scioglie e si apre la liquidazione.

Chi può essere nominato amministratore provvisorio nella s.a.s.?

Qualsiasi persona fisica o giuridica, non necessariamente un socio. La nomina compete agli accomandanti ed è valida solo quando siano venuti meno tutti gli accomandatari. L'amministratore provvisorio non diventa socio e può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

L'amministratore provvisorio risponde personalmente dei debiti sociali?

L'amministratore provvisorio non assume la qualità di accomandatario e quindi non risponde illimitatamente dei debiti sociali come tale. Risponde tuttavia a titolo personale degli atti compiuti in eccesso rispetto all'ordinaria amministrazione o in violazione del mandato ricevuto.

Cosa succede se rimangono solo accomandatari nella s.a.s.?

Anche in questo caso si apre il termine semestrale per la sostituzione. A differenza dell'ipotesi inversa, non è prevista la figura dell'amministratore provvisorio, poiché la gestione ordinaria può continuare ad opera degli accomandatari rimasti.

L'art. 2323 c.c. si applica anche alla s.a.p.a.?

No direttamente. La società in accomandita per azioni è disciplinata dagli artt. 2452-2461 c.c., che prevedono una propria regolamentazione delle cause di scioglimento. Tuttavia alcune soluzioni interpretative della s.a.s. possono offrire spunti analogici per la s.a.p.a.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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