Indice
- Norma soppressa dal 1° gennaio 2008: l'art. 32-bis del DPR 633/1972, vigente per un solo anno (01/01/2007 - 01/01/2008), introdusse il primo regime di franchigia IVA per i contribuenti di dimensioni minimissime.
- Soglia di accesso: volume d'affari non superiore a 7.000 euro nell'anno solare precedente per le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole o professionali, con esclusione dei soggetti che effettuavano cessioni all'esportazione.
- Effetti del regime: esonero totale dal versamento dell'IVA e da quasi tutti gli obblighi del decreto, salvo numerazione e conservazione delle fatture passive e comunicazione telematica dei corrispettivi.
- Caratteristica strutturale: divieto di rivalsa sull'IVA verso i clienti e divieto di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, il contribuente in franchigia era equiparato al consumatore finale ai fini dell'imposta.
- Soppressione e sostituzione: l'art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) lo abrogò introducendo il regime dei minimi, con soglia molto più alta (30.000 euro) e imposta sostitutiva del 5% (poi 20%) IRPEF/IRAP/IVA.
- Importanza storica: l'art. 32-bis è il «bisnonno» del regime forfettario L. 190/2014 oggi vigente, ne anticipa la logica della franchigia totale dall'IVA, pur con una soglia ridotta e una struttura più rudimentale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 32 bis T.U.IVA – Contribuenti minimi in franchigia. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l’art.37, comma 17, D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n.248.)
In vigore dal 01/01/2007 al 01/01/2008
Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 296 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2008 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
Nota:Ripristino”1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato
o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non
effettuare cessioni all’esportazione, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad
eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione
telematica dei corrispettivi. 2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a titolo
di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e i soggetti non
residenti. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del
presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto
direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
comunicazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attivita’ di cui all’articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida
per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo
di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
operata. La revoca e’ comunicata con le stesse modalita’ dell’opzione ed ha effetto dall’anno in corso.
8. L’applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se
il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta
dovuta per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis2 e’ versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
versamento del saldo a decorrere dall’anno nel quale e’ intervenuta la modifica. Il debito puo’ essere estinto anche mediante compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni
periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva. 9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta e’ applicata nei
modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si e’
ancora verificata l’esigibilita’. 10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall’articolo 30,
l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 e’ utilizzata in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano
la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni. 12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente
articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da
utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente e’ assoggettato alla disciplina di determinazione dell’imposta
sul valore aggiunto nei modi ordinari: a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta
superato uno dei limiti di cui al comma 1; b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari
dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso;
in tal caso sara’ dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto
alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. 15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita’ da osservare in occasione dell’opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del
presente articolo.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 32-bis del Testo Unico IVA (DPR 633/1972) è una di quelle norme dalla vita brevissima ma dalla rilevanza sistemica enorme: vigente per un solo anno solare (dal 1° gennaio 2007 al 1° gennaio 2008), soppressa dalla Finanziaria 2008 ancor prima di poter essere realmente sperimentata nella prassi, eppure rappresenta il primo esperimento italiano di regime di franchigia IVA pura per i piccoli contribuenti, ed è quindi il vero antenato genetico del regime forfettario L. 190/2014 che oggi disciplina circa due milioni di partite IVA in Italia. Studiarne la struttura è indispensabile per capire perché il legislatore italiano ha scelto, dopo decenni di sperimentazioni, la franchigia come soluzione per i contribuenti minimi e per quale ragione le caratteristiche dell'attuale regime forfettario sono modellate come sono.
Genesi: la Finanziaria 2007 e la riforma dei contribuenti minimi
L'art. 32-bis viene introdotto nel TUIVA dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), nell'ambito di un più ampio pacchetto di semplificazioni fiscali per i piccoli contribuenti. Il contesto storico è quello del Governo Prodi II, che cerca di rispondere a un'esigenza ricorrente del tessuto produttivo italiano: ridurre il carico amministrativo per le micro-attività, in particolare per le partite IVA aperte da soggetti che integrano un reddito da lavoro dipendente o pensione con piccole prestazioni autonome occasionali strutturate. La logica della Finanziaria 2007 è duale: da un lato si introduce una franchigia IVA per i micro (art. 32-bis), dall'altro si rafforzano i controlli sui contribuenti più strutturati con l'introduzione degli studi di settore evolutivi e dell'elenco clienti-fornitori.
