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La guida
Contratto a tempo determinato nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: causali e durata
L’art. 13 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento regola il contratto a tempo determinato: acausale fino a 12 mesi, fino a 24 con una delle causali elencate (tra cui l’avvio di nuove attività o nuovi impianti), massimo 4 proroghe, intervalli di 10 o 20 giorni, maggiorazioni per la proroga di fatto e un tetto del 20% dei lavoratori stabili che sale al 35% in certi casi. Con l’ipotesi del 2025 le parti hanno annunciato l’adeguamento dell’articolo al D.L. 48/2023 e al Collegato Lavoro.
Il contratto a termine può durare 12 mesi senza causale e fino a 24 con una causale: esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, sostituzione, incrementi temporanei non programmabili, avvio di nuove attività o impianti (art. 13). Massimo 4 proroghe con il consenso del lavoratore; intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre). Contratti a termine e somministrati non possono superare il 20% degli stabili al 1° gennaio (35% se la somministrazione non supera il 10%). Dopo 6 mesi di servizio c’è il diritto di precedenza.
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I limiti in sintesi
| Aspetto | Disciplina |
|---|---|
| Durata | Fino a 12 mesi senza causale; fino a 24 mesi con una causale; dopo i 24 mesi un ulteriore contratto di 12 mesi solo con accordo presso l’Ispettorato territoriale del lavoro |
| Causali | Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività; sostituzione di altri lavoratori; incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; fasi di avvio di nuove attività, anche nuovi impianti o linee di produzione (L. 106/2021) |
| Forma | Atto scritto, copia al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio; la forma scritta non serve solo per rapporti puramente occasionali fino a 12 giorni |
| Proroghe | Con il consenso del lavoratore, fino a 4 volte entro 24 mesi; causale se si superano i 12 mesi |
| Rinnovi e intervalli | Causale già dal primo rinnovo; tra due contratti 10 giorni (precedente fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre 6 mesi) |
| Proroga di fatto | Retribuzione maggiorata del 20% fino al 10° giorno e del 40% per ogni giorno ulteriore; oltre il 30° giorno (contratto sotto i 6 mesi) o il 50° giorno (altri casi) il contratto diventa a tempo indeterminato |
| Limite numerico | Tempo determinato e somministrazione non oltre il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio; 35% se la somministrazione non supera il 10%; sempre possibili fino a 7 contratti |
| Diritto di precedenza | Dopo almeno 6 mesi di lavoro, nelle assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni; per le lavoratrici madri anche nelle assunzioni a termine |
| Periodo di prova | Ridotto del 50% per i contratti sotto i 6 mesi, in ogni caso non meno di due settimane |
Nota: la parte generale dell’art. 13 richiama ancora il Decreto Dignità. L’ipotesi di accordo del 31 ottobre 2025 prevede che le parti si incontrino per adeguare l’articolo al D.L. 48/2023 e al Collegato Lavoro (L. 203/2024).
Durata, causali e limiti
Il contratto a termine non può superare 12 mesi senza causale. Fino a 24 mesi serve almeno una delle causali dell’art. 13; nella legge (art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 48/2023) le condizioni sono i casi previsti dai contratti collettivi, in assenza e comunque entro il 31 dicembre 2026 le esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti nei contratti applicati in azienda, e la sostituzione di altri lavoratori. Se un contratto supera i 12 mesi senza le condizioni richieste, si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento.
L’ipotesi di accordo del 31 maggio 2022 ha aggiunto alle causali l’avvio di nuove attività, compreso l’avvio di nuovi impianti o di nuove linee di produzione, e prevede che al termine di ogni anno l’azienda informi la RSU dei mesi utilizzati oltre i 12. La durata complessiva dei rapporti con lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello non può superare 24 mesi (art. 19, c. 2, D.Lgs. 81/2015), contando anche i periodi di somministrazione.
Proroghe, rinnovi e proroga di fatto
Il termine può essere prorogato con il consenso del lavoratore fino a 4 volte entro i 24 mesi; con la quinta proroga il contratto diventa a tempo indeterminato. Se con la prima o con le proroghe successive si superano i 12 mesi, serve la causale. Il rinnovo, cioè un nuovo contratto con lo stesso lavoratore per le stesse mansioni, richiede la causale dal primo rinnovo e il rispetto dell’intervallo di 10 giorni (contratto precedente fino a 6 mesi) o di 20 giorni (oltre 6 mesi).
Se il rapporto continua dopo la scadenza (proroga di fatto) il datore deve una retribuzione maggiorata del 20% fino al decimo giorno e del 40% per ciascun giorno successivo; oltre il trentesimo giorno per contratti sotto i 6 mesi, o il cinquantesimo negli altri casi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza di quei termini.
Contingentamento e specificità del settore
Il numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato e in somministrazione non può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio di ogni anno; se la somministrazione non supera il 10% dei lavoratori stabili, l’azienda può arrivare al 35%. Le frazioni si arrotondano all’unità superiore e restano comunque possibili fino a 7 contratti. Il limite non si applica nella fase di avvio di nuove attività e alle start-up innovative per quattro anni dalla costituzione; un accordo con la RSU, o con le organizzazioni sindacali locali, può elevare le percentuali per specifiche esigenze aziendali. Sono escluse dalla disciplina le sostituzioni di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa con diritto alla conservazione del posto e i dirigenti.
Diritto di precedenza, parità di trattamento e conversione
Il lavoratore che con uno o più contratti o proroghe ha lavorato per almeno 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i successivi 12 mesi per le stesse mansioni (art. 13 CCNL; art. 24 D.Lgs. 81/2015, che chiede la manifestazione della volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione). Per le lavoratrici madri il diritto vale anche per le future assunzioni a termine. Al lavoratore a termine spetta il trattamento economico e normativo dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e non può essere licenziato prima della scadenza se non per giusta causa. L’azienda informa i lavoratori a termine dei posti vacanti a tempo indeterminato per le mansioni svolte e assicura formazione e informazione su sicurezza e processo lavorativo all’ingresso.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il contratto a termine deve indicare una causale?
Quante proroghe sono ammesse?
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Quando il contratto si trasforma a tempo indeterminato?
Qual è il limite di contratti a termine in azienda?
Ho diritto di precedenza?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 13 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (testo del 12 febbraio 2020 e ipotesi di accordo del 31 maggio 2022), sull’ipotesi del 31 ottobre 2025 e sul D.Lgs. 81/2015 (artt. 19, 23 e 24, letti su Normattiva). Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.