Indice
- Cosa disciplina: la decorrenza del regime di franchigia IVA transfrontaliero, momento dal quale il soggetto passivo ammesso applica il regime in Italia e gestione del coordinamento con eventuali precedenti partite IVA italiane.
- Decorrenza dalla comunicazione del numero EX: il soggetto applica il regime di franchigia nel territorio italiano a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento.
- Coordinamento con identificazione preesistente: se il soggetto è già identificato in Italia ai sensi dell'art. 17 c. 3 (rappresentante fiscale) o dell'art. 35-ter (identificazione diretta IVA per non residenti UE), il numero di partita IVA italiana è cessato per il periodo in cui il soggetto opera in regime di franchigia.
- Logica della «cessazione» della partita IVA italiana: il regime di franchigia è alternativo all'identificazione IVA ordinaria, non possono coesistere; quando il soggetto sceglie la franchigia, la partita IVA italiana è automaticamente sospesa per evitare confusione fiscale e duplicazioni.
- Profilo procedurale: la cessazione opera ex lege con la decorrenza del regime; il soggetto non deve presentare una formale dichiarazione di cessazione della partita IVA italiana (l'attivazione del regime di franchigia produce automaticamente l'effetto).
- Vigenza: in vigore dal 01/01/2025 (D.Lgs. 13/11/2024 n. 180 art. 3); soppr. dal 01/01/2027 da D.Lgs. 10/2026 art. 170 (Testo Unico).
Testo dell'articoloVigente
Art. 70 quinquies decies T.U.IVA – Decorrenza del regime di franchigia.
In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo e’ gia’ identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, ovvero dell’articolo 35-ter, il numero di partita IVA gia’ attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.”
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Commento
L'art. 70-quinquiesdecies: il momento di efficacia del regime e il coordinamento con le partite IVA preesistenti
L'articolo 70-quinquiesdecies T.U.IVA, in vigore dal 1° gennaio 2025 per effetto dell'art. 3 del D.Lgs. 13 novembre 2024 n. 180, regola un profilo apparentemente tecnico ma operativamente cruciale del regime di franchigia transfrontaliero: la decorrenza del regime e il coordinamento con eventuali identificazioni IVA preesistenti del soggetto in Italia. La norma chiude il quadro normativo del nuovo Titolo V-ter (artt. 70-terdecies → 70-quinquiesdecies, recepimento della direttiva UE 2020/285), assicurando il passaggio ordinato dal regime ordinario al regime di franchigia. Come tutta la disciplina del Titolo V-ter, è destinata a soppressione formale dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 10/2026 art. 170), ma la sostanza continuerà nel sistema unitario.
La decorrenza: il momento della comunicazione del numero EX
Il primo periodo dell'art. 70-quinquiesdecies stabilisce la regola di decorrenza: «il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento». La data di efficacia del regime è quindi ancorata a un evento oggettivamente verificabile: la comunicazione del numero EX da parte dello Stato di stabilimento. Non rileva la data della richiesta del soggetto (che precede la comunicazione del numero), né la data dell'eventuale provvedimento amministrativo intermedio: solo la data della ricezione effettiva della comunicazione del numero EX.
La logica è di certezza giuridica: il numero EX è il «passaporto» del regime, e fino al momento in cui il soggetto non lo riceve formalmente non può legittimamente operare in regime di franchigia. La data di ricezione del numero è oggettivamente verificabile attraverso le tracce digitali della comunicazione (sistema di posta certificata, sistema di scambio informativo UE), evitando ambiguità sul momento di inizio del regime. Per il soggetto, questo significa una specifica attenzione alla tempistica della procedura: la richiesta va presentata con anticipo sufficiente per ottenere il numero EX prima della data prevista di inizio dell'attività transfrontaliera in Italia.
Il coordinamento con identificazioni IVA preesistenti
Il secondo periodo dell'art. 70-quinquiesdecies regola un profilo cruciale: cosa accade se il soggetto è già identificato ai fini IVA in Italia prima dell'accesso al regime di franchigia? La risposta è: «se il soggetto passivo è già identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 17, comma 3, ovvero dell'art. 35-ter, il numero di partita IVA già attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto opera in regime di franchigia».
I due regimi richiamati sono i meccanismi tradizionali di operatività IVA in Italia per soggetti UE non residenti:
Art. 17 comma 3, Rappresentante fiscale: il soggetto UE non residente nomina un rappresentante fiscale italiano (un soggetto IVA italiano abilitato) che assume gli adempimenti IVA per conto del soggetto rappresentato. Il rappresentante fiscale ha una sua partita IVA italiana sotto la quale fattura, dichiara, versa.
