Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 128 sexies T.U.B. – Mediatori creditizi (1).

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

“1. E’ mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza ovvero tramite canale informatico, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o abilitati all’erogazione del credito, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia l’attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all’erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a un agente in attività finanziaria prestata a titolo accessorio, nell’ambito di una prestazione svolta nell’attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.

2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.

2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2.

3. Il mediatore creditizio di cui al comma 1 può svolgere esclusivamente l’attività indicata al medesimo comma, nonché attività connesse o strumentali.

3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l’attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente.

4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.”

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In sintesi

  • Definisce il mediatore creditizio come soggetto che mette in relazione banche o intermediari con la clientela per la concessione di finanziamenti.
  • L'attività è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) ex art. 128-undecies TUB.
  • È prevista una sezione speciale dell'elenco per chi svolge esclusivamente consulenza indipendente sul credito, remunerata solo dal cliente.
  • Il mediatore deve operare in modo indipendente, senza legami che ne compromettano l'autonomia rispetto alle parti.
  • La norma è stata aggiornata dal D.Lgs. 212/2025 in attuazione della direttiva UE sul credito ai consumatori.
Indice dei contenuti

Ambito soggettivo: chi è il mediatore creditizio

L'art. 128-sexies TUB, nel testo vigente dal 10 gennaio 2026 a seguito del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, disciplina la figura del mediatore creditizio, definendolo come il soggetto, persona fisica o giuridica, che mette in relazione, anche mediante consulenza o canale informatico, banche, intermediari finanziari del Titolo V TUB o altri soggetti autorizzati all'erogazione del credito, con potenziali clienti, in vista della concessione di finanziamenti in qualsiasi forma.

La norma si colloca all'interno del Titolo VI-bis TUB, introdotto dal D.Lgs. 141/2010 per dare attuazione alla direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori e successivamente esteso dalla direttiva 2014/17/UE (mutui ipotecari). Il recente recepimento della direttiva 2023/2225/UE ha ulteriormente rimodellato le disposizioni, in particolare su operatività transfrontaliera e consulenza indipendente.

Iscrizione all'OAM: obbligo e sezione speciale

Il comma 2 stabilisce che l'esercizio professionale dell'attività di mediatore creditizio nei confronti del pubblico è riservato ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), istituito dall'art. 128-undecies TUB. L'iscrizione presuppone il possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e, per le persone giuridiche, di organizzazione aziendale adeguata.

Il comma 2-bis introduce una sezione speciale per chi presta in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente ad oggetto la concessione di finanziamenti. Questo consulente è remunerato esclusivamente dal cliente (comma 3-bis), in analogia con la figura del consulente finanziario autonomo nel settore degli investimenti (art. 18-ter TUF). Si tratta di una distinzione sostanziale rispetto al mediatore ordinario, che può ricevere commissioni anche dalla banca o dall'intermediario.

Oggetto esclusivo dell'attività e connessione strumentale

I commi 3 e 3-bis stabiliscono che sia il mediatore creditizio sia il consulente indipendente possono svolgere esclusivamente l'attività rispettiva, nonché attività connesse o strumentali. Il principio di esclusività presidia la neutralità della figura e impedisce l'esercizio congiunto di attività che potrebbero creare conflitti di interesse (ad esempio, l'erogazione diretta di credito o la distribuzione assicurativa non connessa).

Principio di indipendenza

Il comma 4 sancisce che il mediatore e il consulente devono svolgere la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Questa disposizione, di carattere trasversale, rinforza il presidio anticonflittuale già insito nel regime di iscrizione: la violazione del requisito di indipendenza può determinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco OAM ai sensi dell'art. 128-ter-decies TUB.

Esclusioni: presentazione non remunerata

Il comma 1-bis, inserito dalla riforma del 2025, introduce un'esenzione rilevante: non costituisce mediazione creditizia la mera presentazione, a titolo non remunerato, di un consumatore a un soggetto creditizio, effettuata in via accessoria nell'ambito di un'attività commerciale o professionale principale e relativa ai contratti di credito ai consumatori (Titolo VI, capi I-bis e II TUB). Rimane fermo l'art. 140-bis TUB. Questa esenzione è destinata principalmente a commercianti, agenti di commercio o professionisti che, in modo occasionale e gratuito, orientano i propri clienti verso istituti di credito.

Sanzioni e controlli

L'esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio, in assenza di iscrizione all'OAM, è punito ai sensi dell'art. 132 TUB. Le violazioni delle norme di comportamento da parte degli iscritti sono soggette al regime sanzionatorio dell'Organismo previsto dall'art. 128-ter-decies TUB, che contempla richiamo scritto, sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dall'elenco.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Chi può esercitare l'attività di mediatore creditizio in Italia?

Solo i soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'OAM (art. 128-undecies TUB). L'esercizio abusivo è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 132 TUB.

Qual è la differenza tra mediatore creditizio e consulente indipendente del credito?

Il mediatore può essere remunerato anche dalla banca o dall'intermediario; il consulente indipendente (sezione speciale OAM) è remunerato esclusivamente dal cliente e non può avere legami con l'erogatore del credito.

Un commerciante che indirizza gratuitamente un cliente verso una banca fa mediazione creditizia?

No. Il comma 1-bis esclude espressamente la mera presentazione non remunerata effettuata in via accessoria nell'ambito di un'attività principale, purché riguardi contratti di credito ai consumatori.

Il mediatore creditizio può svolgere anche attività di agente in attività finanziaria?

No. Il principio di esclusività (comma 3) consente solo attività connesse o strumentali alla mediazione. L'agente in attività finanziaria è figura separata, disciplinata dall'art. 128-quater TUB.

Cosa succede se il mediatore perde il requisito di indipendenza?

L'OAM può applicare le sanzioni previste dall'art. 128-ter-decies TUB, fino alla cancellazione dall'elenco. L'indipendenza è condizione sostanziale di permanenza nell'elenco.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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