I requisiti soggettivi: persona fisica e volume d'affari ≤ 7.000 euro
Il comma 1 dell'art. 32-bis individuava i destinatari del regime con un perimetro molto stretto:
La soglia di 7.000 euro era estremamente ridotta: equivaleva a poco più di 580 euro mensili di volume d'affari, e configurava il regime come dedicato esclusivamente a micro-attività integrative. La logica era selettiva: il legislatore voleva alleggerire la posizione dei «veri» piccolissimi contribuenti, non creare un'agevolazione di massa.
Gli effetti del regime: esonero IVA quasi totale
Il comma 1 ultimo periodo definiva l'effetto principale: il contribuente in franchigia era esonerato dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi del decreto, ad eccezione di un nucleo minimo di adempimenti residuali:
In pratica, il contribuente in regime art. 32-bis non doveva: liquidare periodicamente l'IVA, presentare la dichiarazione annuale IVA, tenere i registri IVA (vendite e acquisti), versare alcunché. Una semplificazione radicale, fondata sulla logica della franchigia totale: il contribuente è «fuori» dall'IVA, equiparato a un consumatore finale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Il divieto di rivalsa e di detrazione: il prezzo della franchigia
Il comma 2 dell'art. 32-bis introduceva la regola fondamentale che caratterizza ogni regime di franchigia IVA, allora come oggi: il contribuente non può addebitare l'imposta a titolo di rivalsa al cliente e non ha diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. Questa regola è la chiave architettonica del sistema: il contribuente in franchigia non è un soggetto IVA in senso pieno, ma è trattato come un consumatore finale «all'uscita» e come un consumatore finale «all'entrata». Le sue vendite non scontano IVA (vantaggio competitivo verso i clienti consumatori finali), ma i suoi acquisti incorporano l'IVA come costo non detraibile.
Questa caratteristica genera una logica economica precisa: il regime di franchigia è conveniente solo per chi vende prevalentemente a consumatori finali (B2C) ed effettua pochi acquisti gravati da IVA. Diventa invece svantaggioso per chi vende prevalentemente a clienti business (B2B), perché il cliente B2B vorrebbe poter detrarre l'IVA e quindi non apprezza la franchigia, e diventa pessimo per chi ha alti acquisti IVA (es. macchinari, materie prime), perché l'IVA non detraibile si trasforma in costo puro. Questa è la stessa logica che oggi caratterizza la scelta tra regime forfettario L. 190/2014 e regime ordinario per le partite IVA italiane.
Le esclusioni dal regime
Il comma 3 escludeva dalla franchigia i soggetti che già si avvalessero di regimi speciali di determinazione dell'imposta (agricoltura art. 34, agenzie di viaggio art. 74-ter, cessione di rottami art. 74, ecc.) e i soggetti non residenti, l'agevolazione era pensata per il piccolo contribuente residente in Italia, non per soggetti esteri che svolgessero attività marginale nel territorio dello Stato.
Il comma 4 introduceva ulteriori esclusioni oggettive importanti: il regime non si applicava ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuassero cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi intracomunitari. Le ragioni erano due: per gli immobili, evitare la sovrapposizione con la disciplina IVA-Registro che già caratterizza il settore; per i mezzi di trasporto nuovi UE, evitare l'aggiramento delle regole comunitarie sulle cessioni intra-UE che richiedono sempre tassazione nel Paese di destinazione, indipendentemente dalla franchigia eventualmente goduta dal cedente.
