Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1304 c.c. – Transazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1303 - Art. 1303 Codice Civile: Confusione→Cod. civ. art. 1305 - Art. 1305 Codice Civile: Giuramento→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1302 Codice Civile: Compensazione→Art. 1306 Codice Civile: Sentenza→Art. 1301 Codice Civile: Remissione→Articolo 1307 Codice Civile: Inadempimento→Art. 1300 Codice Civile: Novazione→Articolo 1308 Codice Civile: Costituzione in mora→Articolo 1299 Codice Civile: Regresso tra condebitori
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In sintesi
Commento all'art. 1304 c.c., Transazione nelle obbligazioni solidali
L'art. 1304 c.c. regola gli effetti della transazione nelle obbligazioni solidali, introducendo un meccanismo elettivo: gli altri condebitori (o concreditori) possono scegliere se beneficiare della transazione o restarne estranei.
Transazione lato passivo: il creditore con un debitore
La transazione, accordo con cui le parti si fanno reciproche concessioni per prevenire o comporre una lite (art. 1965 c.c.), è un contratto. In quanto tale, non può imporre obblighi né attribuire diritti a terzi senza il loro consenso. Di conseguenza, la transazione stipulata dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto verso gli altri debitori, che restano obbligati per l'intero secondo le regole ordinarie.
Tuttavia, se la transazione prevede condizioni più favorevoli (es. riduzione del debito, dilazione, rinuncia a interessi), gli altri condebitori possono dichiarare di volerne profittare. In questo modo aderiscono al regolamento negoziale della transazione e ne beneficiano senza averne assunto i relativi oneri.
Transazione lato attivo: un creditore con il debitore
Il meccanismo è speculare: la transazione stipulata da un creditore solidale con il debitore non vincola gli altri concreditori. Anche qui, però, essi possono aderire dichiarando di voler profittare della transazione, così acquistando i vantaggi dell'accordo già concluso.
Confronto con novazione e remissione
A differenza della novazione (art. 1300 c.c.) e della remissione (art. 1301 c.c.), che producono effetti automaticamente (sia pur limitati alla quota), la transazione non produce alcun effetto riflesso automatico. L'effetto favorevole si produce solo su espressa dichiarazione degli altri soggetti del rapporto solidale, confermando la natura contrattuale della transazione e il principio di relatività degli effetti (art. 1372 c.c.).
Domande frequenti
La transazione con un condebitore solidale vincola gli altri?
No: non produce effetto verso gli altri, salvo che dichiarino di volerne profittare (art. 1304 c.c.).
Perché la transazione non si estende automaticamente?
Perché è un contratto e non può imporre obblighi né attribuire diritti a terzi senza il loro consenso.
Cosa significa 'dichiarare di volerne profittare'?
Gli altri condebitori possono aderire al regolamento della transazione e beneficiarne (es. riduzione, dilazione) senza averne assunto gli oneri.
Vale anche per i creditori solidali?
Sì: la transazione tra un creditore solidale e il debitore non vincola gli altri creditori, salvo che dichiarino di volerne profittare.
Che differenza c'è con la novazione?
La novazione con un condebitore di regola libera gli altri (art. 1300); la transazione invece non li tocca, salvo che vogliano profittarne.