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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'autore della parte letteraria non può, di regola, congiungerla ad altro testo musicale.
  • Il divieto cade in casi tassativi previsti dalla norma.
  • Primo caso: il compositore non mette in musica il testo entro cinque anni (libretto lirico o operetta) o un anno (altre opere).
  • Secondo caso: l'opera, pur pronta, non è rappresentata o eseguita nei termini.
  • Terzo caso: dopo una prima rappresentazione, l'opera cessa di essere rappresentata o eseguita.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti: 1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da emettere in musica; 2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141; 3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di dieci anni, se si tratta di altra composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • L'autore della parte letteraria non può, di regola, congiungerla ad altro testo musicale.
  • Il divieto cade in casi tassativi previsti dalla norma.
  • Primo caso: il compositore non mette in musica il testo entro cinque anni (libretto lirico o operetta) o un anno (altre opere).
  • Secondo caso: l'opera, pur pronta, non è rappresentata o eseguita nei termini.
  • Terzo caso: dopo una prima rappresentazione, l'opera cessa di essere rappresentata o eseguita.
Indice dei contenuti

L'autore del testo non può unirlo a un'altra musica, salvo casi tassativi: se il compositore non lo mette in musica nei termini di legge, se l'opera pronta non è rappresentata nei termini, o se cessa di essere rappresentata.

Ratio della norma

La disposizione tutela l'autore del testo contro l'inerzia del compositore: una volta consegnato il libretto, l'autore letterario non deve restare vincolato a tempo indeterminato se la musica non viene realizzata o l'opera non viene effettivamente portata in scena. La norma individua perciò ipotesi tassative in cui egli riacquista la libertà di destinare il testo ad altra musica.

Analisi del testo

In via generale l'autore della parte letteraria non può disporre del testo per congiungerlo ad altra musica. Ciò gli è però consentito: quando, consegnato il manoscritto definitivo, il compositore non lo metta in musica entro cinque anni (libretto per opera lirica o operetta) o entro un anno (altre opere da musicare); quando l'opera, già pronta, non sia rappresentata o eseguita nei medesimi termini, salvi i maggiori termini eventualmente accordati ai sensi degli articoli 139 e 141; quando, dopo una prima rappresentazione o esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata o eseguita.

Quando si applica

Le ipotesi hanno carattere tassativo e presuppongono la consegna del testo definitivo. La decorrenza dei termini va valutata con riferimento al tipo di opera e agli eventuali termini ulteriori concessi per la rappresentazione.

Connessioni con altre norme

La disposizione si coordina con l'articolo 33 (ambito delle regole suppletive), con l'articolo 36 (effetti del recupero della disponibilità del testo) e con gli articoli 139 e 141, richiamati in tema di termini per la rappresentazione ed esecuzione.

Domande frequenti

L'autore del testo può darlo ad altro compositore?

In via generale no, salvo i casi tassativi indicati dalla norma.

Entro quanto il compositore deve musicare il libretto?

Entro cinque anni per un libretto lirico o di operetta, entro un anno per le altre opere da musicare.

Cosa accade se l'opera non viene rappresentata?

Se, pur pronta, non è rappresentata nei termini, l'autore del testo può riacquistarne la disponibilità, salvi i maggiori termini accordati.

E se l'opera smette di essere rappresentata?

Anche la cessazione delle rappresentazioni dopo la prima rientra tra le ipotesi previste dalla norma.

Questi casi sono esemplificativi?

No: hanno carattere tassativo e vanno valutati alla luce del tipo di opera e dei termini applicabili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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