Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

TFR e fine rapporto: calcolo, destinazione ad ARCO e anticipazioni

Il Trattamento di Fine Rapporto è una delle voci più rilevanti del saldo finale: si matura per ogni anno di lavoro e viene liquidato alla cessazione. Nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento, la scelta sulla destinazione del TFR — al fondo pensionistico complementare ARCO o al Fondo di Tesoreria INPS — impatta significativamente sulla previdenza futura del lavoratore.

In sintesi

Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c.: retribuzione annua utile divisa per 13,5, rivalutata annualmente all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Dal 2007 i nuovi assunti scelgono se conferire il TFR al fondo ARCO (previdenza complementare di settore) o al Fondo di Tesoreria INPS. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni di servizio nella misura del 70% del maturato.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Riferimento legge TFR
Art. 2120 c.c. – D.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
Fondo pensione complementare di settore
ARCO – Fondo Pensione per i lavoratori dell’industria dei laterizi e manufatti in cemento
Anticipazione TFR
70% del maturato dopo 8 anni di servizio (art. 2120, co. 6, c.c.)

Tabella riepilogativa

TFR e previdenza complementare – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Aspetto Regola Fonte normativa
Formula di calcolo della quota annua Retribuzione annua utile ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
Rivalutazione annua (al 31 dicembre) 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT prezzi al consumo Art. 2120, co. 4, c.c.
Imposta sulla rivalutazione 17% sull’incremento annuo di rivalutazione (imposta sostitutiva) Art. 11, D.lgs. 47/2000
Scelta destinazione TFR (nuovi assunti) Entro 6 mesi dall’assunzione: ARCO o Fondo Tesoreria INPS D.lgs. 252/2005; Circ. INPS n. 70/2007
Silenzio-assenso In mancanza di scelta: TFR conferito ad ARCO Art. 8, co. 7, D.lgs. 252/2005
Anticipazione TFR 70% del maturato, dopo 8 anni di servizio, causali tassative Art. 2120, co. 6-8, c.c.
Tassazione alla cessazione Tassazione separata (aliquota media ultimi 5 anni) Artt. 17-19, TUIR (D.P.R. 917/1986)

Nota: la rivalutazione del TFR è applicabile al TFR tenuto in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS, non al TFR conferito ad ARCO (che è invece investito secondo le politiche del fondo). Per il TFR conferito ad ARCO, i rendimenti dipendono dai comparti di investimento scelti.

Come si calcola il TFR: la formula dell’art. 2120 c.c.

Il TFR si determina applicando la seguente formula (art. 2120 del Codice civile):

Quota annua TFR = Retribuzione annua utile ÷ 13,5

La retribuzione annua utile comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, incluse: retribuzione mensile ordinaria, tredicesima, quattordicesima, straordinario strutturale, indennità continuative. Sono escluse: anticipazioni di TFR già erogate, somme erogate a titolo risarcitorio, rimborsi spese documentati.

Il montante di TFR maturato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno applicando un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% della variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sulla rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva del 17% (trattenuta dal datore in acconto e conguagliata alla cessazione o in sede di dichiarazione dei redditi sostitutiva).

La destinazione del TFR: ARCO o Fondo di Tesoreria INPS

Con la riforma della previdenza complementare (D.lgs. 252/2005), entrata in vigore il 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente deve scegliere cosa fare del TFR maturando:

  • Conferire il TFR al fondo pensionistico complementare ARCO: il TFR viene investito nel fondo, che offre rendimenti potenzialmente superiori alla rivalutazione legale nel lungo periodo. Il lavoratore beneficia anche del contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL a favore degli iscritti ad ARCO.
  • Mantenere il TFR in azienda (solo per aziende con meno di 50 dipendenti): il TFR rimane in carico al datore e viene rivalutato con la formula legale.
  • Conferire il TFR al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS (obbligatorio per aziende con 50 o più dipendenti, in caso di mancato conferimento ad ARCO): il TFR viene gestito dall’INPS e rivalutato con la formula legale.

In assenza di una scelta esplicita entro 6 mesi dall’assunzione, il meccanismo del silenzio-assenso determina il conferimento tacito del TFR ad ARCO. È quindi fondamentale che il lavoratore neo-assunto valuti consapevolmente la propria scelta, con il supporto del sindacato o di un consulente previdenziale.

