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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
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Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 1761 c.c. prevede la rappresentanza del mediatore: può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento — mai automatica, serve apposito incarico.

Art. 1761 c.c. – Rappresentanza del mediatore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

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In sintesi

  • Rappresentanza facoltativa: il mediatore può essere incaricato da una parte di rappresentarla negli atti esecutivi del contratto.
  • Origine dell'incarico: la rappresentanza richiede un apposito incarico da parte del soggetto rappresentato; non è mai automatica.
  • Fase esecutiva: la rappresentanza riguarda gli atti relativi all'esecuzione del contratto già concluso, non la fase delle trattative.
  • Incarico unilaterale: l'incarico proviene da una sola delle parti; il mediatore non rappresenta mai entrambe le parti contemporaneamente in questa veste.
  • Compatibilità con la terzierità: la norma risolve il potenziale conflitto tra il ruolo di mediatore (terzo imparziale) e quello di rappresentante (fiduciario di una parte).
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La rappresentanza del mediatore negli atti esecutivi

L'articolo 1761 del Codice Civile affronta una questione che può sembrare paradossale: il mediatore e' per definizione un soggetto terzo e imparziale rispetto alle parti (art. 1754 c.c.); come può allora assumere il ruolo di rappresentante di una di esse? La norma risolve questa tensione limitando la possibilità di rappresentanza alla fase esecutiva del contratto già concluso, ossia al momento in cui la funzione mediatoria si e' ormai esaurita.

Il meccanismo della rappresentanza

Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di compiere, in suo nome e per suo conto, gli atti necessari all'esecuzione del contratto. Si tratta di una rappresentanza volontaria fondata su un incarico specifico: senza tale incarico il mediatore non ha alcun potere di agire in nome di alcuna parte. L'incarico deve essere conferito dopo la conclusione del contratto (o contestualmente), per non sovrapporsi alla funzione mediatoria e non comprometterne l'imparzialità.

Esempio pratico: Tizio e Caio concludono, grazie all'intervento del mediatore Sempronio, un contratto di compravendita di merce. Tizio, impossibilitato a presenziare alla consegna, incarica Sempronio di ricevere la merce in suo nome, verificarne la conformità e firmare la bolla di consegna. In questo caso Sempronio agisce come rappresentante di Tizio per la fase esecutiva del contratto.

Distinzione dalla fase delle trattative

La norma limita espressamente la rappresentanza agli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso. Il mediatore non può ricevere un incarico di rappresentanza nella fase delle trattative o nella conclusione del contratto stesso: in quella fase deve mantenere la propria posizione di terzierita' e imparzialità. Se il mediatore assumesse poteri di rappresentanza nella fase precontrattuale, verrebbe meno la sua neutralita' e l'intero istituto della mediazione ne risulterebbe snaturato.

Rapporto tra mediazione e mandato

Quando il mediatore riceve un incarico di rappresentanza ai sensi dell'art. 1761 c.c., si instaura tra lui e la parte mandante un rapporto di mandato (con rappresentanza) soggetto alle relative disposizioni codicistiche (artt. 1703 ss. c.c.). Il mediatore dovrà quindi agire nell'interesse del mandante, rendicontare le proprie azioni e rispettare le istruzioni ricevute. Si tratta di un rapporto nettamente distinto e successivo rispetto al contratto di mediazione.

Compatibilita' con la disciplina del mediatore professionale

Per i mediatori professionali regolamentati (ad esempio gli agenti immobiliari), l'assunzione di un incarico di rappresentanza deve essere compatibile con le norme di settore e i codici deontologici che possono prevedere limitazioni o procedure specifiche. In alcuni mercati, la confusione tra ruolo di mediatore e ruolo di agente o rappresentante e' vietata o strettamente regolamentata per evitare conflitti di interesse.

Domande frequenti

Il mediatore può rappresentare una delle parti?

Si', ma solo per gli atti relativi all'esecuzione del contratto già concluso con il suo intervento, e solo se riceve un apposito incarico dalla parte che intende rappresentare.

La rappresentanza del mediatore e' automatica?

No. Richiede un incarico esplicito da parte del soggetto che vuole essere rappresentato. Senza tale incarico il mediatore non ha alcun potere di agire in nome di nessuna delle parti.

Il mediatore può rappresentare entrambe le parti contemporaneamente?

La norma prevede che l'incarico provenga da una delle parti. Rappresentare entrambe le parti creerebbe un evidente conflitto di interesse incompatibile con i principi della mediazione; e' pertanto da escludere.

La rappresentanza del mediatore riguarda anche la fase delle trattative?

No. L'art. 1761 c.c. limita la rappresentanza agli atti esecutivi del contratto già concluso. Nella fase delle trattative il mediatore deve mantenere la propria imparzialità e non può agire come rappresentante di alcuna parte.

Quale disciplina si applica al rapporto tra mediatore e parte che lo ha incaricato di rappresentarla?

Una volta conferito l'incarico di rappresentanza, si instaura un rapporto di mandato con rappresentanza soggetto alle norme degli artt. 1703 ss. c.c. Il mediatore deve agire nell'interesse del mandante e secondo le sue istruzioni.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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