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Tredicesima, quattordicesima e premi di risultato: calcolo e regole di erogazione
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede due mensilità aggiuntive — la tredicesima a dicembre e la quattordicesima estiva — che integrono la retribuzione ordinaria e maturano proporzionalmente ai mesi lavorati. La contrattazione aziendale di secondo livello può aggiungere premi variabili legati alla performance.
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede la tredicesima mensilità (erogata a dicembre) e la quattordicesima (erogata a giugno/luglio) commisurate alla retribuzione mensile ordinaria. Entrambe maturano a dodicesimi per ogni mese lavorato. La contrattazione di secondo livello può aggiungere premi di risultato legati a indicatori aziendali di produttività, qualità o redditività.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Periodo di maturazione | Data di erogazione | Base di calcolo |
|---|---|---|---|
| Tredicesima mensilità | 1° gennaio – 31 dicembre (1/12 per mese) | Entro dicembre | Retribuzione mensile ordinaria (minimi + contingenza + scatti) |
| Quattordicesima mensilità | 1° luglio – 30 giugno dell’anno successivo (1/12 per mese) | Entro giugno o luglio | Retribuzione mensile ordinaria |
| Premio di risultato aziendale | Determinato dall’accordo aziendale | Variabile (spesso annuale) | Parametri aziendali (produttività, qualità, redditività) |
| Rateo finale (cessazione) | Mesi dall’ultimo azzeramento alla data uscita | Al momento del saldo finale | Retribuzione mensile ordinaria al momento della cessazione |
Nota: la quattordicesima è prevista dal CCNL Laterizi Industria e deve essere verificata nel testo contrattuale vigente per la data esatta di erogazione e per le eventuali differenze tra operai e impiegati. I ratei si calcolano sempre su 12 mesi, non su 13 o 14.
La tredicesima: base, maturazione e calcolo del rateo
La tredicesima mensilità è un diritto contrattuale consolidato nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento. Essa matura nel corso dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) in ragione di 1/12 della retribuzione mensile per ogni mese lavorato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero ai fini del calcolo del rateo.
La base di calcolo comprende:
- il minimo tabellare previsto dal CCNL per il livello di inquadramento;
- l’elemento distinto della retribuzione (o contingenza residua);
- gli scatti di anzianità maturati;
- il superminimo contrattuale, se assorbito nella retribuzione mensile fissa.
Non rientrano nella base di calcolo lo straordinario, le indennità occasionali, i rimborsi spese, i premi variabili non consolidati. L’eventuale superminimo individuale può essere incluso o escluso in base agli accordi individuali o aziendali.
La quattordicesima: caratteristiche e periodo di maturazione
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede anche la quattordicesima mensilità, da erogarsi tipicamente entro il mese di giugno o luglio. A differenza della tredicesima, il periodo di riferimento per la maturazione è quello che va dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo: il lavoratore matura 1/12 della mensilità per ogni mese di competenza all’interno di questo periodo.
La quattordicesima si calcola sulla stessa base della tredicesima: retribuzione mensile ordinaria (minimi tabellari, contingenza, scatti di anzianità). Anche in questo caso, i periodi di assenza per causa protetta (malattia, infortunio, maternità) non interrompono la maturazione.
Assenze e impatto sulle mensilità aggiuntive
Non tutte le assenze riducono il rateo delle mensilità aggiuntive. Occorre distinguere:
- Assenze retribuite per causa protetta (malattia, infortunio, maternità obbligatoria, ferie, congedo matrimoniale): i ratei di tredicesima e quattordicesima maturano regolarmente.
- Congedo parentale facoltativo retribuito al 30%: il periodo è computato nell’anzianità ma il rateo di tredicesima/quattordicesima matura proporzionalmente alla quota retribuita; può pertanto subire una riduzione parziale, a seconda del testo contrattuale.
- Aspettativa non retribuita (es. per motivi personali o familiari): i mesi di aspettativa non retribuita non sono computati ai fini della maturazione delle mensilità aggiuntive e riducono il rateo di conseguenza.
- Assenze ingiustificate: i giorni di assenza ingiustificata riducono il rateo in proporzione.
Premi di risultato e contrattazione di secondo livello
Il CCNL nazionale non determina un premio di risultato uniforme per tutte le aziende del settore. Demanda invece alla contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello la definizione di strumenti retributivi variabili, collegati ai risultati dell’impresa.
