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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Cosa disciplina: la cooperazione tra uffici doganali, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e uffici dell'IVA, per i controlli legati alle operazioni doganali e alle imprese soggette a vigilanza fiscale specifica.
  • Cooperazione doganale (comma 1): gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 T.U.IVA (storico, oggi confluito nelle sanzioni del D.Lgs. 471/1997) e ne riferiscono ai competenti uffici dell'IVA.
  • Rinvio alla legge doganale: per le controversie relative alla qualità e alla quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale (oggi Codice Doganale dell'Unione, Reg. UE 952/2013, e disciplina nazionale di attuazione).
  • Cooperazione UTIF/imposte di fabbricazione (comma 2): gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF, oggi confluiti nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) cooperano con gli uffici IVA per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla loro vigilanza.
  • Settori interessati: in particolare distillerie, oleifici, zuccherifici, depositi fiscali di alcoli e oli minerali, settori del tabacco, manifatture sottoposte a regime di accisa con vigilanza tecnica permanente.
  • Vigenza: norma in vigore dal 31/12/1980 nella formulazione modificata dall'art. 22 del D.P.R. 30/12/1980 n. 897; rilettura sistematica imposta dalla riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria (D.Lgs. 300/1999, fusione UTIF-Dogane nel 2001, creazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2012).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 64 T.U.IVA – Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

In vigore dal 31/12/1980

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1980 n. 897 Articolo 22

“Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l’accertamento delle
violazioni di cui al quinto comma dell’art. 46 e ne riferiscono ai
competenti uffici dell’I.V.A. Per le controversie relative alla qualita’ e
quantita’ dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.
Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici
dell’imposta sul valore aggiunto per l’accertamento dell’imposta dovuta
dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza
degli uffici stessi.”

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Commento

L'articolo 64 nel sistema integrato dei controlli IVA-Dogane-Accise

L'articolo 64 T.U.IVA, nella sua formulazione vigente dal 31 dicembre 1980 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 22 del D.P.R. 30/12/1980 n. 897, costituisce il pendant dell'art. 63 sul versante delle amministrazioni doganali e delle imposte di fabbricazione. Mentre l'art. 63 disegna la cooperazione GdF-Agenzia Entrate, l'art. 64 articola la cooperazione tra gli uffici dell'IVA e gli uffici doganali, da un lato, e gli ex Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione (UTIF), dall'altro. La norma si è dovuta confrontare con la profonda riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria italiana avvenuta dal 1999-2001 in poi, che ha portato alla nascita dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.M.) come soggetto unitario competente per dogane, accise e giochi.

La cooperazione doganale: il punto di intersezione IVA-Dogane

Il primo comma dell'art. 64 prevede che gli uffici doganali (oggi A.D.M.) eseguano i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 T.U.IVA, disposizione storicamente dedicata alle sanzioni in materia di esportazioni e dichiarazioni doganali, oggi sostanzialmente confluita nel sistema sanzionatorio unitario del D.Lgs. 471/1997 (artt. 1-7) e nelle disposizioni del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) per la parte transfrontaliera. Il riferimento testuale al «quinto comma dell'art. 46» va quindi letto come rinvio dinamico al sistema sanzionatorio vigente, integrato dalla disciplina UE.

L'intersezione IVA-Dogane è di particolare rilevanza pratica nelle operazioni di importazione, dove l'IVA all'importazione (assolta in dogana ai sensi dell'art. 70 T.U.IVA) si raccorda con i dazi doganali e le altre imposte indirette, e nelle esportazioni (regime di non imponibilità ex art. 8 T.U.IVA), dove i controlli doganali sull'effettiva uscita dei beni dal territorio UE sono essenziali per la corretta applicazione del regime di esonero. La digitalizzazione delle procedure doganali, con il sistema AIDA dell'A.D.M. e il raccordo con il VIES (Validation of intra-EU VAT numbers), ha trasformato in modo radicale questi controlli, rendendoli prevalentemente automatizzati e integrati a livello UE.

