Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Contratto a tempo determinato nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: causali e durata

Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

In sintesi

Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Istituti trattati
Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

I limiti in sintesi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Durata, causali e limiti

La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

Durata e causali

La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

Proroghe e rinnovi

Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

Conversione e precedenza

Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Casi pratici

Tizio — quinta proroga
Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il contratto a termine nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento segue il D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29, come modificato dal Decreto Dignità, con rinvio al CCNL per causali e contingentamento.
  • La durata massima è di 24 mesi, computando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello.
  • Oltre i 12 mesi, e per ogni rinnovo, serve una causale (sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o causali del CCNL).
  • Massimo 4 proroghe e rispetto degli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni), salvo stagionalità.
  • Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato; dopo 6 mesi matura il diritto di precedenza.
Indice dei contenuti

Nel comparto dei laterizi e dei manufatti in cemento il contratto a tempo determinato risponde spesso a esigenze legate alla ciclicità delle commesse edilizie e alla stagionalità di alcune lavorazioni. Proprio per questo la corretta gestione dei suoi limiti è cruciale: la disciplina, ridisegnata dal Decreto Dignità, fissa paletti rigidi il cui superamento trasforma il rapporto a tempo indeterminato, con effetti economici e organizzativi rilevanti per l'impresa.

Il quadro normativo: D.Lgs. 81/2015 e rinvio al CCNL

La disciplina del contratto a termine è dettata dagli artt. 19-29 del D.Lgs. 81/2015, come modificati dal Decreto Dignità. Il modello è quello del doppio livello: la legge fissa i limiti inderogabili - durata, proroghe, intervalli - e rinvia alla contrattazione collettiva per le causali ulteriori e per le percentuali di contingentamento. Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento integra dunque la cornice legale, e per i valori specifici di settore occorre consultare il testo contrattuale vigente, depositato presso il CNEL.

La durata massima dei 24 mesi

Il rapporto a termine non può eccedere complessivamente i 24 mesi, sommando il contratto iniziale, le proroghe e i rinnovi per mansioni di pari livello e categoria legale. È un tetto cumulativo: non si aggira spezzando il rapporto in più contratti, perché ciò che conta è la durata totale presso lo stesso datore. Il superamento dei 24 mesi comporta la conversione a tempo indeterminato.

Le causali oltre i dodici mesi

Entro i 12 mesi il contratto può essere acausale. Superata questa soglia, e per ogni rinnovo, è obbligatoria una causale: la sostituzione di lavoratori assenti, le esigenze tecnico-organizzative individuate dalla legge, o le causali individuate dal contratto collettivo ai sensi dell'art. 19. La mancanza della causale dove richiesta è uno dei vizi che determinano la conversione del rapporto.

Proroghe, rinnovi e stop&go

Le proroghe ammesse sono al massimo quattro nell'arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti: la quinta proroga trasforma il rapporto a tempo indeterminato. Tra due contratti successivi con lo stesso lavoratore devono trascorrere gli intervalli di stop&go: dieci giorni se il primo contratto non superava i sei mesi, venti giorni se li superava. Le attività stagionali, frequenti in alcune lavorazioni del comparto, sono esenti da questi intervalli secondo la disciplina applicabile.

Contingentamento e specificità del settore

La legge fissa un tetto di contratti a termine rapportato ai lavoratori stabili, ma consente al CCNL di stabilire una percentuale diversa. Nel settore dei laterizi e del cemento, dove la programmazione produttiva segue l'andamento delle commesse, il contingentamento e le eventuali esenzioni hanno un impatto pratico significativo. Per la percentuale applicabile e per la disciplina della stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione particolare. Il diritto di precedenza spetta al lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda: egli ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, purché manifesti la propria volontà nei termini di legge. La conversione, invece, è la sanzione del sistema: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l'assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?

Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per ogni rinnovo, serve una causale - sostituzione, esigenze tecnico-organizzative individuate dalla legge o causali individuate dal CCNL ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2015.

Quante proroghe sono ammesse?

Al massimo quattro nell'arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Cosa sono gli intervalli di stop&go?

Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: dieci giorni se il primo contratto non superava i sei mesi, venti giorni se li superava. Le attività stagionali ne sono esenti secondo la disciplina applicabile.

Quando il contratto si trasforma a tempo indeterminato?

Quando si superano i 24 mesi complessivi, le quattro proroghe o gli intervalli di stop&go, oppure quando manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Dove trovo le causali e le percentuali del mio settore?

Nel testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento vigente, depositato presso il CNEL, che individua le causali ulteriori, le percentuali di contingentamento e la disciplina della stagionalità ai sensi del D.Lgs. 81/2015.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.