Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

TFR e fine rapporto: calcolo, destinazione ad ARCO e anticipazioni

Il TFR del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento segue la legge 297/1982 e l’art. 2120 c.c.; l’art. 54 del contratto elenca, in modo tassativo, le voci della retribuzione annua che entrano nella base di calcolo. Dal 1° luglio 2026 chi è alla prima assunzione nel settore privato aderisce in automatico alla previdenza complementare (nel settore, ARCO) e ha 60 giorni per rinunciare.

In sintesi

La quota annua è la retribuzione annua utile divisa per 13,5; per il CCNL la retribuzione utile è composta esclusivamente dalle voci dell’art. 54 (minimo, contingenza, scatti, tredicesima, maggiorazioni dei turni e altre). La rivalutazione è dell’1,5% fisso più il 75% dell’aumento ISTAT. Per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 l’adesione a ARCO è automatica, con rinuncia entro 60 giorni. L’anticipazione spetta dopo 8 anni, fino al 70%, una sola volta.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Riferimento TFR
Art. 54 del CCNL; art. 2120 c.c.; L. 297/1982
Fondo pensione complementare
ARCO – contributo azienda 1,80%, 1,90% dal 1° luglio 2026 (art. 55)
Anticipazione TFR
Fino al 70%, dopo 8 anni di servizio, una sola volta (art. 2120 c.c.)

Tabella riepilogativa

TFR e previdenza complementare – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Aspetto Regola Fonte
Quota annua Retribuzione annua utile ÷ 13,5; le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni contano come mese intero Art. 2120 c.c.
Voci utili nel CCNL Esclusivamente: minimo contrattuale, contingenza, scatti di anzianità, aumenti di merito ed eccedenze mensili sul minimo, premio di produzione (ex art. 22 CCNL 1991), maggiorazioni per turni avvicendati, 13ª e altre mensilità aziendali, cottimi, indennità maneggio denaro, indennità di mensa Art. 54 CCNL
Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati Art. 2120 c.c.
Destinazione del TFR Prime assunzioni nel privato dal 1° luglio 2026: adesione automatica alla forma collettiva prevista dagli accordi (nel settore ARCO); rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione Art. 8, c. 7-7-quinquies, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025, art. 1, c. 202 e 205
Quota di TFR versata a ARCO 100% per prima occupazione dopo il 28 aprile 1993; 40% per prima occupazione precedente Art. 55 CCNL
Anticipazione Dopo 8 anni di servizio, fino al 70%, una sola volta; limiti annui del 10% degli aventi titolo e del 4% dei dipendenti Art. 2120 c.c.
Tassazione alla cessazione Tassazione separata Artt. 17 e 19 TUIR

Nota: la rivalutazione legale riguarda il TFR rimasto in azienda o versato al Fondo di Tesoreria INPS; il TFR conferito a ARCO segue il rendimento del comparto scelto (Garantito, Bilanciato Prudente, Bilanciato Dinamico).

Come si calcola il TFR

Il TFR è regolato dalla legge 297/1982, richiamata dall’art. 54 del CCNL. Ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5; per il CCNL la retribuzione utile è composta esclusivamente dalle voci elencate nell’art. 54: minimo contrattuale, contingenza (secondo la L. 297/1982 e l’art. 24 del CCNL), scatti di anzianità, aumenti di merito ed altre eccedenze mensili rispetto al minimo, premio di produzione, maggiorazioni per turni avvicendati, tredicesima ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente, cottimi, indennità maneggio denaro e indennità di mensa. Il CCNL non prevede la quattordicesima: rientra solo se corrisposta in azienda.

Le quote accantonate fino al 31 dicembre dell’anno precedente si rivalutano ogni 31 dicembre con l’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT rispetto a dicembre dell’anno prima. Esempio: con inflazione al 2%, il tasso è 1,5% + 75% di 2% = 3%, quindi 300 euro su 10.000 euro di TFR accantonato. Sulla rivalutazione si applica l’imposta sostitutiva del 17% (art. 11 D.Lgs. 47/2000).

La destinazione del TFR: ARCO, Fondo di Tesoreria INPS o azienda

Per i lavoratori del settore privato di prima assunzione (esclusi i domestici), dal 1° luglio 2026 l’adesione alla previdenza complementare è automatica: il TFR e i contributi vanno alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi collettivi, che per il settore laterizi e manufatti è ARCO. Entro 60 giorni dalla prima assunzione il lavoratore può rinunciare e conferire l’intero TFR a un altro fondo oppure mantenere il TFR secondo l’art. 2120 c.c.; i versamenti partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione (art. 8 D.Lgs. 252/2005, commi 7 e seguenti; L. 199/2025, art. 1, commi 202 e 205).

Per i lavoratori non di prima assunzione il datore, all’assunzione, fornisce l’informativa e chiede la scelta fatta in precedenza; chi ha già una posizione in un fondo può indicare entro 60 giorni a quale forma conferire il TFR (art. 8, c. 9-bis).