Il rinvio alla legge doganale per le controversie su qualità e quantità

L'ultima parte del primo comma stabilisce che per le controversie relative alla qualità e alla quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale. È un rinvio sistematico di rilievo: nel processo di accertamento IVA all'importazione (es. contestazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria, dell'origine), si applicano le procedure e le tutele del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) e del Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia Doganale (D.P.R. 23/01/1973 n. 43 e successive modifiche). Le controversie possono coinvolgere sia profili amministrativi (rettifica dei dazi e dell'IVA da parte dell'A.D.M.) sia profili contenziosi davanti alla giurisdizione tributaria o, in alcuni casi, davanti alla giurisdizione UE per questioni di interpretazione del CDU.

La cooperazione UTIF e i settori a vigilanza permanente

Il secondo comma dell'art. 64 codifica la cooperazione degli ex Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione (UTIF) con gli uffici IVA per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla loro vigilanza. Si tratta di una specifica categoria di soggetti passivi IVA che operano in settori a particolare rischio fiscale e quindi soggetti a un controllo tecnico-permanente da parte dell'amministrazione: distillerie (produzione di alcole etilico, distillati e liquori); oleifici (produzione di oli combustibili); zuccherifici e industrie del tabacco; depositi fiscali di alcoli e oli minerali ex D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise); manifatture assoggettate a regimi speciali con presenza di personale tecnico fiscale.

Il modello di vigilanza tecnica permanente è caratterizzato dalla presenza fisica continuativa di personale dell'amministrazione presso lo stabilimento, con poteri di controllo sulle quantità prodotte, sui registri di magazzino, sulle giacenze, sui movimenti in entrata e uscita. La cooperazione con gli uffici IVA è naturale conseguenza di questa presenza: i dati raccolti dalla vigilanza tecnica costituiscono base informativa per l'accertamento IVA sulle operazioni dell'impresa, in coordinamento con la fiscalità sostantiva (accise + IVA).

Il riassetto istituzionale: dall'UTIF all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Dal 2001 gli UTIF sono stati formalmente assorbiti nell'Agenzia delle Dogane, e dal 2012 l'amministrazione è confluita nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.M.), istituita dall'art. 23-quater del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, che riunisce competenze su dogane, accise e monopoli (giochi). Il riferimento testuale dell'art. 64 agli «uffici tecnici delle imposte di fabbricazione» va quindi letto in senso evolutivo: la cooperazione con gli uffici IVA è oggi assicurata dalle articolazioni dell'A.D.M., che mantengono le funzioni di vigilanza tecnica permanente sui settori produttivi rilevanti.

La riorganizzazione ha portato anche un rafforzamento sistematico dei raccordi informativi tra A.D.M. e Agenzia delle Entrate: condivisione delle banche dati, scambio di informazioni in tempo reale sulle operazioni di importazione/esportazione, coordinamento delle attività di analisi del rischio. La piena digitalizzazione del sistema doganale italiano, completata negli anni 2010 con AIDA e con il sistema unitario UE NCTS per il transito, ha reso questi raccordi automatizzati per la maggior parte delle operazioni ordinarie.

Le accise e l'IVA: una doppia fiscalità integrata

I settori sottoposti a vigilanza tecnica permanente sono caratterizzati da una doppia fiscalità integrata: l'accisa (imposta indiretta sulla fabbricazione/commercializzazione di prodotti specifici, regolata dal Testo Unico delle Accise, D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e successive modifiche) e l'IVA, che si applica al prezzo di vendita comprensivo dell'accisa stessa (l'accisa concorre alla base imponibile IVA). Questo schema rende cruciale il coordinamento dei controlli: le verifiche sulla produzione di beni soggetti ad accisa hanno conseguenze dirette sull'imponibile IVA, e viceversa.

Il sistema italiano delle accise è strettamente armonizzato a livello UE dalle direttive 2008/118/CE e 2020/262/UE (recepite con i D.Lgs. 48/2010 e 180/2021), che disciplinano la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo (sistema EMCS, Excise Movement and Control System). La cooperazione tra autorità doganali europee e l'autorità italiana A.D.M. assicura la tracciabilità transfrontaliera dei prodotti accisi, fondamentale anche per i controlli IVA sulle operazioni intra-UE.

