Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 70 bis T.U.B. – Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

In vigore dal 27/06/2015 al 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

Soppresso dal 16/11/2015 da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia puo’ disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilita’ in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all’articolo 76 e l’amministrazione straordinaria della banca di cui all’articolo 70, secondo le modalita’ e con gli effetti previsti dal presente titolo.”

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In sintesi

  • Potere della Banca d'Italia di rimuovere collettivamente tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche.
  • Presupposti: ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 70, comma 1, lett. a) TUB (irregolarità o violazioni di eccezionale gravità).
  • Il provvedimento fissa la decorrenza e la Banca d'Italia convoca l'assemblea per il rinnovo degli organi.
  • Misura oggi soppressa: in vigore solo dal 27/06/2015 al 16/11/2015, sostituita dalla disciplina BRRD recepita con D.Lgs. 181/2015.
  • Fatta salva in ogni momento la possibilità di disporre gestione provvisoria (art. 76) o amministrazione straordinaria (art. 70).
Indice dei contenuti

Art. 70-bis TUB, Rimozione collettiva degli organi: inquadramento e ratio

L'art. 70-bis TUB, introdotto dal D.Lgs. 72/2015 in recepimento della direttiva CRD IV, aveva una vita brevissima: in vigore solo dal 27 giugno al 16 novembre 2015, fu soppresso dal D.Lgs. 181/2015 che ha recepito la direttiva BRRD (Dir. 2014/59/UE). La norma colmava un vuoto di medio range tra la misura individuale di rimozione (art. 70) e l'amministrazione straordinaria: consentiva alla Banca d'Italia di rimuovere collettivamente tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo senza dovere aprire la procedura concorsuale straordinaria.

Presupposti applicativi

I presupposti erano quelli dell'art. 70, comma 1, lett. a) TUB: irregolarità nell'amministrazione ovvero violazioni normative o statutarie di eccezionale gravità. La soglia era dunque elevata, non semplici inadempimenti ma condotte idonee a pregiudicare la sana e prudente gestione. Il comma 4 dell'art. 70 trovava applicazione anche alla rimozione collettiva, garantendo continuità operativa nella fase di transizione.

Procedura: provvedimento e rinnovo assembleare

Il provvedimento della Banca d'Italia indicava la data di decorrenza della rimozione. Immediatamente dopo, l'Autorità di vigilanza convocava essa stessa l'assemblea dei soci per procedere al rinnovo degli organi. Questo meccanismo, insolito nel panorama privatistico italiano, rifletteva l'urgenza tipica delle situazioni di crisi: attendere i normali iter assembleari avrebbe vanificato l'intervento.

Rapporto con le altre misure di crisi

La norma esplicitava che la rimozione collettiva non consumava il potere della Banca d'Italia di disporre, in qualsiasi momento, la gestione provvisoria ex art. 76 TUB o l'amministrazione straordinaria ex art. 70 TUB. Si trattava quindi di una misura graduata, meno invasiva dell'amministrazione straordinaria, più incisiva della rimozione individuale, coerente con il principio di proporzionalità che permea tutta la supervisione bancaria europea.

Soppressione e disciplina vigente

Con il D.Lgs. 181/2015 (che recepisce la BRRD), l'art. 70-bis è stato abrogato e il suo spazio è stato assorbito dal titolo IV-bis TUB dedicato al risanamento e alla risoluzione delle banche. Gli strumenti di intervento precoce (artt. 69-octiesdecies e ss. TUB, in recepimento degli artt. 27-30 BRRD) includono oggi poteri ben più articolati: sostituzione dei dirigenti, convocazione di assemblee, modifica dei piani di risanamento. La soppressione dell'art. 70-bis non ha quindi creato lacune, ma ha consegnato la materia a un quadro armonizzato a livello europeo, con Banca d'Italia e BCE che operano in seno al Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM).

Rilevanza pratica residua

Nonostante la soppressione, la norma conserva rilevanza ermeneutica: consente di ricostruire l'evoluzione del sistema italiano di gestione delle crisi bancarie e di comprendere le scelte del legislatore delegato nel 2015. Eventuali contenziosi relativi a provvedimenti adottati nel breve periodo di vigenza (giugno-novembre 2015) continuano a essere regolati dalla norma soppressa, applicabile ratione temporis.

Prassi e linee guida

Domande frequenti

Qual era la differenza tra la rimozione collettiva ex art. 70-bis e l'amministrazione straordinaria?

La rimozione collettiva era una misura intermedia: incideva sulla composizione degli organi senza privare la banca della propria autonomia gestionale. L'amministrazione straordinaria (art. 70 TUB) comporta invece la sostituzione integrale della governance con commissari nominati dalla Banca d'Italia e la sospensione dei poteri assembleari.

Perché l'art. 70-bis TUB è stato soppresso così rapidamente?

Il D.Lgs. 181/2015 ha recepito la direttiva BRRD (Dir. 2014/59/UE) e il regolamento SRM (Reg. UE 806/2014), introducendo un sistema organico di intervento precoce e risoluzione. La norma è stata assorbita da questo quadro più completo, che prevede misure graduate, armonizzate a livello europeo e applicate in coordinamento con BCE e SRB.

Chi convocava l'assemblea per il rinnovo degli organi rimossi?

Spettava alla Banca d'Italia convocare direttamente l'assemblea dei soci per il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo, derogando così alle ordinarie regole civilistiche sulla convocazione assembleare (artt. 2366-2369 c.c.).

La rimozione collettiva impediva di aprire successivamente l'amministrazione straordinaria?

No. Il comma 3 dell'art. 70-bis TUB precisava espressamente che restava salva la possibilità di disporre in qualsiasi momento la gestione provvisoria (art. 76 TUB) o l'amministrazione straordinaria (art. 70 TUB), con i relativi effetti.

A quali norme si applicava il rimando al comma 4 dell'art. 70 TUB?

Il comma 4 dell'art. 70 TUB regola gli effetti del provvedimento sul personale bancario, la continuità dei contratti e la responsabilità dei soggetti rimossi. Il rimando garantiva che anche nella rimozione collettiva si applicassero le stesse tutele e garanzie previste per la rimozione individuale.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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