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La guida
Orario di lavoro e straordinari: 40 ore, turni e maggiorazioni
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento disciplina un orario normale di 40 ore settimanali. Le specificità del settore — ciclo continuo delle fornaci, stagionalità nella prefabbricazione — rendono rilevante comprendere come si calcolano le ore straordinarie e come si remunerano i diversi regimi di lavoro.
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento fissa l’orario normale a 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Lo straordinario è maggiorato del 27% fino a 48 ore settimanali e del 30% oltre, il lavoro notturno fuori turno del 35%, quello in turni avvicendati del 20%, il festivo del 45% per gli operai e del 50% per gli impiegati. Il settore prevede turni continui nelle fornaci e negli impianti di prefabbricazione.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa delle maggiorazioni
| Tipo di prestazione | Operai | Impiegati |
|---|---|---|
| Straordinario fino alla 48ª ora settimanale | 27% | 27% |
| Straordinario oltre la 48ª ora settimanale | 30% | 30% |
| Lavoro notturno in turni avvicendati | 20% | 20% |
| Lavoro diurno in turni avvicendati (solo settore laterizi) | 4% | 4% |
| Lavoro notturno non in turni | 35% | 35% |
| Straordinario notturno (fino a 48 ore / oltre 48 ore) | 37% / 50% | 47% / 50% |
| Lavoro festivo ordinario | 45% | 50% |
| Straordinario festivo (fino a 48 ore / oltre 48 ore) | 47% / 50% | 52% / 55% |
| Festivo notturno non in turni | 50% | 67% |
| Straordinario festivo notturno (fino a 48 ore / oltre 48 ore) | 57% / 60% | 72% / 75% |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo | 23% | 23% |
Le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Si calcolano sul minimo mensile tabellare e sulla contingenza; la quota oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 174 (art. 23). Il notturno decorre dalle 22 alle 6 per gli operai (nel settore laterizi, per infornatori, sfornatori e addetti ai mattoni a mano, previo accordo con la RSU, dalle 20 alle 4) e dalle 21 alle 6 per gli impiegati. Per i guardiani notturni (operai) la maggiorazione è del 6%.
Orario normale e sua distribuzione
Il CCNL fissa l’orario normale contrattuale in 40 ore settimanali, che rappresenta anche il limite entro il quale non si applicano maggiorazioni. L’orario può essere distribuito su:
- 5 giorni lavorativi (settimana corta): 8 ore al giorno con sabato libero. È la distribuzione più diffusa negli uffici e negli impianti con orario giornaliero.
- 6 giorni lavorativi: circa 6 ore e 40 minuti al giorno, con sabato lavorativo. Meno frequente ma previsto dal contratto.
Il passaggio da 5 a 6 giorni avviene previo accordo tra la direzione aziendale e la RSU (art. 10, punto 1); regimi di orario plurisettimanale sono possibili per esigenze produttive (punto 10).
Orario straordinario: limiti e calcolo
Le ore lavorate oltre le 40 settimanali costituiscono lavoro straordinario (art. 10, punto 2) e sono maggiorate del 27% fino alla 48ª ora settimanale e del 30% oltre la 48ª, sulla quota oraria di minimo e contingenza. Il D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione della direttiva europea sull’orario di lavoro) fissa:
- Limite massimo per settimana: 48 ore (ordinario + straordinario), calcolate come media su un periodo di 4 mesi (estensibile a 6 o 12 mesi dalla contrattazione collettiva).
- Riposo giornaliero minimo: 11 ore consecutive nelle 24 ore.
- Riposo settimanale: 24 ore consecutive ogni 7 giorni, normalmente la domenica.
Il CCNL Laterizi (art. 10, punto 8) prevede che le ore non lavorate per festività, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi retribuiti e riduzioni d’orario siano computate nell’orario contrattuale ai fini delle maggiorazioni per straordinario. Fatta salva la durata settimanale di 40 ore, l’orario è ridotto di 64 ore annue (punto 11), con ulteriori ore di riduzione per chi lavora su tre turni avvicendati; i permessi non fruiti confluiscono nella banca ore individuale (punto 12).
Turni nelle fornaci e negli impianti a ciclo continuo
Le fornaci per la produzione di laterizi operano spesso in ciclo continuo 24 ore su 24, poiché i forni tunnel a gas o a nafta richiedono una temperatura costante. Ciò implica l’organizzazione in tre turni giornalieri (mattino, pomeriggio, notte), ciascuno di 8 ore.
Nei turni avvicendati il lavoro notturno è compensato con la maggiorazione del 20% e, nel solo settore laterizi, il lavoro diurno a turni con il 4% (art. 70): queste percentuali assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico corrisposto per il lavoro a turni. La maggiorazione del 35% spetta invece al lavoro notturno svolto fuori dai turni avvicendati. Il turno va comunicato almeno 24 ore prima, salvo forza maggiore.
Le aziende di prefabbricati in calcestruzzo hanno di norma un ciclo produttivo non continuo, con organizzazione su uno o due turni diurni e una stagionalità più marcata (produzione intensa nella bella stagione, rallentamento invernale).
Sicurezza sul lavoro nei cicli produttivi
Il settore dei laterizi e dei manufatti in cemento espone i lavoratori a rischi specifici legati all’orario e all’ambiente: calore elevato nei reparti di cottura, polveri di silice nella lavorazione dell’argilla, vibrazioni nei reparti di prefabbricazione. Il rinnovo 2025 ha introdotto i «break formativi» — sessioni di formazione sulla sicurezza di massimo 10 minuti subito dopo un quasi-infortunio — come misura preventiva aggiuntiva.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Laterizi?
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
Come funzionano i turni nelle fornaci?
Il lavoro domenicale è sempre compensato economicamente?
Le ore non lavorate per malattia contano ai fini dello straordinario?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.