Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'esercizio dei diritti economici spetta all'autore della parte musicale, salvi i diritti derivanti dalla comunione.
I proventi sono ripartiti in proporzione al valore del contributo letterario e di quello musicale.
Nelle opere liriche la parte musicale vale per presunzione tre quarti del totale.
In operette, melologhi, composizioni con parole, balli e balletti i due contributi si presumono di pari valore.
Ciascun collaboratore può utilizzare separatamente la propria opera, salvi i limiti previsti.
Indice dei contenuti
Nelle opere musicali con testo l'esercizio dei diritti economici spetta all'autore della parte musicale; i proventi si ripartiscono in proporzione al valore di ciascun contributo, presunto pari a tre quarti per la musica nell'opera lirica.
Ratio della norma
La disposizione organizza la gestione dell'opera musicale con testo, affidandone l'esercizio a uno dei collaboratori per ragioni di praticità, e fissa criteri di ripartizione dei proventi basati sul valore dei contributi. Le presunzioni di valore servono a evitare conflitti quando le parti non abbiano stabilito diversamente.
Analisi del testo
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, fermi restando i diritti derivanti dalla comunione tra le parti. Il profitto è ripartito in proporzione al valore del rispettivo contributo: nelle opere liriche la parte musicale si presume rappresentare tre quarti del valore complessivo; nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni con parole e nei balli e balletti musicali, i due contributi si presumono di uguale valore. Ciascun collaboratore può inoltre utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvi i casi disciplinati dalle norme seguenti.
Quando si applica
La regola opera in difetto di diversa convenzione tra i collaboratori, come previsto dall'articolo 33. Le presunzioni sul valore dei contributi possono essere superate dall'accordo delle parti o, in linea generale, dalla prova di un diverso assetto.
Connessioni con altre norme
La disposizione si collega all'articolo 33, che ne definisce l'ambito suppletivo, e agli articoli 35 e 36 sulle vicende della parte letteraria. Sullo sfondo operano i principi in materia di comunione dei diritti.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1: ripartizione in un'opera lirica
Tizio (musica) e Caio (libretto) non hanno pattuito nulla. In linea generale i proventi dell'opera lirica si ripartiscono presumendo che la musica valga tre quarti e il libretto un quarto.
Esempio 2: operetta
Per un'operetta, salvo diverso accordo, i contributi del compositore e dell'autore del testo si presumono di pari valore e i proventi si dividono in misura uguale.
Domande frequenti
A chi spetta l'esercizio dei diritti?
All'autore della parte musicale, fermi restando i diritti derivanti dalla comunione tra i collaboratori.
Come si dividono i proventi nell'opera lirica?
In proporzione al valore: la parte musicale si presume valere tre quarti e quella letteraria un quarto.
E nelle operette o nei balletti?
I due contributi si presumono di uguale valore, con ripartizione paritaria dei proventi.
Si può utilizzare separatamente la propria parte?
Sì, ciascun collaboratore può farlo in modo indipendente, salvi i limiti previsti dalle norme seguenti.
Queste percentuali sono inderogabili?
No: operano come presunzioni in difetto di diversa convenzione tra le parti.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Nelle opere musicali con testo l'esercizio dei diritti economici spetta all'autore della parte musicale; i proventi si ripartiscono in proporzione al valore di ciascun contributo, presunto pari a tre quarti per la musica nell'opera lirica.
Ratio della norma
La disposizione organizza la gestione dell'opera musicale con testo, affidandone l'esercizio a uno dei collaboratori per ragioni di praticità, e fissa criteri di ripartizione dei proventi basati sul valore dei contributi. Le presunzioni di valore servono a evitare conflitti quando le parti non abbiano stabilito diversamente.
Analisi del testo
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, fermi restando i diritti derivanti dalla comunione tra le parti. Il profitto è ripartito in proporzione al valore del rispettivo contributo: nelle opere liriche la parte musicale si presume rappresentare tre quarti del valore complessivo; nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni con parole e nei balli e balletti musicali, i due contributi si presumono di uguale valore. Ciascun collaboratore può inoltre utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvi i casi disciplinati dalle norme seguenti.
Quando si applica
La regola opera in difetto di diversa convenzione tra i collaboratori, come previsto dall'articolo 33. Le presunzioni sul valore dei contributi possono essere superate dall'accordo delle parti o, in linea generale, dalla prova di un diverso assetto.
Connessioni con altre norme
La disposizione si collega all'articolo 33, che ne definisce l'ambito suppletivo, e agli articoli 35 e 36 sulle vicende della parte letteraria. Sullo sfondo operano i principi in materia di comunione dei diritti.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1: ripartizione in un'opera lirica
Tizio (musica) e Caio (libretto) non hanno pattuito nulla. In linea generale i proventi dell'opera lirica si ripartiscono presumendo che la musica valga tre quarti e il libretto un quarto.
Esempio 2: operetta
Per un'operetta, salvo diverso accordo, i contributi del compositore e dell'autore del testo si presumono di pari valore e i proventi si dividono in misura uguale.
Domande frequenti
A chi spetta l'esercizio dei diritti?
All'autore della parte musicale, fermi restando i diritti derivanti dalla comunione tra i collaboratori.
Come si dividono i proventi nell'opera lirica?
In proporzione al valore: la parte musicale si presume valere tre quarti e quella letteraria un quarto.
E nelle operette o nei balletti?
I due contributi si presumono di uguale valore, con ripartizione paritaria dei proventi.
Si può utilizzare separatamente la propria parte?
Sì, ciascun collaboratore può farlo in modo indipendente, salvi i limiti previsti dalle norme seguenti.
Queste percentuali sono inderogabili?
No: operano come presunzioni in difetto di diversa convenzione tra le parti.