Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

Preavviso e licenziamento nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata disciplina i termini di preavviso sia per il licenziamento sia per le dimissioni volontarie. La durata varia in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio. Conoscere queste regole è essenziale per gestire correttamente la fine del rapporto di lavoro.

In sintesi

Il CCNL Federdistribuzione fissa termini di preavviso che vanno da 15 giorni di calendario (VI e VII livello, fino a 5 anni di servizio) a 120 giorni (Quadri e I livello, oltre 10 anni) per il licenziamento (art. 231); per le dimissioni i termini sono più brevi (art. 236). In caso di giusta causa il preavviso non è dovuto. L’indennità sostitutiva è dovuta se il preavviso non viene dato e comprende i ratei di tredicesima e quattordicesima, ma non entra nel TFR (art. 233).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
23 aprile 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Norma di legge
Art. 2118-2119 c.c. – recesso e giusta causa

Tabella riepilogativa

Preavviso per licenziamento in giorni di calendario – CCNL DMO Federdistribuzione, art. 231
Livello Fino a 5 anni di servizio Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
Quadri e I livello 60 90 120
II e III livello 30 45 60
IV e V livello 20 30 45
VI e VII livello 15 20 20
Preavviso per dimissioni in giorni di calendario – art. 236
Livello Fino a 5 anni di servizio Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
Quadri e I livello 45 60 90
II e III livello 20 30 45
IV e V livello 15 20 30
VI e VII livello 10 15 15

Fonte: artt. 231, 232, 233 e 236 del Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025. I termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese e si contano in giorni di calendario; per il part-time hanno la stessa durata del tempo pieno (art. 89). Le dimissioni vanno rassegnate per iscritto con mezzo che certifichi la data di ricevimento, oggi con la procedura telematica. Approfondimento sulle dimissioni: preavviso per le dimissioni nel CCNL Federdistribuzione.

Cos’è il preavviso e come funziona

Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (da parte del datore o del lavoratore) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. La sua funzione è permettere alla controparte di organizzarsi: il datore per trovare un sostituto, il lavoratore per trovare una nuova occupazione.

Durante il periodo di preavviso il lavoratore continua a prestare la propria attività e a percepire la retribuzione ordinaria. Il datore può tuttavia liberarlo dall’obbligo di lavorare (c.d. «dispensa dal preavviso»), ma è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione per tutta la durata del preavviso.

Indennità sostitutiva del preavviso

Se una delle parti non rispetta il preavviso, è tenuta a corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione di fatto dell’art. 191 relativa al periodo di preavviso non goduto, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 232). Questa regola vale:

  • quando il datore licenzia senza rispettare il preavviso (senza giusta causa): deve pagare l’indennità sostitutiva al lavoratore;
  • quando il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso: il datore può trattenere l’indennità sostitutiva dalla liquidazione finale.

L’indennità sostitutiva del preavviso è imponibile ai fini IRPEF e previdenziali ma, secondo l’art. 233, c. 3, del CCNL, è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Giusta causa: nessun preavviso

Sia il datore sia il lavoratore possono recedere senza preavviso in presenza di «giusta causa» (art. 2119 c.c.), cioè un comportamento tanto grave da non consentire nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto. Esempi tipici nella GDO:

  • per il datore: furto di merce o denaro da parte del lavoratore; grave insubordinazione; falsificazione di documenti; rissa in servizio;
  • per il lavoratore: molestie sessuali o mobbing da parte del datore; mancato pagamento sistematico della retribuzione; atti illeciti del datore ai danni del lavoratore.

Il licenziamento per giusta causa non dà luogo al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, ma il lavoratore conserva il diritto al TFR e agli altri istituti maturati.

Licenziamento per giustificato motivo

Il licenziamento individuale nel rispetto del preavviso richiede un giustificato motivo (soggettivo o oggettivo):

  • GMO soggettivo: inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali (es. scarso rendimento reiterato, violazione di norme disciplinari);
  • GMO oggettivo: ragioni organizzative, economiche o produttive (es. riduzione del personale per chiusura di un reparto o di un punto vendita).

La legge n. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015 (tutele crescenti per i neo-assunti) disciplinano le conseguenze del licenziamento illegittimo. Il lavoratore ha 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento per impugnarla stragiudizialmente, e 180 giorni per depositare il ricorso al Giudice del Lavoro.

Casi pratici

Tizio – Dimissioni volontarie: rispetto del preavviso
Tizio (IV livello, 4 anni di anzianità) si dimette per accettare un altro lavoro. Il CCNL Federdistribuzione prevede per le dimissioni di un IV livello con meno di 5 anni di servizio 15 giorni di calendario (art. 236). Comunica le dimissioni il 1° giugno 2026: il preavviso decorre dal 1° giugno e finisce il 15 giugno, e il nuovo datore lo attende dal 1° luglio. Ha il tempo sufficiente per rispettare il preavviso. Se il vecchio datore lo volesse liberare prima, riceverà comunque la retribuzione per tutto il periodo di preavviso contrattuale.
Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: chiusura reparto
Caia è addetta al banco gastronomia (III livello, 7 anni di anzianità). Il punto vendita decide di chiudere il reparto gastronomia e terziarizzare il servizio. Caia riceve una lettera di licenziamento per GMO con il preavviso contrattuale: 45 giorni di calendario per un III livello con più di 5 e fino a 10 anni di servizio (art. 231). Durante il preavviso continua a lavorare. Alla fine riceve: retribuzione del preavviso, TFR, tredicesima e quattordicesima proporzionali, e ha diritto alla NASPI.
Sempronio – Impugnazione del licenziamento
Sempronio (V livello) riceve una lettera di licenziamento per «giustificato motivo soggettivo». Ritiene che il motivo addotto (assenteismo) sia basato su un calcolo errato del comporto e che manchi una contestazione disciplinare preventiva. Si rivolge alla Uiltucs-Uil: il sindacato verifica la procedura disciplinare (art. 7 Statuto dei Lavoratori) e, riscontrata l’omissione, invia l’impugnazione stragiudiziale entro i 60 giorni. Segue tentativo di conciliazione e, se necessario, ricorso al Giudice del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto preavviso spetta in caso di licenziamento nella GDO?
Dipende dal livello e dall’anzianità (art. 231 CCNL DMO): da 15 giorni di calendario per VI e VII livello fino a 5 anni di servizio, a 120 giorni per Quadri e I livello oltre i 10 anni. Per esempio un IV o V livello ha 20 giorni fino a 5 anni, 30 fino a 10 anni e 45 oltre.
Le dimissioni richiedono preavviso?
Sì. Anche il lavoratore che si dimette deve rispettare il preavviso contrattuale (art. 236: da 10 giorni per VI e VII livello a 90 giorni per Quadri e I livello oltre i 10 anni). Se non lo rispetta, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva dalla liquidazione finale.
Cos’è la giusta causa di licenziamento?
La giusta causa è un comportamento così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.). In questo caso il datore può recedere senza preavviso e senza indennità sostitutiva.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Il datore deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione di fatto del periodo non lavorato, ratei di tredicesima e quattordicesima compresi (art. 232).
Le dimissioni durante la maternità richiedono convalida?
Sì. Le dimissioni presentate durante il periodo di tutela (gravidanza e primo anno del figlio) devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro o dal CPI, pena la nullità. La convalida garantisce anche il diritto alla NASPI.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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