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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 78-bis TUIR, introdotto dall'art. 2 c.6 della L. 350/2003, ha disciplinato per un brevissimo periodo (in vigore dal 1° gennaio 2004) il regime fiscale di determinate "altre attività agricole" non rientranti nei limiti dell'art. 32 TUIR (produzione vegetali in serra, trasformazione di prodotti, servizi connessi).
  • La norma è stata ricollocata pochi mesi dopo: l'art. 15 del D.Lgs. 99/2004 ha trasferito le medesime disposizioni nell'attuale art. 56-bis TUIR, oggi in vigore.
  • Per l'eccedenza delle attività di produzione di vegetali rispetto al limite dell'art. 32 c.2 lett. b), il reddito d'impresa si determina applicando il reddito agrario proporzionale alla superficie eccedente.
  • Per le attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti non ricompresi nell'art. 32 c.2 lett. c) ma derivanti prevalentemente dal fondo, si applica un coefficiente di redditività del 15% sui corrispettivi IVA.
  • Per la fornitura di servizi agricoli ex art. 2135 c.3 c.c. (contoterzismo, lavorazioni per altri imprenditori) si applica un coefficiente di redditività del 25%.
  • Il regime non si applica a società di capitali ex art. 73 c.1 lett. a), b), d) né a snc e sas; il contribuente può optare per la determinazione ordinaria del reddito.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 78 Bis TUIR – Altre attivita’ agricole. (N.D.R.: Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n.350. Ai sensi dell’art. 15 D.L.G. 29 marzo 2004, n. 99 il presen tearticolo e’ ora divenuto art. 56-bis del presente testo unico.) \

In vigore dal 01/01/2004

Modificato da: Legge del 24/12/2003 n. 350 Articolo 2

“1. Per le attivita’ dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivita’ dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito e’ determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita’, il coefficiente di redditivita’ del 15 per cento.
3. Per le attivita’ dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito e’ determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita’, il coefficiente di redditivita’ del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche’ alle societa’ in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facolta’ di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita’ stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.”

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Commento

Indice dei contenuti

Storia normativa: una norma di transizione

L'art. 78-bis TUIR rappresenta un esempio peculiare di norma fiscale dalla vita brevissima. Introdotto dall'articolo 2, comma 6, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ha avuto efficacia formale dal 1° gennaio 2004, ma è stato quasi immediatamente trasferito in una diversa collocazione del TUIR ad opera dell'art. 15 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, divenendo l'attuale art. 56-bis TUIR.

La ricollocazione, motivata da esigenze di razionalizzazione sistematica del testo unico (avvicinando le norme sulle imprese agricole alle disposizioni generali sui redditi d'impresa contenute negli artt. 55 e ss.), non ha modificato la sostanza della disciplina, che è rimasta invariata nei contenuti. Per il commento aggiornato del regime vigente, si veda quindi l'art. 56-bis TUIR.

Le "altre attività agricole": ambito oggettivo

L'art. 78-bis ha introdotto un regime fiscale di favore per quelle attività che, pur connesse all'agricoltura, eccedono i parametri di redditività catastale dell'art. 32 TUIR e che — secondo la disciplina civilistica dell'art. 2135 c.c. riformato dal D.Lgs. 228/2001 — sono comunque considerate attività agricole "connesse" purché esercitate prevalentemente sui prodotti del proprio fondo o allevamento.

Le tre fattispecie disciplinate sono:

  • Produzione eccedente di vegetali (comma 1): tipicamente colture in serra che superano il doppio del reddito agrario catastale del terreno sottostante. Per la parte eccedente si applica un reddito d'impresa parametrato al reddito agrario sulla superficie eccedente.
  • Manipolazione e commercializzazione (comma 2): trasformazione di prodotti non strettamente riconducibili all'art. 32 c.2 lett. c) ma derivati prevalentemente dalle colture o dagli allevamenti dell'imprenditore. Si applica un forfait del 15% sui corrispettivi IVA.
  • Servizi agricoli connessi (comma 3): contoterzismo, noleggio di attrezzature, lavorazioni per terzi ex art. 2135 c.3 c.c. Si applica un coefficiente di redditività del 25% sui corrispettivi IVA.

Esempio pratico

Tizio, imprenditore agricolo individuale, oltre alla coltivazione di ortaggi sul proprio fondo (entro i limiti dell'art. 32 TUIR), effettua lavorazioni di aratura e trebbiatura per conto di altri imprenditori agricoli vicini, conseguendo nel 2026 corrispettivi IVA per 80.000 euro. Applicando il coefficiente del 25%, il reddito d'impresa imponibile derivante da tali servizi è pari a 20.000 euro, da sommare al reddito agrario catastale derivante dall'attività principale.

Soggetti esclusi e facoltà di opzione

Il comma 4 esclude espressamente dal regime forfetario: (a) le società di capitali e le cooperative ex art. 73 c.1 lett. a), b), d) TUIR; (b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice. Tali soggetti determinano il reddito d'impresa con i criteri analitici ordinari.

Il comma 5 prevede che il contribuente possa rinunciare al regime forfetario optando per la determinazione ordinaria del reddito, secondo le modalità del D.P.R. 442/1997 (regolamento sulle opzioni in materia IVA e imposte dirette): opzione (e revoca) per comportamento concludente con comunicazione nella prima dichiarazione utile.

Rilevanza attuale

Sebbene l'art. 78-bis sia stato di fatto sostituito dall'art. 56-bis TUIR, la sua conoscenza conserva valore storico-interpretativo per analizzare il regime fiscale degli anni 2004-2005 e per ricostruire correttamente la genesi della disciplina vigente. Per le attività poste in essere dal 2004 in avanti, la norma di riferimento operativa è — e resta — l'art. 56-bis TUIR.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 12/E del 2025

Revisione della disciplina dei redditi dei terreni e delle attività agricole connesse: chiarisce l'applicazione dei coefficienti di redditività per la manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in continuità con i criteri richiamati dall'art. 78-bis TUIR per le società di capitali agricole.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

L'art. 78-bis TUIR è ancora in vigore?

Tecnicamente la norma non è stata abrogata, ma il D.Lgs. 99/2004 ha trasferito le stesse disposizioni nell'art. 56-bis TUIR, che è la norma operativa di riferimento per le "altre attività agricole" connesse.

Quali attività rientravano nel regime dell'art. 78-bis TUIR?

Produzione di vegetali in serra eccedente i limiti catastali (art. 32 TUIR), manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli connessi, fornitura di servizi agricoli ex art. 2135 c.3 c.c. (contoterzismo, lavorazioni per terzi).

Quali sono i coefficienti di redditività previsti?

Il 15% sui corrispettivi IVA per attività di manipolazione e commercializzazione di prodotti non strettamente riconducibili all'art. 32 c.2 lett. c) TUIR; il 25% per i servizi agricoli connessi (lavorazioni per terzi).

Chi è escluso dal regime forfetario?

Sono esclusi le società di capitali e gli enti commerciali ex art. 73 c.1 lett. a), b), d) TUIR, nonché le snc e le sas. Tali soggetti determinano il reddito d'impresa con i criteri ordinari analitici.

Si può rinunciare al regime forfetario?

Sì. Il comma 5 consente al contribuente di optare per la determinazione ordinaria del reddito, secondo le modalità del D.P.R. 442/1997 (opzione/revoca per comportamento concludente nella dichiarazione).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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