Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 novies T.U.B. – Trasmissione dei piani di risanamento.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d’Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d’Italia.

2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell’Unione europea collaborano con l’autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.”

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In sintesi

  • Obbligo di trasmissione per le controllate italiane di società estere (comma 1). Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia, sono tenute a trasmettere piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba circolare tra la controllante estera e la Banca d'Italia: la controllata italiana funge da canale di trasmissione verso l'autorità di vigilanza consolidante.
  • Obbligo di collaborazione delle holding italiane con autorità UE estere (comma 2). Le società con sede in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato UE collaborano con l'autorità competente di tale Stato per assicurare la trasmissione dei piani di risanamento e di ogni dato rilevante per la loro valutazione: la holding italiana non si limita a ricevere le informazioni ma ne garantisce attivamente il flusso verso l'autorità estera.
  • Finalità: integrità del flusso informativo cross-border. La norma garantisce che i piani di risanamento e la documentazione ad essi correlata circolino senza interruzioni nei gruppi bancari con strutture cross-border, evitando che le entità intermedie (holding miste, sub-holding) interrompano o ritardino la trasmissione a discapito dell'efficacia della vigilanza consolidata.
  • Coordinamento con il d.lgs. 180/2015 e la BRRD. L'art. 69-novies TUB recepisce l'art. 8, par. 5, BRRD (obblighi di cooperazione e trasmissione delle informazioni) e si raccorda con gli artt. 5-6 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che regolano gli obblighi informativi tra autorità di vigilanza e di risoluzione nei gruppi cross-border.
Indice dei contenuti

1. Collocazione sistematica e ratio dell'art. 69-novies TUB

L'art. 69-novies T.U.B. (nel testo in vigore dal 9 gennaio 2026, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, attuativo della direttiva (UE) 2024/1619, CRD VI) disciplina gli obblighi di trasmissione dei piani di risanamento e dei relativi dati documentali nei gruppi bancari con strutture cross-border: da un lato, le controllate italiane di capogruppo estere (comma 1); dall'altro, le holding italiane di banche sottoposte a vigilanza in altri Stati UE (comma 2). La norma chiude il sistema dei flussi informativi tra le entità del gruppo e le autorità di vigilanza, integrando gli obblighi di predisposizione del piano di risanamento (artt. 69-quater ss. TUB) e di cooperazione inter-autorità (art. 69-septies TUB).

La ratio dell'art. 69-novies è di natura strumentale rispetto al sistema di pianificazione preventiva delle crisi bancarie introdotto dalla BRRD (direttiva 2014/59/UE) e recepito in Italia con i d.lgs. 16 novembre 2015, nn. 180 e 181: il piano di risanamento può svolgere la propria funzione preventiva solo se le informazioni in esso contenute raggiungono tempestivamente le autorità di vigilanza e di risoluzione competenti. Nei gruppi con strutture multi-livello (capogruppo estera, sub-holding italiana, banche operative), la circolazione delle informazioni può essere rallentata o interrotta da colli di bottiglia nelle entità intermedie. L'art. 69-novies affronta esplicitamente questo rischio, imponendo obblighi diretti di trasmissione alle entità italiane del gruppo.

2. La trasmissione per le controllate italiane di capogruppo estere (comma 1)

Il comma 1 identifica le entità soggette all'obbligo: le banche, le società di partecipazione finanziaria (holding finanziarie ex art. 4, par. 1, n. 20, CRR) e le società di partecipazione finanziaria mista (holding finanziarie miste ex art. 4, par. 1, n. 21, CRR), tutte con sede legale in Italia e tutte controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia. Il perimetro soggettivo è dunque ampio: comprende non solo le banche in senso stretto ma anche le holding intermedie, che nei grandi gruppi bancari internazionali svolgono spesso funzioni di sub-consolidazione per il perimetro italiano.