Il fondo ARCO: caratteristiche principali

ARCO è il fondo pensionistico complementare negoziale destinato ai lavoratori dell’industria dei laterizi, dei manufatti in cemento e dei materiali da costruzione affini. È istituito e gestito dalle parti firmatarie del CCNL. Le principali caratteristiche:

  • Il lavoratore iscritto versa il TFR maturando e, se previsto dal CCNL e/o dal contratto aziendale, un contributo personale aggiuntivo; in contropartita riceve anche il contributo del datore di lavoro.
  • Il fondo offre più comparti di investimento (generalmente un comparto garantito, uno bilanciato e uno azionario), con profili di rischio/rendimento diversificati.
  • Al momento della pensione, la posizione individuale può essere convertita in una rendita complementare o, parzialmente, in un capitale.
  • Sono possibili anticipazioni anche dalla posizione ARCO, secondo le regole del fondo (diverse da quelle dell’art. 2120 c.c.).

Anticipazioni del TFR: regole e causali

Il lavoratore che non ha conferito il TFR ad ARCO può chiedere un’anticipazione al datore di lavoro ai sensi dell’art. 2120, comma 6, c.c., a condizione che:

  • abbia maturato almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
  • la richiesta rientri in una delle causali tassative: (a) spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti necessari da strutture pubbliche; (b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (documentato con atto notarile o preliminare); (c) ristrutturazione della prima casa (documentato); (d) fruizione dei congedi parentali o formativi di cui all’art. 5 della L. 53/2000.

L’importo massimo anticipabile è il 70% del TFR maturato alla data della richiesta. Il datore può limitare il numero di anticipazioni concesse annualmente (non oltre il 10% degli aventi diritto e il 4% del totale dipendenti). L’anticipazione è tassata con le medesime regole del TFR finale (tassazione separata).

Casi pratici

Tizio – Neo-assunto, scelta tacita ad ARCO
Tizio viene assunto il 1° marzo 2026 come operaio qualificato al livello C. Non viene informato correttamente sulla scelta del TFR e non presenta alcun modulo di opzione entro il 31 agosto 2026 (6 mesi dall’assunzione). Per effetto del silenzio-assenso, il TFR maturando dal settembre 2026 viene automaticamente conferito ad ARCO. Tizio si ritrova iscritto al fondo, beneficia del contributo datoriale aggiuntivo, ma avrebbe preferito tenere il TFR in azienda. Può recedere da ARCO solo dopo 2 anni dall’iscrizione e trasferire la posizione al Fondo di Tesoreria INPS.
Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
Caia ha 10 anni di anzianità nel settore e il TFR maturato in azienda è di circa 28.000 euro. Intende acquistare la prima casa: può richiedere al datore un’anticipazione del 70%, pari a 19.600 euro (al lordo della tassazione separata). Presenta la richiesta con copia del contratto preliminare. L’azienda, verificati i presupposti, eroga l’anticipazione entro i termini di legge.
Sempronio – Cessazione del rapporto, liquidazione del TFR
Sempronio lascia il lavoro dopo 15 anni per andare in pensione anticipata. Il suo TFR maturato in azienda (non aveva aderito ad ARCO) è di circa 45.000 euro. Riceve la liquidazione con tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota media IRPEF applicata al suo reddito negli ultimi 5 anni e la applica al TFR. Se l’aliquota risultante è del 23%, paga circa 10.350 euro di tasse, ricevendo netti circa 34.650 euro.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

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Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL Laterizi?
La quota annua è pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5 (art. 2120 c.c.). Il montante maturato viene rivalutato ogni 31 dicembre all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. È la legge a definire la formula: il CCNL non la modifica.
Dove va il TFR nel settore laterizi: ARCO o INPS?
Dal 2007, entro 6 mesi dall’assunzione, il lavoratore sceglie tra ARCO (fondo complementare di settore, con contributo datoriale aggiuntivo) e il Fondo di Tesoreria INPS (per aziende con 50+ dipendenti) o il mantenimento in azienda (per aziende con meno di 50 dipendenti). In assenza di scelta, il TFR va tacitamente ad ARCO.
Quando si può chiedere l’anticipazione del TFR?
Dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, nella misura del 70% del maturato, per causali tassative: spese sanitarie straordinarie, acquisto/ristrutturazione prima casa, congedi parentali o formativi.
Cosa succede al TFR in caso di cessazione del rapporto?
Il TFR complessivamente maturato (al netto delle anticipazioni) viene liquidato al lavoratore. È tassato con tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni), non con l’IRPEF ordinaria.
Il fondo ARCO è obbligatorio per i lavoratori del settore?
ARCO è il fondo di settore previsto dal CCNL. Non è obbligatoriamente automatico, ma il silenzio-assenso entro 6 mesi dall’assunzione porta all’iscrizione tacita. Chi si iscrive beneficia anche del contributo datoriale aggiuntivo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028) e alla normativa vigente (art. 2120 c.c., D.lgs. 252/2005). Le simulazioni sono esempi puramente illustrativi: per valutare la propria posizione individuale rivolgersi a un consulente del lavoro, al fondo ARCO, al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o a un consulente previdenziale.