Gli adempimenti residuali e le rettifiche di detrazione
Il comma 8 stabiliva una regola tecnica importante: l'applicazione del regime di franchigia comportava la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2 TUIVA. La logica è coerente con tutto il sistema: chi entra in franchigia esce dal sistema IVA, quindi non può più trattenere il vantaggio della detrazione goduta sui beni acquistati nel passato e ora utilizzati in attività esente. Per evitare che la rettifica generasse un onere finanziario insostenibile (specialmente per beni ammortizzabili acquistati di recente, con l'IVA detratta integralmente), il legislatore introduceva una dilazione in tre rate annuali, con compensazione possibile via F24 e applicazione delle sanzioni dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 in caso di mancato versamento. Questa stessa logica della rettifica al momento dell'ingresso/uscita dal regime caratterizza ancora oggi il regime forfettario L. 190/2014 (art. 1 commi 60-63).
Perché l'art. 32-bis è stato soppresso dopo un solo anno
L'abrogazione dell'art. 32-bis arriva con la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), articolo 1, che lo sopprime con effetto dal 1° gennaio 2008 e contestualmente introduce, nei commi 96 a 117 dello stesso articolo, il nuovo regime dei minimi. Le ragioni della rapida sostituzione sono essenzialmente tre.
Prima ragione: la soglia di 7.000 euro era troppo bassa e rendeva il regime accessibile solo a un numero esiguo di contribuenti. Il nuovo regime dei minimi triplicava la soglia portandola a 30.000 euro di volume d'affari, ampliando la platea da poche decine di migliaia a oltre 800.000 contribuenti.
Seconda ragione: il regime art. 32-bis era IVA-only. Il contribuente godeva della franchigia ai fini IVA ma restava soggetto a IRPEF ordinaria sui redditi prodotti, con l'obbligo di tenere la contabilità ai fini delle imposte sui redditi (registri DPR 600/1973). Il nuovo regime dei minimi del 2008 semplificava ulteriormente sostituendo IRPEF, IRAP e IVA con un'unica imposta sostitutiva del 5% (poi elevata al 20% dalla L. 220/2010), realizzando una franchigia «doppia» molto più attrattiva.
Terza ragione: l'art. 32-bis non aveva limiti reddituali oltre al volume d'affari, e questo poteva creare situazioni paradossali (un contribuente con altissimi redditi da lavoro dipendente che apriva una micro-partita IVA da 6.000 euro per godere della franchigia). Il regime dei minimi 2008 introdusse limiti più stringenti: niente esportazioni, niente acquisti di beni strumentali oltre 15.000 euro nei tre anni precedenti, niente attività precedenti dell'imprenditore, ecc.
L'eredità: dall'art. 32-bis al forfettario L. 190/2014
Pur essendo vissuto un solo anno, l'art. 32-bis ha lasciato un'eredità sistemica enorme. La sua struttura, franchigia totale dall'IVA, divieto di rivalsa, divieto di detrazione, esonero da quasi tutti gli adempimenti, mantenimento di pochi obblighi residuali, è stata ripresa e perfezionata da:
Tutti questi regimi successivi hanno mantenuto la franchigia totale dall'IVA come carattere distintivo strutturale, in opposizione al modello «a sconto percentuale» del vecchio art. 31 (sostituito dall'art. 32-bis, alla cui ratio è anche affine il regime supersemplificato L. 537/1993 dei primi anni '90). La direzione evolutiva è chiara: il legislatore italiano ha scelto definitivamente la franchigia totale come modello per i micro-contribuenti, abbandonando le logiche di abbattimento percentuale dell'imposta che si erano dimostrate fragili nei decenni precedenti.
Rilevanza pratica oggi: zero applicativa, alta storica
L'art. 32-bis è oggi una norma interamente storica. Nessun contribuente lo applica, nessuna verifica fiscale lo richiama (i termini di decadenza per accertamenti sul 2007 sono ampiamente decorsi). Resta tuttavia molto significativo per il commercialista che vuole comprendere la genealogia del regime forfettario odierno e per il policy-maker che riflette sulle scelte di tassazione dei piccoli contribuenti. Particolarmente illuminante è la riflessione sul ruolo della soglia: 7.000 euro nel 2007 era troppo bassa per rendere il regime utile, 30.000 euro nel 2008 era già più ragionevole, 65.000 euro nel 2019 ha generato un boom di adesioni, 85.000 euro dal 2023 sta amplificando ulteriormente il fenomeno con effetti macro non trascurabili sul gettito fiscale generale.