Art. 35-ter, Identificazione diretta: il soggetto UE non residente si identifica direttamente in Italia, ottenendo una propria partita IVA italiana e assumendo direttamente tutti gli adempimenti, senza intermediari. È lo strumento più «leggero» rispetto al rappresentante fiscale, particolarmente utilizzato dalle imprese UE che operano in Italia con volumi modesti.
L'effetto del regime di franchigia transfrontaliero è la cessazione di queste identificazioni preesistenti per il periodo in cui il soggetto opera in franchigia. La logica è di non-concorrenza tra regimi: non è ammesso che un soggetto operi contemporaneamente in regime di franchigia (no IVA, no detrazione) e in regime IVA ordinario (con IVA e detrazione) per le stesse operazioni in Italia. La scelta è alternativa: o regime di franchigia o regime ordinario.
La «cessazione» della partita IVA: caratteristiche tecniche
L'espressione «cessato» è di particolare precisione tecnica: significa che la partita IVA non viene chiusa definitivamente, ma sospesa per il periodo di applicazione del regime di franchigia. Questa sfumatura è importante perché: (a) consente al soggetto di tornare al regime ordinario senza dover richiedere l'attribuzione di una nuova partita IVA italiana (riattivazione automatica); (b) mantiene il «pedigree fiscale» del soggetto in Italia (storico di operazioni precedenti, pendenze fiscali eventuali); (c) permette all'amministrazione di continuare a tracciare il soggetto nei propri sistemi per finalità di compliance e statistiche.
La cessazione opera ex lege al momento della decorrenza del regime di franchigia: il soggetto non deve presentare una formale dichiarazione di cessazione della partita IVA italiana. L'attivazione del regime di franchigia produce automaticamente l'effetto di sospensione della partita IVA preesistente. Questo semplifica radicalmente la procedura, evitando duplicazioni di adempimenti e potenziali errori formali.
La gestione delle pendenze fiscali pregresse
Una questione operativa importante è la gestione delle pendenze fiscali pregresse al momento del passaggio al regime di franchigia. Se il soggetto, prima dell'attivazione della franchigia, aveva: (a) debiti IVA italiani non versati; (b) crediti IVA italiani non utilizzati; (c) dichiarazioni IVA italiane da presentare per periodi precedenti; (d) contenziosi fiscali in corso, questi profili non scompaiono con la cessazione della partita IVA. La sospensione opera per il futuro: per il passato, il soggetto resta tenuto agli adempimenti delle obbligazioni preesistenti. Tipicamente, prima di attivare il regime di franchigia, è opportuno definire le pendenze pregresse: pagare i debiti, chiedere il rimborso o utilizzare i crediti residui, presentare le dichiarazioni omesse, gestire i contenziosi in corso.
Per i crediti IVA non utilizzati, l'art. 70-quinquiesdecies non regola specificamente la sorte. Per analogia con altri regimi di franchigia (regime forfettario italiano), si applica una rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 T.U.IVA: i beni e servizi acquistati in regime ordinario sono parzialmente «rettificati» a sfavore del contribuente quando passa a un regime senza diritto di detrazione. La rettifica può comportare il versamento di IVA precedentemente detratta sui beni d'investimento ancora in uso. Il consulente deve calcolare attentamente l'impatto della rettifica prima di consigliare il passaggio al regime di franchigia.
Il rientro nel regime ordinario: profili procedurali
L'art. 70-quinquiesdecies non regola specificamente il rientro nel regime ordinario, ma per coerenza sistematica si applicano regole analoghe alle altre ipotesi di uscita da regimi di franchigia. Le ipotesi di rientro tipiche sono: (a) superamento delle soglie (volume d'affari UE > 100.000 euro o volume d'affari italiano > 85.000 euro): in tal caso il rientro è obbligatorio e immediato; (b) sopravvenire di esclusioni soggettive ex art. 70-quaterdecies c. 2 (es. assunzione di personale che superi la soglia di 20.000 euro, partecipazioni in società con attività riconducibili); (c) revoca volontaria del regime da parte del soggetto. In tutti i casi, la partita IVA italiana sospesa viene riattivata con la sua matricola originaria, e il soggetto torna a operare in regime ordinario (con rappresentante fiscale o identificazione diretta secondo le ordinarie regole). La riattivazione non comporta una nuova procedura di identificazione, semplificando significativamente il rientro.