Se il TFR resta fuori da un fondo, rimane in azienda nelle imprese con meno di 50 dipendenti oppure va al Fondo di Tesoreria dell’INPS in quelle con 50 o più dipendenti. Per i dettagli su contributi (lavoratore 1,50%, azienda 1,80% e poi 1,90% dal 1° luglio 2026 e 2% dal 1° gennaio 2028) e vantaggi fiscali di ARCO vedi la scheda su welfare e sanità integrativa.

Anticipazioni del TFR: regole e causali

Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore può chiedere, in costanza di rapporto, un’anticipazione non superiore al 70% del TFR cui avrebbe diritto alla data della richiesta (art. 2120 c.c.). La richiesta deve essere giustificata da:

  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  • le ulteriori ipotesi previste dalla legge (congedi parentali e formativi, L. 53/2000), dai contratti collettivi o da patti individuali di miglior favore.

L’anticipazione si può ottenere una sola volta nel corso del rapporto e viene detratta dal TFR finale. Le richieste sono soddisfatte ogni anno entro il 10% degli aventi titolo e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti.

Cessazione del rapporto e liquidazione

Alla cessazione (dimissioni, licenziamento, pensionamento) il datore liquida il TFR maturato e rivalutato, al netto delle anticipazioni. Il TFR è soggetto a tassazione separata (artt. 17 e 19 TUIR): l’importo effettivo dell’imposta risulta dal prospetto di liquidazione, che conviene richiedere all’ufficio paghe.

Casi pratici

Tizio – Prima assunzione dopo il 1° luglio 2026
Tizio, livello C, è assunto il 1° settembre 2026 ed è alla sua prima occupazione nel settore privato. Per legge aderisce in automatico alla previdenza complementare: se entro 60 giorni dalla prima assunzione non rinuncia, i versamenti ad ARCO partono dal mese successivo alla scadenza e comprendono quanto dovuto dal 1° settembre. Se rinuncia entro 60 giorni, può scegliere un altro fondo o mantenere il TFR in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS, se l’azienda ha almeno 50 dipendenti).
Caia – Anticipazione TFR per l’acquisto della prima casa
Caia ha 10 anni di anzianità nello stesso stabilimento e un TFR maturato in azienda di circa 28.000 euro. Per acquistare la prima casa può chiedere un’anticipazione fino al 70%, cioè 19.600 euro, documentando la richiesta con l’atto o il preliminare. È la sola anticipazione ottenibile nel rapporto e viene detratta dal TFR finale; l’azienda la concede entro i limiti annui del 10% degli aventi titolo e del 4% dei dipendenti.
Sempronio – Calcolo della quota annua
Sempronio ha una retribuzione annua utile, secondo le voci dell’art. 54, di 27.000 euro: la quota annua di TFR è 27.000 ÷ 13,5 = 2.000 euro. Con inflazione al 2% il tasso di rivalutazione è del 3% (1,5% + 75% di 2%): su 10.000 euro già accantonati sono 300 euro, sui quali si applica l’imposta sostitutiva del 17%.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

Apri il calcolatore del TFR →

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL Laterizi?
La quota annua è la retribuzione annua utile divisa per 13,5 (art. 2120 c.c.). Per il CCNL la retribuzione utile è composta esclusivamente dalle voci dell’art. 54: minimo, contingenza, scatti, aumenti di merito, premio di produzione, maggiorazioni dei turni avvicendati, tredicesima e altre mensilità aziendali, cottimi, indennità maneggio denaro e di mensa. Il montante si rivaluta ogni 31 dicembre all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
Dove va il TFR nel settore laterizi: ARCO o INPS?
Per le prime assunzioni nel privato dal 1° luglio 2026 il TFR va in automatico alla forma collettiva prevista dagli accordi, ARCO nel settore laterizi e manufatti, salvo rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione. Chi rinuncia può scegliere un altro fondo o tenere il TFR: in azienda se ha meno di 50 dipendenti, al Fondo di Tesoreria INPS se ne ha 50 o più.
Quando si può chiedere l’anticipazione del TFR?
Dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, fino al 70% del maturato, una sola volta, per spese sanitarie straordinarie riconosciute da strutture pubbliche o per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli; la legge e i contratti possono prevedere altre ipotesi (art. 2120 c.c.).
Cosa succede al TFR in caso di cessazione del rapporto?
Il TFR maturato e rivalutato, al netto delle anticipazioni, viene liquidato al lavoratore con tassazione separata (artt. 17 e 19 TUIR), non con l’IRPEF ordinaria; il prospetto di liquidazione mostra l’imposta trattenuta.
L’adesione ad ARCO è obbligatoria?
Non per chi era già occupato. Per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica, ma si può rinunciare entro 60 giorni dalla prima assunzione (art. 8, c. 7-quater, D.Lgs. 252/2005). Chi aderisce a ARCO riceve anche il contributo dell’azienda (art. 55 CCNL).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e premio di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 12 febbraio 2020 (artt. 54 e 55), sulle ipotesi di accordo del 2022 e del 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028) e sulla normativa (art. 2120 c.c., D.Lgs. 252/2005). Le simulazioni sono esempi illustrativi: per la propria posizione rivolgersi al fondo ARCO, al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o a un consulente del lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
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