L'oggetto dell'obbligo di trasmissione è altrettanto ampio: "piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia". La locuzione "ogni altro dato" è di portata residuale: copre qualsiasi informazione che la Banca d'Italia, in qualità di autorità consolidante o di autorità ospitante, abbia il diritto di ricevere dalla capogruppo estera in base alle disposizioni UE (artt. 7-8 BRRD; artt. 48-49 del Reg. (UE) n. 468/2014, SSM Framework Regulation per i gruppi soggetti al MVU; art. 13 del Reg. (UE) n. 1093/2010 sullo scambio di informazioni tra autorità nazionali).

Il meccanismo operativo è quello del canale di trasmissione: la controllata italiana non è tenuta a predisporre il piano di risanamento (obbligo che grava sulla capogruppo estera, in conformità della legislazione del proprio Stato di stabilimento), ma è tenuta a garantire che le informazioni trasmesse dalla capogruppo alla Banca d'Italia (e viceversa) transitino effettivamente attraverso di essa o comunque vengano da essa assicurate. Nella pratica, questo significa che la controllata italiana deve: (a) trasmettere alla Banca d'Italia i piani di risanamento predisposti dalla capogruppo estera, nella misura in cui includano il perimetro italiano; (b) mettere a disposizione della Banca d'Italia le informazioni richieste dalla capogruppo estera nell'ambito del processo di pianificazione del risanamento; (c) segnalare alla Banca d'Italia eventuali ostacoli alla trasmissione delle informazioni da parte della capogruppo estera.

3. La collaborazione delle holding italiane con le autorità UE estere (comma 2)

Il comma 2 disciplina la fattispecie speculare: la holding italiana che controlla una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato UE. In questo caso, la holding italiana non è l'entità controllata ma l'entità controllante; l'autorità di riferimento non è la Banca d'Italia (come nel comma 1) ma l'autorità competente dello Stato UE in cui è insediata la banca controllata.

L'obbligo in capo alla holding italiana è di collaborazione attiva: "collaborano con l'autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento". La formula "collaborano al fine di assicurare la trasmissione" è più ampia di un semplice obbligo di trasmissione: impone alla holding italiana di adottare tutte le misure organizzative e operative necessarie per garantire che il flusso informativo verso l'autorità estera non venga interrotto o ritardato. Ciò include, in particolare, la predisposizione di meccanismi interni di raccolta e aggregazione dei dati necessari alla predisposizione e aggiornamento del piano di risanamento, nonché la designazione di funzioni aziendali responsabili del presidio di questi flussi informativi.

L'oggetto della collaborazione è specificato con riferimento alla finalità ("rilevanti per la valutazione dei piani di risanamento"): la holding italiana deve trasmettere non solo i documenti formali del piano di risanamento della banca controllata ma anche le informazioni necessarie per una valutazione sostanziale da parte dell'autorità estera, comprese quelle relative alla struttura di governance del gruppo, alla disponibilità di risorse finanziarie infragruppo in caso di stress, e agli eventuali accordi di sostegno finanziario di gruppo ex Capo 02-I TUB.

4. Interazione con il sistema informativo BRRD e con il d.lgs. 180/2015

L'art. 69-novies TUB si inserisce nel più ampio sistema di obblighi informativi cross-border previsti dalla BRRD per i gruppi bancari con presenza in più Stati UE. L'art. 8, par. 5, BRRD (recepito nell'art. 69-septies TUB per quanto riguarda il procedimento di decisione congiunta) impone alle autorità competenti di condividere le informazioni ricevute nell'ambito del processo di revisione dei piani di risanamento di gruppo. L'art. 69-novies garantisce che le entità del gruppo forniscano il substrato informativo necessario per questa condivisione inter-autorità.

Rispetto al d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (regime della risoluzione bancaria), l'art. 69-novies TUB opera nella fase preventiva della pianificazione del risanamento, precedente e distinta dalla fase di gestione della crisi conclamata. Tuttavia, le informazioni trasmesse ai sensi dell'art. 69-novies alimentano anche la pianificazione della risoluzione: la Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione ex art. 3 d.lgs. 180/2015, riceverà dagli organi di vigilanza le informazioni sui piani di risanamento per aggiornarei piani di risoluzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. medesimo.

