In sintesi
- Si applica quando la notifica è perfezionata nelle forme dell'art. 143 c.p.c.
- L'ufficio annulla il credito senza procedere all'iscrizione a ruolo.
- Necessario il parere conforme dell'Avvocatura dello Stato.
- Rinvio agli importi previsti dall'art. 265 R.D. 827/1924.
Testo dell'articoloVigente
Art. 219 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell' articolo 143 del codice di procedura civile , l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell' articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , per gli importi ivi previsti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 143 c.p.c. consente la notificazione al destinatario irreperibile mediante deposito dell'atto e affissione, una procedura formale che spesso non garantisce l'effettiva conoscenza. La norma in commento prende atto della scarsa probabilità di recupero e introduce un meccanismo di abbandono del credito, rispettando però le garanzie di controllo proprie della contabilità pubblica.
La razionalità dell'istituto
Procedere all'iscrizione a ruolo e all'esecuzione forzata contro un debitore irreperibile significherebbe sostenere costi (notifiche, accessi, eventuali pignoramenti infruttuosi) per recuperare somme spesso modeste. L'annullamento previo parere dell'Avvocatura evita questo spreco di risorse, fissando un punto di equilibrio tra interesse erariale al recupero e principio di economicità dell'azione amministrativa.
Il parere conforme
L'Avvocatura dello Stato non si limita a esprimere un'opinione: il parere è vincolante (conforme), perché solo la sua positivita autorizza l'annullamento. Il funzionario si interfaccia con l'organo legale per ottenere la validazione, motivata sulla base della documentazione di irreperibilità (verbale dell'ufficiale giudiziario, ricerche anagrafiche, accertamenti presso uffici comunali).
Il limite quantitativo
Il rinvio all'art. 265 R.D. 827/1924 sulla contabilità di Stato fissa la soglia entro cui il meccanismo opera. Oltre determinati importi, l'annullamento richiede procedure più complesse o non è ammesso, perché l'interesse pubblico al recupero prevale sull'economicità. La soglia viene aggiornata da provvedimenti del Ministero dell'economia.
Cross-reference
Si vedano l'art. 143 c.p.c. sulla notifica all'irreperibile, l'art. 220 T.U. per altri casi di annullamento, l'art. 19 D.Lgs. 112/1999 sulle inesigibilità, l'art. 265 R.D. 827/1924 per i limiti di stralcio. Per l'attività dell'Avvocatura, R.D. 1611/1933 e successive modifiche.
Indicazioni operative per la documentazione
Per attivare il meccanismo dell'art. 219, l'ufficio raccoglie il verbale dell'ufficiale giudiziario con l'attestazione di irreperibilita, le risultanze anagrafiche aggiornate, gli esiti dell'eventuale interrogazione presso gli uffici comunali e i sistemi informativi tributari. Una documentazione lacunosa puo indurre l'Avvocatura a negare il parere conforme, costringendo l'ufficio a iscrivere comunque a ruolo crediti che difficilmente saranno recuperati. La Corte dei conti, in sede di controllo successivo, esamina la diligenza dell'istruttoria: il funzionario che annulli senza adeguata base documentale puo essere chiamato a rispondere del mancato recupero. La prassi mostra che le soglie di importo si aggiornano con decreti ministeriali; consultare il decreto vigente prima di proporre il provvedimento è essenziale.
L'art. 219 va letto unitamente alla giurisprudenza che ha temperato la rigidita della notifica all'irreperibile: la Corte costituzionale (sent. 366/2007) ha modificato l'art. 140 c.p.c. richiedendo maggiori cautele a tutela del destinatario. Analoghi principi orientano l'interpretazione delle attestazioni di irreperibilita ai fini dell'annullamento del credito erariale.
Domande frequenti
Cosa significa notifica ex art. 143 c.p.c.?
È la procedura per notificare atti al destinatario irreperibile, mediante deposito in Comune e affissione: si presume eseguita ma raramente garantisce conoscenza effettiva.
Il parere dell'Avvocatura è obbligatorio?
Sì, ed è vincolante: l'ufficio può annullare solo previo parere conforme, cioè favorevole all'annullamento, motivato sulla base della documentazione di irreperibilità.
L'annullamento riguarda qualsiasi importo?
No. Opera entro le soglie previste dall'art. 265 R.D. 827/1924 e dai successivi aggiornamenti ministeriali, oltre le quali serve un'autorizzazione più stringente.
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