Riferimenti normativi
Norma soppressa: art. 32-bis DPR 633/1972 (TUIVA), introdotto dall'art. 1 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), in vigore dal 1° gennaio 2007. Norma abrogatrice: art. 1 L. 244/2007 (Finanziaria 2008), con effetto dal 1° gennaio 2008. Norme sostitutive succedutesi: art. 1 commi 96-117 L. 244/2007 (regime dei minimi 2008-2014); art. 27 DL 98/2011 (regime di vantaggio 2012-2015); art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 (regime forfettario, vigente), da ultimo novellato dalla L. 197/2022 (soglia 85.000 euro) e dalla L. 207/2024.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risoluzione
Istituisce i codici tributo per il versamento dell'IVA dovuta a seguito della rettifica della detrazione operata dai contribuenti minimi in franchigia ex art. 32-bis DPR 633/1972. Indica le modalità operative di compilazione del modello F24 per i soggetti che entrano o escono dal regime.
Circolare
Chiarisce i rapporti tra il previgente regime di franchigia per i contribuenti minimi (art. 32-bis) e il nuovo regime dei minimi introdotto dalla finanziaria 2008, indicando le regole di transizione e gli effetti ai fini IVA per chi proviene dalla franchigia.
Domande frequenti
L'art. 32-bis del TUIVA è ancora applicabile?
No. La norma è stata soppressa dal 1° gennaio 2008 dall'art. 1 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Vigente per un solo anno solare (2007), è oggi norma storica senza applicazione pratica. La disciplina vigente per i contribuenti minimi è il regime forfettario di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, con soglia attuale di 85.000 euro di volume d'affari.
Quali erano i requisiti per accedere al regime di franchigia art. 32-bis?
Il contribuente doveva essere persona fisica esercente attività commerciale, agricola o professionale, con volume d'affari nell'anno solare precedente non superiore a 7.000 euro e senza cessioni all'esportazione effettuate o previste. Erano esclusi i soggetti che già beneficiavano di regimi IVA speciali, i non residenti e chi esercitava in via prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi intracomunitari.
Quali effetti aveva il regime di franchigia sull'IVA?
Il contribuente era esonerato dal versamento dell'imposta e dalla maggior parte degli adempimenti IVA (liquidazioni, registrazioni, dichiarazione annuale). Restavano dovuti solo numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e la comunicazione telematica dei corrispettivi. Non poteva però addebitare l'IVA in rivalsa ai clienti né detrarre l'IVA assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
Perché l'art. 32-bis è stato soppresso dopo un solo anno?
Per tre ragioni: la soglia di 7.000 euro era troppo bassa e rendeva il regime accessibile a pochi; l'agevolazione era IVA-only, mentre i contribuenti pretendevano una semplificazione anche IRPEF/IRAP; mancavano filtri reddituali che impedissero abusi (alti redditi da lavoro dipendente che aprivano partite IVA marginali per godere della franchigia). La L. 244/2007 lo sostituì con il regime dei minimi a soglia 30.000 euro e imposta sostitutiva del 5% (poi 20%) IRPEF/IRAP/IVA.
Quale rapporto c'è tra l'art. 32-bis e l'attuale regime forfettario?
L'art. 32-bis è il primo antenato concettuale del regime forfettario L. 190/2014 oggi vigente: introdusse per la prima volta in Italia la logica della franchigia totale dall'IVA per i piccoli contribuenti, con divieto di rivalsa e di detrazione. Tutti i regimi successivi (minimi 2008-2014, vantaggio giovani 2012-2015, forfettario 2015-oggi) hanno conservato e perfezionato questa struttura, alzando progressivamente le soglie da 7.000 euro a 30.000, 65.000 e infine 85.000 euro attuali.
Fonti consultate: 2 fontei verificate