Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 114 quater decies T.U.B. – Vigilanza
In vigore dal 13/01/2018
Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1
“1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.
1-bis. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.
2. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile nonche’ i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d’Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attivita’ o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche’, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di uno o piu’ esponenti aziendali; la rimozione non e’ disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d’Italia puo’ altresi’ convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.
4. La Banca d’Italia puo’ effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorita’ competente dello Stato ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento italiani operanti nel territorio di quest’ultimo ovvero richiede alle autorita’ competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita’ competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita’ competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia puo’ procedere direttamente agli accertamenti.
6. Nei confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, la Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attivita’ e il patrimonio destinato.”
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In sintesi
Art. 114-quater-decies TUB, Vigilanza sugli Istituti di Pagamento
Inquadramento normativo
L'art. 114-quater-decies TUB, modificato da ultimo dal D.Lgs. 218/2017 (recepimento PSD2), disciplina il sistema di vigilanza prudenziale esercitata dalla Banca d'Italia sugli istituti di pagamento (IP). La norma attua le disposizioni degli artt. 22-23 della Dir. 2015/2366/UE (PSD2) in materia di supervisione e si inserisce nel più ampio framework di vigilanza del TUB, di cui richiama e adatta i principali strumenti.
Poteri informativi (commi 1, 1-bis, 1-ter)
La Banca d'Italia dispone di un articolato potere di acquisizione delle informazioni:
Poteri regolamentari (comma 2)
La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale su:
Poteri di intervento individuale (comma 3)
La Banca d'Italia dispone di un ampio ventaglio di poteri di intervento nei confronti dei singoli IP:
Poteri ispettivi e coordinamento transfrontaliero (commi 4-5)
La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli IP, i loro agenti e i soggetti cui sono esternalizzate funzioni essenziali. Per le succursali e gli agenti di IP italiani operanti all'estero, notifica preventivamente l'intenzione di ispezionare all'autorità dello Stato ospitante, oppure richiede a quest'ultima di effettuare gli accertamenti (comma 4). Specularmente, le autorità di vigilanza UE possono ispezionare succursali e agenti di IP comunitari operanti in Italia, previa informazione alla Banca d'Italia, che può procedere direttamente su richiesta (comma 5).
Vigilanza sugli IP ibridi (comma 6)
Per gli IP autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4 (IP ibridi che svolgono anche altre attività imprenditoriali), la vigilanza si esercita sull'attività di prestazione di servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato. L'ambito della vigilanza è quindi circoscritto alla sfera dei pagamenti, senza estendersi all'intera attività imprenditoriale dell'IP ibrido.
Raccordo con la disciplina EBA
La Banca d'Italia esercita i propri poteri di vigilanza nel rispetto degli orientamenti EBA applicabili agli IP, tra cui le linee guida su sistemi di governo e controllo interno (EBA/GL/2021/05) e quelle sull'outsourcing (EBA/GL/2019/02). Il D.Lgs. 11/2010 attua il quadro PSD2 in Italia e costituisce il riferimento primario per l'interpretazione delle norme di vigilanza del TUB sugli IP.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Quali poteri di vigilanza ha la Banca d'Italia sugli istituti di pagamento?
La Banca d'Italia dispone di poteri informativi (segnalazioni periodiche, accesso al personale), regolamentari (disposizioni su governo societario, patrimonio, rischi, remunerazione), ispettivi (ispezioni in loco) e di intervento individuale (convocazione organi, provvedimenti restrittivi, rimozione esponenti), ai sensi dell'art. 114-quater-decies TUB.
La vigilanza della Banca d'Italia sugli IP si estende ai soggetti a cui sono esternalizzate funzioni?
Sì. Il comma 1-ter dell'art. 114-quater-decies prevede che gli obblighi informativi si applichino anche ai soggetti cui gli IP abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. La Banca d'Italia può inoltre effettuare ispezioni presso tali soggetti (comma 4).
La Banca d'Italia può rimuovere gli amministratori di un istituto di pagamento?
Sì. L'art. 114-quater-decies, comma 3, lett. d-bis, consente alla Banca d'Italia di disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, salvo i casi di decadenza ex art. 26 TUB e salvo l'urgenza.
Come funziona la vigilanza sugli IP stranieri che operano in Italia e sugli IP italiani all'estero?
Il sistema è basato sul principio del passaporto europeo. Per gli IP italiani all'estero, la Banca d'Italia notifica l'intenzione di ispezionare all'autorità dello Stato ospitante o può chiedere a quest'ultima di effettuare gli accertamenti (art. 114-quater-decies, comma 4). Per gli IP comunitari in Italia, le autorità estere possono ispezionare previa informazione alla Banca d'Italia (comma 5).
La vigilanza prudenziale sugli istituti di pagamento applica il Regolamento CRR (UE) 575/2013?
No. Il Reg. CRR 575/2013 si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento, non agli IP. Gli IP sono soggetti a requisiti patrimoniali specifici previsti dalla PSD2 (metodi A, B o C dell'Allegato I) e recepiti nelle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114-quater-decies, comma 2.