Profili pratici della pianificazione del regime
Per il consulente che assiste un soggetto UE nell'attivazione del regime di franchigia in Italia, l'art. 70-quinquiesdecies richiede una pianificazione attenta:
Verifica preliminare delle pendenze fiscali italiane: ricognizione di eventuali debiti, crediti, dichiarazioni omesse, contenziosi in corso. Definizione delle pendenze prima dell'attivazione della franchigia per evitare complicazioni.
Calcolo della rettifica della detrazione ex art. 19-bis2: per i beni d'investimento acquistati in regime ordinario e ancora in uso, calcolo della quota di IVA da restituire all'erario in conseguenza del passaggio al regime senza detrazione. Valutazione dell'impatto sulla decisione.
Pianificazione tempistica dell'attivazione: presentazione della richiesta allo Stato di stabilimento con anticipo sufficiente per ottenere il numero EX prima della data prevista di inizio dell'attività in regime di franchigia in Italia. Tipicamente sono necessarie 4-8 settimane tra la richiesta e l'effettiva comunicazione del numero EX, in funzione dell'efficienza dell'amministrazione dello Stato di stabilimento.
Coordinamento con altri regimi italiani: per i soggetti che operano in Italia con strutture complesse (es. attività miste di B2B in regime ordinario e B2C che potrebbe rientrare nel regime di franchigia), valutazione attenta della convenienza del passaggio. Il regime di franchigia opera solo per le operazioni nei limiti delle soglie: il superamento, anche occasionale, di una delle soglie comporta l'uscita dal regime con effetti retroattivi specifici.
Comunicazione ai partner commerciali italiani: i clienti e fornitori italiani vanno informati del cambio di regime (no più fatture con IVA italiana, ma operazioni in regime di franchigia con specifica indicazione documentale). Aggiornamento dei sistemi di fatturazione elettronica del soggetto e dei partner.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 13/E del 16 dicembre 2025
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 13/E del 2025, chiarisce la decorrenza del regime transfrontaliero di franchigia IVA: l'efficacia decorre dalla data di comunicazione del numero identificativo individuale con suffisso 'EX' da parte dello Stato di stabilimento, ovvero dalla data di conferma dell'aggiornamento per l'estensione ad ulteriori Stati membri. Per le imprese italiane la richiesta si presenta tramite il portale dedicato dell'Agenzia.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itProvvedimento · Come aderiscono al regime le piccole imprese stabilite in Italia
Scheda AE
L'Agenzia delle Entrate illustra le modalita' di adesione e la decorrenza del regime transfrontaliero di franchigia: le piccole imprese stabilite in Italia accedono tramite il servizio web dedicato indicando gli Stati UE in cui intendono fruire del regime e il volume d'affari realizzato nell'anno precedente. Il regime decorre dall'attribuzione del numero EX e produce effetti negli Stati indicati nella comunicazione preventiva.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Da quando decorre il regime di franchigia per le piccole imprese UE?
L'articolo 70-quinquies decies stabilisce che il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. La data della comunicazione segna l'inizio dell'efficacia del regime di franchigia in Italia.
Cosa accade alla partita IVA italiana preesistente?
Se il soggetto passivo e' già identificato nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 17, comma 3, (rappresentante fiscale) ovvero dell'articolo 35-ter (identificazione diretta), il numero di partita IVA italiana già attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto opera in regime di franchigia. La cessazione e' temporanea e funzionale all'applicazione del nuovo regime.
Cos'e' il numero di identificazione EX?
Il numero EX e' un identificativo individuale attribuito dallo Stato di stabilimento al soggetto passivo che intende applicare il regime di franchigia transfrontaliero negli altri Stati UE. Si tratta di un numero specifico, diverso dalla partita IVA ordinaria, introdotto dalla Direttiva UE 2020/285 per consentire il tracciamento delle operazioni in regime SME.
Quale e' la disciplina europea di riferimento?
La disciplina trae origine dalla Direttiva UE 2020/285, che ha modificato la Direttiva IVA 2006/112/CE introducendo dal 1 gennaio 2025 un regime armonizzato di franchigia per le piccole imprese (Small Medium Enterprises scheme), applicabile anche per le operazioni transfrontaliere previa identificazione con numero EX nello Stato di stabilimento.
Quali adempimenti deve compiere il soggetto in franchigia?
Il soggetto in regime di franchigia transfrontaliera deve presentare nello Stato di stabilimento dichiarazioni trimestrali con l'indicazione del volume d'affari realizzato in ciascuno Stato UE in cui applica il regime. Non emette fatture con IVA, non esercita la rivalsa e non ha diritto alla detrazione dell'imposta a credito sugli acquisti effettuati nello Stato di applicazione del regime.
Vedi anche