Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Termini di preavviso per profilo e anzianità, regole di licenziamento e sorte dell’alloggio di servizio.

In sintesi

Il CCNL fissa i termini di preavviso per il recesso, crescenti con anzianità e livello del profilo. Il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo; le dimissioni vanno date con preavviso e in forma telematica. Per i portieri con alloggio si pone il tema del rilascio dell’alloggio a fine rapporto.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

Il preavviso

Salvo i casi di recesso in prova o per giusta causa, la cessazione del rapporto richiede un periodo di preavviso, la cui durata cresce con l’anzianità di servizio e con il profilo di inquadramento. Il preavviso vale sia per il licenziamento (dato dal datore) sia per le dimissioni (date dal lavoratore). Chi non rispetta il preavviso deve la relativa indennità sostitutiva.

Tabella riepilogativa

Preavviso: criteri (durate indicative crescenti)
Profilo Anzianità Preavviso (indicativo)
A/B (portieri, addetti) fino a 5 anni termine più breve
A/B (portieri, addetti) oltre 5 / 10 anni termine crescente
C (impiegati, quadri) secondo anzianità termini superiori

Nota: i giorni o i mesi esatti di preavviso sono fissati dall’apposito articolo del CCNL in funzione di profilo e anzianità: vanno verificati sul testo vigente. Il principio è che il preavviso cresce con anzianità e livello.

Licenziamento: giusta causa e giustificato motivo

Il licenziamento deve essere motivato e fondato su:

  • Giusta causa: fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (es. furto, grave violazione degli obblighi di custodia); il recesso è immediato, senza preavviso.
  • Giustificato motivo soggettivo: notevole inadempimento degli obblighi del lavoratore; con preavviso.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività e all’organizzazione (es. soppressione del servizio di portineria deliberata dal condominio); con preavviso.

La soppressione del posto di portiere deliberata dall’assemblea condominiale è una causa tipica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel settore.

Dimissioni

Le dimissioni vanno presentate con il preavviso previsto e, per legge, in forma telematica (procedura sul portale del Ministero del Lavoro), salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa. Le dimissioni della lavoratrice madre o nel periodo protetto richiedono la convalida.

Alloggio di servizio a fine rapporto

Per i portieri con alloggio, alla cessazione del rapporto si pone il rilascio dell’alloggio di servizio, che è connesso alla prestazione lavorativa. Il contratto e la prassi prevedono termini per la riconsegna; in caso di contestazioni sul rilascio è opportuno l’intervento di un consulente o del sindacato, anche per coordinare i tempi con il preavviso.

Casi pratici

Tizio – soppressione del servizio di portineria
L’assemblea del condominio dove lavora Tizio (portiere A4) delibera di sopprimere il servizio di portineria. Il licenziamento è per giustificato motivo oggettivo: a Tizio spettano il preavviso (o l’indennità sostitutiva), il TFR e va concordato il rilascio dell’alloggio di servizio.
Caia – dimissioni con preavviso
Caia, addetta alle pulizie, trova un altro impiego e si dimette: deve dare il preavviso previsto dal suo profilo e presentare le dimissioni in forma telematica. Se non rispetta il preavviso, dovrà al datore l’indennità sostitutiva.
Sempronio – licenziamento per giusta causa
Sempronio viola gravemente gli obblighi di custodia consentendo accessi non autorizzati. Il datore può procedere al licenziamento per giusta causa, immediato e senza preavviso, nel rispetto della procedura disciplinare (contestazione e difesa).

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare per le dimissioni?
Dipende dal tuo profilo e dall’anzianità di servizio: il preavviso cresce con entrambi. I termini esatti sono fissati dall’articolo del CCNL. Se non rispetti il preavviso, devi al datore la relativa indennità sostitutiva.
Il condominio può licenziare il portiere se sopprime la portineria?
Sì: la soppressione del servizio di portineria deliberata dall’assemblea è una causa tipica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Al portiere spettano preavviso (o indennità sostitutiva), TFR e va regolato il rilascio dell’alloggio.
Cosa succede all’alloggio quando finisce il rapporto?
L’alloggio di servizio è legato alla prestazione lavorativa: alla cessazione del rapporto va riconsegnato nei termini previsti dal contratto e dalla prassi. In caso di contestazioni conviene farsi assistere da un consulente o dal sindacato.
Le dimissioni vanno fatte per iscritto?
Sì, per legge vanno presentate in forma telematica tramite la procedura del Ministero del Lavoro, salvo le dimissioni per giusta causa. Le dimissioni della lavoratrice madre o nel periodo protetto richiedono la convalida.
Il licenziamento per giusta causa prevede preavviso?
No: la giusta causa è un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, e il licenziamento è immediato senza preavviso. Resta obbligatoria la procedura disciplinare con contestazione e diritto di difesa.

Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il recesso dal rapporto richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), crescente con anzianita e livello del profilo.
  • Il licenziamento esige giusta causa (art. 2119 c.c.) o giustificato motivo; le dimissioni vanno date in forma telematica e con preavviso.
  • La mancanza di preavviso obbliga la parte recedente all'indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.
  • La giusta causa consente il recesso immediato senza preavviso, per fatti che non consentono la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
  • Per i portieri con alloggio di servizio si pone il tema del rilascio dell'alloggio a fine rapporto.
  • Termini e indennita esatte si leggono nelle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Il CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati - che disciplina portieri, custodi e addetti alla pulizia di stabili - applica al recesso i due cardini del codice civile in materia: l'art. 2118 c.c. sul recesso con preavviso nei rapporti a tempo indeterminato e l'art. 2119 c.c. sul recesso per giusta causa. A questi si aggiunge un elemento tipico della categoria: l'alloggio di servizio, che lega la cessazione del rapporto alla sorte dell'abitazione. La disciplina coniuga cosi le regole generali del licenziamento con la specialita di un lavoro spesso svolto nello stesso edificio in cui si abita.

Il preavviso (art. 2118 c.c.)

Nei rapporti a tempo indeterminato ciascuna parte puo recedere dando il preavviso. La sua durata cresce con l'anzianita di servizio e con il livello del profilo: e una tutela bilaterale che consente al lavoratore di cercare nuova occupazione e al datore di organizzare la sostituzione. I termini precisi sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente.

L'indennita sostitutiva

La parte che recede senza rispettare il preavviso e tenuta a corrispondere all'altra un'indennita sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato. E il meccanismo previsto dall'art. 2118, comma 2, c.c., che monetizza l'omesso preavviso.

Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.)

L'art. 2119 c.c. consente il recesso immediato, senza preavviso, quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Nel lavoro di portierato possono rilevare, ad esempio, gravi violazioni dei doveri di custodia o di fedelta. Restano fermi la procedura disciplinare dell'art. 7 St. lav. e l'onere della prova a carico del datore.

Il giustificato motivo

Accanto alla giusta causa, il licenziamento puo fondarsi su un giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento) o oggettivo (ragioni inerenti all'attivita e all'organizzazione, come la soppressione del posto di portiere). In questi casi il preavviso e dovuto, salvo diversa disciplina.

Le dimissioni telematiche

Le dimissioni del lavoratore vanno rassegnate con preavviso e nella forma telematica prevista dalla legge, a pena di inefficacia: una garanzia contro le dimissioni in bianco. Anche per il lavoratore vale l'obbligo di preavviso o, in difetto, dell'indennita sostitutiva.

L'alloggio di servizio

Per i portieri con alloggio di servizio la fine del rapporto pone il tema del rilascio dell'abitazione. L'alloggio e tipicamente concesso in funzione della prestazione lavorativa: cessato il rapporto, sorge l'obbligo di rilascio secondo i tempi e le modalita previsti dal contratto e dalla legge. E un profilo da gestire con attenzione, perche incide sulla vita del lavoratore e della sua famiglia.

Domande frequenti

Il licenziamento del portiere richiede sempre il preavviso?

Non sempre. Con giusta causa ex art. 2119 c.c. il recesso e immediato e senza preavviso. Con giustificato motivo soggettivo o oggettivo il preavviso e invece dovuto, salvo diversa previsione contrattuale.

Cosa succede se non si rispetta il preavviso?

La parte che recede senza preavviso deve corrispondere all'altra un'indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, come previsto dall'art. 2118, comma 2, c.c.

Come vanno date le dimissioni del portiere?

Con preavviso e nella forma telematica prevista dalla legge, a pena di inefficacia. La forma telematica e una garanzia contro le dimissioni in bianco; in difetto di preavviso e dovuta l'indennita sostitutiva.

Cosa accade all'alloggio di servizio a fine rapporto?

L'alloggio e concesso in funzione della prestazione lavorativa: cessato il rapporto sorge l'obbligo di rilascio, secondo tempi e modalita previsti dal contratto e dalla legge. E un profilo da gestire con attenzione per la sua incidenza familiare.

Quanto dura il preavviso per i portieri?

Cresce con l'anzianita di servizio e con il livello del profilo. La durata precisa e fissata nelle tabelle del CCNL vigente, che vanno consultate per il caso concreto: la legge ne stabilisce la logica, il contratto i termini.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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