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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'esercizio dei diritti economici spetta all'autore della parte musicale, salvi i diritti derivanti dalla comunione.
  • I proventi sono ripartiti in proporzione al valore del contributo letterario e di quello musicale.
  • Nelle opere liriche la parte musicale vale per presunzione tre quarti del totale.
  • In operette, melologhi, composizioni con parole, balli e balletti i due contributi si presumono di pari valore.
  • Ciascun collaboratore può utilizzare separatamente la propria opera, salvi i limiti previsti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 34 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • L'esercizio dei diritti economici spetta all'autore della parte musicale, salvi i diritti derivanti dalla comunione.
  • I proventi sono ripartiti in proporzione al valore del contributo letterario e di quello musicale.
  • Nelle opere liriche la parte musicale vale per presunzione tre quarti del totale.
  • In operette, melologhi, composizioni con parole, balli e balletti i due contributi si presumono di pari valore.
  • Ciascun collaboratore può utilizzare separatamente la propria opera, salvi i limiti previsti.
Indice dei contenuti

Nelle opere musicali con testo l'esercizio dei diritti economici spetta all'autore della parte musicale; i proventi si ripartiscono in proporzione al valore di ciascun contributo, presunto pari a tre quarti per la musica nell'opera lirica.

Ratio della norma

La disposizione organizza la gestione dell'opera musicale con testo, affidandone l'esercizio a uno dei collaboratori per ragioni di praticità, e fissa criteri di ripartizione dei proventi basati sul valore dei contributi. Le presunzioni di valore servono a evitare conflitti quando le parti non abbiano stabilito diversamente.

Analisi del testo

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, fermi restando i diritti derivanti dalla comunione tra le parti. Il profitto è ripartito in proporzione al valore del rispettivo contributo: nelle opere liriche la parte musicale si presume rappresentare tre quarti del valore complessivo; nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni con parole e nei balli e balletti musicali, i due contributi si presumono di uguale valore. Ciascun collaboratore può inoltre utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvi i casi disciplinati dalle norme seguenti.

Quando si applica

La regola opera in difetto di diversa convenzione tra i collaboratori, come previsto dall'articolo 33. Le presunzioni sul valore dei contributi possono essere superate dall'accordo delle parti o, in linea generale, dalla prova di un diverso assetto.

Connessioni con altre norme

La disposizione si collega all'articolo 33, che ne definisce l'ambito suppletivo, e agli articoli 35 e 36 sulle vicende della parte letteraria. Sullo sfondo operano i principi in materia di comunione dei diritti.

Domande frequenti

A chi spetta l'esercizio dei diritti?

All'autore della parte musicale, fermi restando i diritti derivanti dalla comunione tra i collaboratori.

Come si dividono i proventi nell'opera lirica?

In proporzione al valore: la parte musicale si presume valere tre quarti e quella letteraria un quarto.

E nelle operette o nei balletti?

I due contributi si presumono di uguale valore, con ripartizione paritaria dei proventi.

Si può utilizzare separatamente la propria parte?

Sì, ciascun collaboratore può farlo in modo indipendente, salvi i limiti previsti dalle norme seguenti.

Queste percentuali sono inderogabili?

No: operano come presunzioni in difetto di diversa convenzione tra le parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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