Per i gruppi soggetti al Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) e al Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU), gli obblighi di trasmissione ex art. 69-novies TUB si coordinano con il Framework Regulation del MVU (Reg. (UE) n. 468/2014) e con il Reg. (UE) n. 806/2014 (SRMR), che disciplinano rispettivamente i flussi informativi verso la BCE e verso il Comitato di risoluzione unico (SRB). In questo contesto, la controllata italiana che ha obblighi di trasmissione verso la Banca d'Italia deve coordinarsi con le procedure operative del gruppo per evitare duplicazioni o incongruenze nelle informazioni trasmesse a diverse autorità.

5. Sanzioni e rimedi in caso di inadempimento

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 69-novies TUB espone le entità italiane alle sanzioni previste dagli artt. 144 ss. TUB per la violazione delle disposizioni dell'autorità di vigilanza. Nella misura in cui l'obbligo di trasmissione sia stato specificato dalla Banca d'Italia con provvedimenti di carattere generale o con istruzioni particolari (Circ. n. 285/2013 e successivi aggiornamenti), la violazione può integrare anche una delle fattispecie sanzionate dall'art. 144-ter TUB (violazione delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in materia di piani di risanamento). Sul piano della vigilanza prudenziale, la Banca d'Italia può integrare le carenze nell'adempimento degli obblighi di trasmissione nell'ambito della valutazione SREP annuale, con riflessi sul requisito combinato di riserva di capitale e sulla determinazione del SREP capital requirement.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali soggetti sono tenuti all'obbligo di trasmissione dei piani di risanamento ai sensi dell'art. 69-novies, comma 1 TUB?

Banche, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia e controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia. Non si tratta dell'obbligo di predisporre il piano (che grava sulla capogruppo estera) ma dell'obbligo di assicurare la trasmissione del piano e di ogni informazione rilevante tra la controllante estera e la Banca d'Italia.

Cosa deve trasmettere concretamente la controllata italiana ai sensi dell'art. 69-novies, comma 1 TUB?

Piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia. La locuzione 'ogni altro dato' ha portata residuale e copre qualsiasi informazione che la Banca d'Italia abbia il diritto di ricevere dalla capogruppo estera in base alle disposizioni UE (artt. 7-8 BRRD, SSM Framework Regulation, Reg. ABE n. 1093/2010).

In cosa consiste l'obbligo di collaborazione previsto dall'art. 69-novies, comma 2 TUB?

La holding italiana che controlla una banca in un altro Stato UE deve collaborare attivamente con l'autorità competente di tale Stato per assicurare la trasmissione dei piani di risanamento e di ogni dato rilevante per la loro valutazione. La collaborazione va oltre la mera trasmissione documentale: impone di adottare le misure organizzative e operative necessarie per garantire un flusso informativo continuo e non interrotto verso l'autorità estera.

Qual è la differenza tra l'obbligo del comma 1 e quello del comma 2 dell'art. 69-novies TUB?

Il comma 1 riguarda le controllate italiane di capogruppo estere: la controllata italiana trasmette le informazioni dal gruppo estero verso la Banca d'Italia. Il comma 2 riguarda le holding italiane di banche estere UE: la holding italiana collabora con l'autorità UE estera per farle giungere le informazioni sul perimetro italiano. Nei gruppi con strutture complesse, una stessa entità italiana potrebbe essere soggetta a entrambi gli obblighi.

Quali conseguenze derivano dall'inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 69-novies TUB?

Le entità italiane inadempientes sono soggette alle sanzioni amministrative degli artt. 144 ss. TUB. Sul piano della vigilanza prudenziale, la Banca d'Italia può tener conto delle carenze nell'adempimento degli obblighi di trasmissione nell'ambito della valutazione SREP annuale. Nei casi più gravi, il ritardo o la mancata trasmissione può configurare anche una violazione degli obblighi di sana e prudente gestione, con conseguente possibilità di adottare misure di vigilanza ai sensi degli artt. 53 ss. TUB.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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