Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 899 c.c. – Comunione di alberi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 898 - Articolo 898 Codice Civile: Comunioni di siepi→Cod. civ. art. 900 - Articolo 900 Codice Civile: Specie di finestre→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 897 Codice Civile: Comunione di fossi→Art. 901 Codice Civile: Luci→Art. 896 bis Codice Civile: Distanze minime per gli apiari→Articolo 896 Codice Civile: Recisione di rami protesi e di radici→Art. 902 c.c.: Apertura priva dei requisiti prescritti per le lu→Art. 895 c.c.: Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale→Articolo 903 Codice Civile: Luci nel muro proprio o nel muro comune
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In sintesi
Commento all'art. 899 c.c., Comunione di alberi sul confine
L'art. 899 c.c. chiude il piccolo gruppo di norme dedicate alle pertinenze divisorie naturali (fossi all'art. 897 c.c., siepi all'art. 898 c.c., alberi all'art. 899 c.c.) disciplinando il caso degli alberi piantati sul confine tra due fondi. La regola è netta e di immediata applicazione: tali alberi sono comuni ai due proprietari confinanti, con conseguente applicazione delle norme generali sulla comunione (artt. 1100 ss. c.c.). A differenza degli artt. 897 e 898 c.c. che configurano una presunzione di comunione (superabile con prova contraria), l'art. 899 c.c. è una regola sostanziale: se l'albero è materialmente piantato sul confine (tronco a cavallo del confine, con porzione del tronco su entrambi i fondi), esso è oggettivamente comune per la sua collocazione fisica. La norma ha una funzione di chiarezza nelle controversie di vicinato, evitando i problemi tipici della pertinenza arborea posta esattamente sul filo del confine.
Quando l'albero si dice piantato sul confine
Il presupposto applicativo dell'art. 899 c.c. è che l'albero sia materialmente piantato sul confine tra i due fondi. Ciò significa che il tronco dell'albero (al punto in cui emerge dal terreno) attraversa la linea di confine, con la base radicata in parte su un fondo e in parte sull'altro. Non basta che le radici si estendano in entrambi i fondi (situazione tipica e fisiologica per qualsiasi albero piantato in prossimità del confine), né che i rami si protendano da entrambe le parti: occorre che il tronco stesso sia a cavallo del confine. La verifica si compie con perizia tecnica (rilievo topografico) quando vi siano contestazioni sulla collocazione esatta. La giurisprudenza ha precisato che, se il tronco è materialmente posto interamente in uno solo dei due fondi, l'albero è di proprietà esclusiva di quel proprietario, anche se cresciuto autonomamente dalla disseminazione naturale o se gli atti di acquisto non lo menzionino.
Natura della comunione e quote
La comunione dell'albero sul confine è una comunione ordinaria pro indiviso, regolata dagli artt. 1100 ss. c.c. Le quote dei comproprietari sono presunte uguali (art. 1101 c.c.), salvo che dai titoli o dagli usi locali risulti diversamente (ad esempio una quota maggiore al proprietario sul cui terreno cade la maggior parte del tronco, o accordi specifici tra i proprietari originari). La quota ideale del comproprietario si traduce concretamente in: a) facoltà di uso dell'albero (raccolta dei frutti, godimento dell'ombra, accesso ai rami per potature); b) partecipazione alle decisioni di amministrazione (manutenzione, potature, eventuali sostituzioni); c) partecipazione alle spese; d) diritto pro quota in caso di abbattimento sul valore del legname.
I frutti dell'albero comune
I frutti naturali prodotti dall'albero sul confine (frutta da consumo per alberi da frutto, legna per alberi forestali, sughero, gomma, ecc.) appartengono pro quota ai comproprietari ai sensi dell'art. 821 c.c. La ripartizione dei frutti si effettua indipendentemente dal lato di caduta: non rileva che le mele cadano prevalentemente nel giardino di un vicino, perché il diritto di appropriazione segue la titolarità dell'albero, non la posizione di caduta. In pratica, la giurisprudenza ammette che il comproprietario sul cui fondo cade il frutto possa raccoglierlo, restando obbligato a riconoscere all'altro la quota di valore corrispondente. Per facilità di gestione, è invalsa la prassi di tollerare l'appropriazione integrale da parte di chi raccoglie sul proprio fondo (con compensazione reciproca tra i due lati), salvo che vi sia squilibrio significativo nella distribuzione della raccolta.
Abbattimento dell'albero comune: il problema del consenso
L'abbattimento dell'albero comune è atto di disposizione che incide sulla sostanza del bene comune e richiede il consenso di entrambi i comproprietari. Un comproprietario non può abbattere unilateralmente l'albero, né può procedere a potature drastiche che incidano sulla sua vitalità o ne alterino la forma. In caso di abbattimento senza consenso, il comproprietario non consenziente può agire per il ripristino (di norma non possibile per un albero abbattuto, salva la sostituzione con altro analogo) e per il risarcimento del danno (valore del legname perduto, perdita di valore paesaggistico, eventuale danno morale per la perdita di un albero affettivo). L'eccezione è il caso di necessità urgente: se l'albero è pericolante (rami che minacciano caduta su persone o cose, malattia trasmissibile alle altre piante, instabilità del tronco) e non c'è tempo di concertarsi con l'altro, un comproprietario può procedere all'abbattimento o alle misure necessarie, salvo poi rendere conto all'altro.
