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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1490 c.c. Garanzia per i vizi della cosa venduta

In vigore

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Spiegazione

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto i vizi al compratore.

Come funziona e quando si applica

È la garanzia per vizi (occulti) della vendita. Il compratore può chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo (art. 1492), entro i termini brevi dell’art. 1495 (denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, azione entro un anno). Si distingue dalla mancanza di qualità e dalla vendita di aliud pro alio.

Esempio pratico

Chi compra una caldaia con un difetto di funzionamento non riconoscibile può chiedere la risoluzione del contratto o uno sconto sul prezzo, denunciando il vizio entro otto giorni dalla scoperta.

Domande frequenti

Cosa posso fare se la cosa comprata ha un difetto?

Chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, denunciando il vizio entro 8 giorni dalla scoperta (art. 1495).

Vale la clausola che esclude la garanzia?

Non vale se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi conosciuti.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Domande rapide

Cosa si intende per vizio della cosa venduta?
Difetto materiale che rende la cosa inidonea all'uso a cui e destinata (vizio funzionale) o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore (vizio economico). Deve essere occulto, non riconoscibile dal compratore con normale diligenza al momento della vendita.
Entro quanto si denunciano i vizi?
Otto giorni dalla scoperta del vizio (art. 1495 co. 1 c.c.), salvo diverso termine pattuito o stabilito dalla legge. L'azione si prescrive in un anno dalla consegna della cosa. Per beni di consumo: 26 mesi termine maggiore (codice consumo).
Quali rimedi ha il compratore per i vizi?
A scelta: azione redibitoria (risoluzione del contratto con restituzione del prezzo) o actio quanti minoris (riduzione del prezzo in proporzione al difetto). In entrambi i casi spetta il risarcimento dei danni, salvo prova del venditore della propria buona fede (art. 1494 c.c.).
Si puo escludere la garanzia per i vizi?
Si, ma con limiti. L'esclusione e nulla se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490 co. 2). Sono inoltre nulle le clausole vessatorie contro i consumatori (art. 33 codice consumo).
La garanzia opera anche se il venditore ignora i vizi?
Si. La garanzia per vizi e oggettiva: opera anche se il venditore ignorava senza colpa l'esistenza del difetto. La colpa rileva solo per il risarcimento dei danni ulteriori (art. 1494 c.c.) e per le clausole limitative.

In sintesi

  • Il venditore garantisce che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore.
  • I vizi rilevanti sono quelli occulti, cioè non conosciuti né facilmente riconoscibili dal compratore al momento del contratto.
  • Il patto di esclusione della garanzia è inefficace se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi al compratore.
  • La garanzia opera sia per i vizi che rendono la cosa inidonea all'uso sia per quelli che ne diminuiscono il valore in modo apprezzabile.
  • La disciplina si coordina con l'art. 1491 c.c. (esclusione) e con gli artt. 1492-1494 c.c. sugli effetti e rimedi.
Indice dei contenuti

Nozione di vizio e ambito della garanzia

L'art. 1490 c.c. pone a carico del venditore una garanzia legale per i vizi della cosa venduta, distinta dalla garanzia per evizione (art. 1483 c.c.) e dalla responsabilità per mancanza di qualità (art. 1497 c.c.). Il vizio rilevante è un'alterazione materiale o funzionale della cosa che incide negativamente sulla sua idoneità all'uso cui è destinata oppure ne riduce apprezzabilmente il valore economico.

Vizi occulti e vizi apparenti

La garanzia copre solo i vizi occulti: quelli che il compratore non conosceva e non poteva agevolmente rilevare con l'ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto. L'art. 1491 c.c. precisa che non è dovuta la garanzia se il compratore conosceva i vizi o se erano facilmente riconoscibili, a meno che il venditore abbia espressamente dichiarato la cosa esente da vizi.

Il patto di esclusione o limitazione della garanzia

Le parti possono pattuire contrattualmente l'esclusione o la limitazione della garanzia per vizi, trattandosi di una tutela disponibile nei rapporti tra privati. Tuttavia, il secondo comma dell'art. 1490 c.c. sancisce l'inefficacia del patto di esclusione quando il venditore ha in mala fede taciuto al compratore l'esistenza dei vizi: la regola tutela la buona fede contrattuale e impedisce che l'autonomia privata sia usata per schermare comportamenti scorretti del venditore. Nei contratti con i consumatori il D.Lgs. 206/2005 prevede una disciplina più protettiva che rende inefficaci le clausole limitative non negoziate individualmente.

Rimedi e coordinamento normativo

Il compratore che scopre vizi rilevanti ai sensi dell'art. 1490 c.c. può esercitare i rimedi edilizi: la risoluzione del contratto (actio redhibitoria) o la riduzione del prezzo (actio quanti minoris), disciplinati dall'art. 1492 c.c. A questi si aggiunge il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. Il termine per la denuncia del vizio è di otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).

Domande frequenti

Cosa garantisce l'art. 1490 del Codice Civile?

L'art. 1490 c.c. obbliga il venditore a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore. La garanzia copre solo i vizi occulti, ignoti al compratore e non facilmente riconoscibili. Il patto di esclusione è inefficace se il venditore ha taciuto in mala fede.

Cosa si intende per vizio rilevante ai sensi dell'art. 1490 c.c.?

È un'alterazione materiale o funzionale della cosa che la rende inidonea all'uso cui è destinata oppure ne diminuisce apprezzabilmente il valore economico. I vizi meramente estetici irrilevanti o le normali imperfezioni non rientrano nella garanzia.

Il patto di esclusione della garanzia per vizi è sempre valido?

No. Anche se le parti possono liberamente escludere o limitare la garanzia, il patto è inefficace se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi al compratore. Nei contratti con consumatori le clausole limitative non negoziate individualmente sono nulle ai sensi del D.Lgs. 206/2005.

Qual è la differenza tra garanzia per vizi e garanzia per mancanza di qualità?

La garanzia ex art. 1490 c.c. riguarda difetti materiali o funzionali che alterano la cosa rispetto al suo stato normale. La garanzia per mancanza di qualità (art. 1497 c.c.) riguarda invece l'assenza delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui la cosa è destinata, incidendo sull'idoneità funzionale promessa.

Entro quando il compratore deve denunciare i vizi?

Il compratore deve denunciare i vizi entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. L'azione si prescrive in un anno dalla consegna della cosa, salvo che il venditore abbia dolosamente occultato i vizi (art. 1495 c.c.).

La garanzia per vizi si applica anche alle vendite tra imprese?

Sì. La disciplina degli artt. 1490-1497 c.c. si applica a tutte le vendite, incluse quelle tra imprenditori. Le parti possono però pattuire deroghe, entro i limiti dell'art. 1490, comma 2. Nelle vendite b2c il D.Lgs. 206/2005 aggiunge tutele inderogabili a favore del consumatore.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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