Profili pratici per la consulenza alle imprese del settore

Per il consulente che assiste imprese nei settori a vigilanza tecnica permanente o operatori ad alto volume di operazioni doganali, l'art. 64 e il sistema cooperativo sotteso impongono una specifica attenzione. Prima: compliance integrata accise-IVA-dogane. Per distillerie, depositi fiscali, oleifici, manifatture del tabacco, la gestione fiscale richiede competenze trasversali su accise (D.Lgs. 504/1995), IVA (DPR 633/1972), dogane (CDU + DPR 43/1973), in costante coordinamento. La presenza di personale tecnico fiscale sul posto richiede una gestione documentale particolarmente rigorosa, perché i dati di vigilanza sono immediatamente disponibili a fini accertativi. Seconda: controlli IVA all'importazione. Le imprese importatrici devono presidiare con cura il valore dichiarato in dogana, la classificazione tariffaria, l'origine dei beni: discrepanze rilevate dall'A.D.M. si traducono in rettifiche IVA e dazi, con sanzioni doganali aggiuntive. Terza: esportazioni e regime di non imponibilità. Il regime ex art. 8 T.U.IVA (cessioni all'esportazione) è subordinato alla prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio UE, prova oggi prevalentemente fornita dal sistema digitale ECS (Export Control System) dell'A.D.M. La gestione corretta delle bollette di esportazione e dei controlli a campione delle dogane è essenziale per evitare rettifiche IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria sulle operazioni qualificate erroneamente come non imponibili.

Il futuro: la digitalizzazione e l'integrazione UE

Il sistema della cooperazione tra IVA, dogane e accise è oggi sempre più digitalizzato e integrato a livello UE. Il Single Window doganale UE (in fase di implementazione progressiva) mira a unificare in un'unica interfaccia tutte le procedure doganali, fiscali e di compliance amministrativa per gli operatori del commercio internazionale. La piattaforma italiana Single Window UE, Italia dell'A.D.M. è in linea con questa evoluzione. Per le imprese e i consulenti, ciò significa minore burocrazia formale ma maggior livello di tracciabilità automatizzata: i dati delle operazioni transfrontaliere sono in tempo reale a disposizione di tutte le amministrazioni interessate, riducendo gli spazi di errore o di evasione e richiedendo una compliance pre-operativa (non post-operativa) particolarmente accurata.

Domande frequenti

Quale ruolo svolgono gli uffici doganali nell'accertamento IVA?

L'articolo 64 prevede che gli uffici doganali eseguano i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'articolo 46 del DPR 633/1972 (violazioni in materia di operazioni intracomunitarie) e ne riferiscano ai competenti uffici IVA. La collaborazione e' funzionale al coordinamento tra controllo doganale e accertamento IVA.

Come si risolvono le controversie su qualità e quantita' dei beni importati?

Per le controversie relative alla qualità e alla quantita' dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale, oggi contenute nel D.Lgs. 26 settembre 2024 n. 141 (Testo unico delle disposizioni nazionali in materia doganale) e nel Codice doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013). Le controversie seguono quindi la disciplina speciale doganale.

Quale ruolo hanno gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione?

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) cooperano con gli uffici IVA per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla loro vigilanza. La collaborazione e' particolarmente importante per i settori soggetti ad accisa (alcolici, oli minerali, energia elettrica, tabacchi).

Perché e' importante questa collaborazione tra amministrazioni?

La collaborazione e' essenziale perché i controlli doganali e quelli relativi alle accise spesso fanno emergere elementi rilevanti anche ai fini IVA, soprattutto in operazioni di importazione, esportazione e movimentazione di prodotti soggetti a vigilanza fiscale. L'integrazione delle informazioni aumenta l'efficacia del controllo complessivo.

Come si articola oggi la cooperazione tra Agenzie fiscali?

Con la riorganizzazione del 2012 (D.L. 95/2012), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Agenzia delle Entrate hanno strutturato la cooperazione attraverso protocolli operativi, banche dati condivise (AIDA, SDI) e attività congiunte di controllo. Lo scambio di informazioni e' inoltre alla base dell'analisi del rischio per la selezione dei controlli.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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