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In sintesi

  • Il TFR si calcola ai sensi dell'art. 2120 c.c.: la retribuzione annua utile si divide per 13,5 e si accantona ogni anno.
  • L'accantonamento si rivaluta annualmente con un coefficiente di legge pari all'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
  • Il lavoratore può destinare il TFR alla previdenza complementare di settore oppure lasciarlo in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS.
  • Sono ammesse anticipazioni del TFR alle condizioni di legge e di contratto, entro limiti percentuali e per causali tipiche.
  • La scelta di destinazione incide sulla previdenza futura e va valutata con attenzione al momento dell'assunzione.
Indice dei contenuti

Nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento il Trattamento di Fine Rapporto è una delle voci che il lavoratore percepisce con maggiore concretezza, perché rappresenta la quota di retribuzione differita che si accumula anno dopo anno. Comprenderne il meccanismo - come si calcola, come si rivaluta, dove può confluire e quando può essere anticipato - è essenziale tanto per chi è prossimo alla cessazione quanto per chi, all'assunzione, deve scegliere la destinazione del proprio TFR. Questo commento ricostruisce la disciplina civilistica e le opzioni di destinazione tipiche del comparto.

Il meccanismo di calcolo dell'art. 2120 c.c.

L'art. 2120 c.c. stabilisce che il TFR si determina accantonando, per ciascun anno di servizio, una quota pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5. Nella retribuzione utile rientrano, salvo diversa previsione contrattuale, tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale. La frazione di anno si computa proporzionalmente ai mesi: questa è l'ossatura del calcolo, valida in tutti i settori.

La rivalutazione annuale

Le quote accantonate fino al 31 dicembre dell'anno precedente si rivalutano con un coefficiente composto: una parte fissa dell'1,5% e una parte variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. È un meccanismo che protegge in parte il capitale dall'erosione inflattiva, distinto e generalmente meno favorevole dei rendimenti potenziali della previdenza complementare.

La scelta di destinazione

Il lavoratore può scegliere se destinare il TFR maturando al fondo pensione complementare di riferimento per il settore - alimentando così una posizione previdenziale aggiuntiva - oppure mantenerlo come accantonamento, presso il datore o, nelle imprese di maggiori dimensioni, presso il Fondo di Tesoreria INPS. È una decisione che incide in modo strutturale sulla pensione futura e che andrebbe ponderata, anche con il supporto di un patronato, all'avvio del rapporto.

Le anticipazioni del TFR

L'art. 2120 c.c. consente, a determinate condizioni, di richiedere un'anticipazione sul TFR maturato: serve un'anzianità minima, l'importo è contenuto entro una percentuale del maturato e le causali sono tipiche (in particolare spese sanitarie straordinarie e acquisto della prima casa). Il CCNL e gli accordi possono ampliare le ipotesi o agevolarne l'accesso: la regola operativa è verificare il testo vigente prima di presentare la domanda.

TFR in azienda, Fondo di Tesoreria e previdenza complementare

La destinazione incide anche sulla gestione delle anticipazioni e della liquidazione finale: il TFR lasciato in azienda o al Fondo di Tesoreria segue le regole dell'art. 2120 c.c.; quello conferito alla previdenza complementare segue invece il regolamento del fondo, con proprie modalità di anticipazione e di riscatto. Conoscere il canale prescelto è il presupposto per esercitare correttamente i propri diritti.

Cessazione del rapporto e liquidazione

Alla fine del rapporto - per dimissioni, licenziamento o pensionamento - il TFR maturato e rivalutato viene liquidato secondo le regole del canale di destinazione, al netto delle eventuali anticipazioni già percepite e della tassazione propria del trattamento. Per il lavoratore del comparto laterizi e cemento conviene richiedere il prospetto di calcolo e verificarne le voci con attenzione.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR?

Ai sensi dell'art. 2120 c.c. si accantona ogni anno una quota pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5; le frazioni di anno si computano in proporzione ai mesi lavorati.

Come funziona la rivalutazione del TFR?

Le quote accantonate si rivalutano annualmente con un coefficiente composto dall'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Posso destinare il TFR alla previdenza complementare?

Sì: il lavoratore può conferire il TFR maturando al fondo pensione di settore oppure mantenerlo in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. La scelta incide sulla previdenza futura.

Quando posso chiedere un'anticipazione del TFR?

Con l'anzianità minima di legge, entro una percentuale del maturato e per causali tipiche come spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa; il CCNL può ampliare le ipotesi.

Cosa cambia se il TFR è in azienda o al fondo pensione?

Il TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria segue l'art. 2120 c.c.; quello conferito alla previdenza complementare segue il regolamento del fondo, con proprie regole di anticipazione e riscatto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.