Gli accordi aziendali di premio di risultato devono rispettare le seguenti condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali (imposta sostitutiva del 10%, ai sensi dell’art. 1, commi 182-190, L. 208/2015 e successive proroghe):
- il premio deve essere variabile e collegato a incrementi misurabili di produttività, qualità, redditività, innovazione o efficienza;
- l’importo massimo agevolabile è pari a 3.000 euro lordi (elevabili a 4.000 con il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro);
- il lavoratore deve avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente;
- l’accordo deve essere depositato telematicamente presso il Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla firma.
I premi di risultato sono del tutto distinti dalla tredicesima e dalla quattordicesima, che sono fissi e non dipendono dai risultati aziendali.
Cessazione del rapporto: liquidazione dei ratei
In caso di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, pensione, scadenza di contratto a termine), il datore è tenuto a liquidare al lavoratore i ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora erogati. Il calcolo avviene sulla retribuzione mensile ordinaria in vigore alla data di cessazione, proporzionalmente ai mesi lavorati dal 1° gennaio (per la tredicesima) o dal 1° luglio (per la quattordicesima) fino alla data di uscita.
I ratei vengono inclusi nel conguaglio finale, insieme a: ferie e permessi residui non fruiti, TFR maturato e non anticipato, e l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
Casi pratici
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Laterizi?
Anche la quattordicesima è prevista dal CCNL Laterizi?
Come si calcola la base di riferimento per le mensilità aggiuntive?
Cosa accade alla tredicesima in caso di assenza per malattia?
Il premio di risultato è previsto dal CCNL nazionale?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Le indicazioni sulla quattordicesima e sulla base di calcolo sono basate sulla struttura contrattuale consolidata del settore: per i valori esatti e le date precise di erogazione, consultare il testo contrattuale integrale, un consulente del lavoro o il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Laterizi?
La tredicesima mensilità viene erogata entro il mese di dicembre, nella misura di una mensilità intera per chi ha lavorato tutto l'anno (1° gennaio-31 dicembre). Per chi ha lavorato per una frazione dell'anno, spetta 1/12 per ogni mese lavorato (la frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero).
Anche la quattordicesima è prevista dal CCNL Laterizi?
Sì, il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede la quattordicesima mensilità, generalmente erogata entro il mese di giugno o luglio. Come la tredicesima, matura a dodicesimi sull'anno di riferimento (tipicamente luglio-giugno). Per il calcolo esatto e la data precisa di erogazione, verificare il testo contrattuale vigente o il contratto individuale.
Come si calcola la base di riferimento per le mensilità aggiuntive?
La base di calcolo è la retribuzione mensile ordinaria in senso stretto, composta dal minimo tabellare, dall'indennità di contingenza (elemento distinto della retribuzione) e dagli scatti di anzianità. Non si include lo straordinario, i rimborsi spese, le indennità occasionali o variabili. Il superminimo individuale può essere incluso o escluso a seconda di quanto stabilito nel contratto individuale o negli accordi aziendali.
Cosa accade alla tredicesima in caso di assenza per malattia?
I periodi di malattia entro il periodo di comporto non riducono il rateo della tredicesima, poiché si tratta di assenze retribuite per causa protetta. Il rateo matura per intero anche durante l'astensione obbligatoria per maternità. Eventuali assenze non retribuite (aspettativa non retribuita, assenze ingiustificate) riducono invece proporzionalmente il rateo maturato.
Il premio di risultato è previsto dal CCNL nazionale?
Il CCNL nazionale non fissa un premio di risultato uniforme, ma prevede che la contrattazione di secondo livello (accordo aziendale o territoriale) possa istituire premi variabili legati a indicatori di produttività, qualità, redditività o altri parametri misurabili. I premi di risultato fino a 3.000 euro (elevabili a 4.000 con coinvolgimento paritetico dei lavoratori) beneficiano dell'imposta sostitutiva del 10%, ai sensi dell'art. 1, comma 182, L. 208/2015 e successive proroghe.
Come si calcola il rateo di tredicesima in caso di cessazione del rapporto?
In caso di cessazione del rapporto in corso d'anno, il lavoratore ha diritto al rateo di tredicesima maturato (1/12 per ogni mese lavorato dal 1° gennaio alla data di cessazione). Il rateo viene liquidato nel conguaglio finale, insieme alle ferie residue, ai permessi non fruiti e al TFR.
Vedi anche