Spese di manutenzione e potatura
Le spese di manutenzione dell'albero comune (potature, trattamenti fitosanitari, irrigazioni straordinarie) si ripartiscono tra i comproprietari pro quota ai sensi dell'art. 1104 c.c. Le decisioni si assumono a maggioranza per quote (art. 1105 c.c.), con possibilità di adire il giudice per le decisioni urgenti o nei casi di stallo. La rinuncia alla comunione, per analogia con l'art. 882 c.c. sul muro comune, è ammessa: il comproprietario può sottrarsi alle spese future cedendo la propria quota all'altro, salvo le spese già anticipate per il suo interesse. Le potature ordinarie possono essere compiute da ciascun comproprietario nei limiti dell'uso compatibile (art. 1102 c.c.), facendo poi valere la quota di spesa.
Coordinamento con la disciplina delle distanze legali
L'albero comune sul confine sfugge per definizione alla disciplina delle distanze legali dell'art. 892 c.c., perché è materialmente piantato sul confine (distanza zero). Non si applica dunque la sanzione di estirpazione ex art. 894 c.c.: l'albero non è in violazione, è proprio sul confine. Restano però applicabili: a) la disciplina del taglio dei rami e radici ex art. 896 c.c., per i rami e le radici che si protendano oltre la quota di pertinenza spettante al vicino (in pratica raramente rilevante per alberi sul confine, perché ciascun vicino è già comproprietario); b) la responsabilità per danni cagionati dall'albero (artt. 2043 e 2051 c.c.), che grava sui comproprietari in solido (essendo entrambi custodi del bene) salvo prova della concreta riferibilità del danno a uno solo.
Cessazione della comunione e vicende successive
La comunione dell'albero sul confine cessa per: a) abbattimento concordato; b) caduta naturale; c) rinuncia di un comproprietario; d) divisione (in pratica impossibile per natura del bene, salvo divisione del legname dopo abbattimento); e) usucapione della proprietà esclusiva da parte di uno dei vicini (richiede possesso ad excludendum ventennale, raro nel caso degli alberi sul confine). Quando l'albero viene meno per cause naturali (vetustà, malattia, eventi atmosferici), si pone il problema del ripianto: il nuovo albero, se piantato sul confine, è soggetto alla disciplina dell'art. 899 c.c. (comune); se piantato su uno solo dei fondi, diventa di pertinenza esclusiva di quel proprietario e soggetto alla disciplina ordinaria delle distanze ex artt. 892 e 895 c.c.
Caso pratico: il vecchio noce tra Sempronio e Mevia
Sempronio e Mevia sono proprietari di due fondi rustici in zona collinare. Sul confine tra i due terreni cresce da oltre quarant'anni un grande noce centenario, il cui tronco emerge a cavallo della linea di confine. La pianta produce annualmente circa 100 kg di noci. Soluzione: ai sensi dell'art. 899 c.c., il noce è comune ai due proprietari, ciascuno per metà. I 100 kg di noci si ripartiscono pro quota (50 kg a testa). Le spese di potatura periodica (ogni 3-4 anni) sono a carico di entrambi pro quota. Variante 1, abbattimento: se Sempronio volesse abbattere il noce per realizzare un'area di passaggio per i mezzi agricoli, dovrebbe ottenere il consenso di Mevia. Se questa rifiutasse, l'abbattimento non sarebbe possibile salvo provare al giudice una causa di necessità (instabilità della pianta, malattia diffusiva). Variante 2, pericolo: se durante una tempesta un grosso ramo del noce si fratturasse e restasse pericolosamente sospeso sopra il fienile di Mevia, Sempronio (avvisato per primo) potrebbe procedere al taglio d'emergenza per evitare la caduta su persone o cose, salvo poi rendere conto a Mevia delle spese sostenute. Variante 3, frutti: se Sempronio raccogliesse tutte le noci sul lato del suo fondo (dove cade la maggior parte per inclinazione naturale), Mevia avrebbe diritto al valore della propria quota (50% delle noci) e potrebbe chiedere un conguaglio in natura o in denaro. Variante 4, abbattimento abusivo: se Sempronio abbattesse il noce senza il consenso di Mevia, questa potrebbe agire per il risarcimento del valore della propria quota (metà del valore del legname e metà del valore paesaggistico-affettivo della pianta).
Domande frequenti
Quando un albero si considera 'piantato sul confine' ai sensi dell'art. 899 c.c.?
Quando il tronco emerge dal terreno a cavallo della linea di confine, con la base radicata in parte su un fondo e in parte sull'altro. Non basta che le radici o i rami si estendano in entrambi i fondi: occorre che il tronco stesso sia sul confine.
A chi appartengono i frutti dell'albero sul confine?
I frutti appartengono pro quota ai comproprietari, indipendentemente dal lato di caduta. Si applica l'art. 821 c.c. sulla titolarità dei frutti naturali. In pratica è invalsa la prassi della compensazione, salvo squilibri significativi che giustifichino richieste di conguaglio.
Posso abbattere unilateralmente un albero comune sul confine?
No, l'abbattimento richiede il consenso dell'altro comproprietario in quanto atto di disposizione del bene comune (art. 1108 c.c.). Eccezione: i casi di necessità urgente (rami pericolanti, malattia trasmissibile) consentono l'intervento immediato, salvo successivo rendiconto.
Chi paga le spese di potatura dell'albero sul confine?
I comproprietari le ripartiscono pro quota ai sensi dell'art. 1104 c.c., di norma metà ciascuno. È possibile la rinuncia alla comunione per analogia con l'art. 882 c.c., cedendo la quota all'altro per sottrarsi alle spese future.
Cosa accade se un albero comune cagiona danni?
I comproprietari rispondono in solido dei danni ex artt. 2043 e 2051 c.c. (responsabilità del custode), salvo prova della riferibilità del danno a uno solo. In caso di pagamento solidale, opera il diritto di regresso pro quota tra i comproprietari.